Art. 4. 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il primo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
      "Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche  ai
soggetti che, a norma del codice  civile,  non  sono  obbligati  alla
tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice.  Tuttavia
i  soggetti  indicati  alle  lettere  c)  e  d)   del   primo   comma
dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, conseguiti in un  anno  intero  non  abbiano  superato
l'ammontare di lire 360 milioni per le  imprese  aventi  per  oggetto
prestazioni di servizi, ovvero di lire un  miliardo  per  le  imprese
aventi  per  oggetto  altre  attivita',  sono  esonerati  per  l'anno
successivo dalla tenuta  delle  scritture  contabili  prescritte  dai
precedenti articoli, salvi gli obblighi  di  tenuta  delle  scritture
previste  da  disposizioni  diverse  del  presente  decreto.  Per   i
contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
ed  altre  attivita'  si  fa  riferimento  all'ammontare  dei  ricavi
relativi  alla  attivita'  prevalente.  In  mancanza  della  distinta
annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse
dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri  per
la individuazione delle attivita' consistenti  nella  prestazione  di
servizi."; 
    b) il quinto e il sesto comma dell'articolo  18  sono  sostituiti
dai seguenti: 
      "Il regime di contabilita' semplificata previsto  nel  presente
articolo si estende di anno in anno qualora  gli  ammontari  indicati
nel primo comma non vengano superati. 
      Il contribuente ha facolta' di optare per il regime  ordinario.
L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso  del
quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e in ogni caso  per
il periodo stesso e per i due successivi"; 
    c) il settimo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
      "I  soggetti   che   intraprendono   l'esercizio   di   impresa
commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un  ammontare
ragguagliato ad un anno non superiore ai  limiti  indicati  al  primo
comma,  possono,  per  il  primo   anno,   tenere   la   contabilita'
semplificata di cui al presente articolo."; 
    d) all'articolo 55, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente: 
      "Se  i  ricavi  o  i  compensi  non  annotati  nelle  scritture
contabili sono specificamente indicati nella  relativa  dichiarazione
dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'articolo 51  non
siano gia' state constatate non si fa  luogo  all'applicazione  delle
relative pene pecuniarie qualora,  anteriormente  alla  presentazione
della dichiarazione, sia stato  eseguito  il  versamento  diretto  al
concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un
ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati". 
  2. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo  1989,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154, e' sostituito dal seguente: 
    "3. Se nel corso del triennio l'ammontare  dei  ricavi  supera  i
limiti di cui  al  primo  comma  dell'articolo  18  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, si applica, per l'anno seguente, il  regime  ordinario
di determinazione del reddito". 
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 31 e' abrogato; 
    b) all'articolo  48,  primo  comma,  dopo  il  terzo  periodo  e'
aggiunto il seguente: "Se  i  corrispettivi  non  registrati  vengono
specificamente indicati nella dichiarazione annuale non si  fa  luogo
all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per
la  violazione  dei  relativi   obblighi   di   fatturazione   e   di
registrazione  nonche'  degli  obblighi  in  materia  di   bolla   di
accompagnamento  e  di  scontrino   e   ricevuta   fiscale,   qualora
anteriormente  alla  presentazione  della  dichiarazione  sia   stata
versata all'ufficio una somma pari ad un decimo dei corrispettivi non
registrati". 
  4. Il comma 7 dell'articolo 50 e  l'articolo  80  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
abrogati. Gli esercenti professioni che  nell'anno  precedente  hanno
percepito un ammontare di compensi non superiore a 18 milioni di lire
sono esonerati dalla tenuta del repertorio annuale della clientela di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo  3  del  decreto-legge  19  dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
1985, n. 17.