Art. 5. 
 
  1. soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a)  e  b)  del
comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attivita' di
agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il
reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con
l'esercizio di tale attivita', al  netto  della  imposta  sul  valore
aggiunto, il coefficiente di redditivita' del 25 per cento. 
  2. I soggetti che esercitano attivita' di agriturismo di  cui  alla
legge 5 dicembre 1985,  n.  730,  determinano  l'imposta  sul  valore
aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni  imponibili  in
misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione
forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. 
  3. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle  disposizioni
del presente  articolo,  esercitando  l'opzione  nella  dichiarazione
annuale  relativa  all'imposta  sul  valore   aggiunto   per   l'anno
precedente; l'opzione ha effetto  anche  per  la  determinazione  del
reddito e deve essere comunicata all'ufficio  delle  imposte  dirette
nella dichiarazione annuale relativa alle  imposte  sul  reddito  per
l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio. 
 
          Note all'art. 5:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  87  del  D.P.R. n.
          917/1986:
             "Art.  87.  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono   soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
               a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper-
          ative  e  le  societa' di mutua assicurazione residenti nel
          territorio dello Stato;
               b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo   o   principale   l'esercizio    di    attivita'
          commerciali;
               c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti  nel  territorio  dello  Stato, che non hanno per
          oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio  di  attivita'
          commerciali;
               d)  le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
          personalita' giuridica, non residenti nel territorio  dello
          Stato.
             2.  Tra  gli  enti  diversi  dalle societa', di cui alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone  giuridiche,  le  associazioni  non riconosciute, i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri   soggetti  passivi  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo.    Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera
          d) del comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'  e  le
          associazioni indicate nell'articolo 5.
             3.  Ai  fini  delle  imposte  sui redditi si considerano
          residenti le societa' e gli enti che per maggior parte  del
          periodo   di  imposta  hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello Stato.
             4.   L'oggetto   esclusivo  o  principale  dell'ente  e'
          determinato in base all'atto costitutivo, se  esistente  in
          forma  di atto pubblico o di scrittura privata autenticata,
          e,  in  mancanza,  in  base  all'attivita'   effettivamente
          esercitata".
             -    La    legge    n.    730/1985   reca:   "Disciplina
          dell'agroturismo".
             - Per il testo dell'art.  38  del  succitato  D.P.R.  n.
          600/1973,  come  modificato  dalla  presente legge, V. nota
          all'art. 1.