Art. 7. 1. L'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' sostituto dal seguente: "Art. 12. - 1. Ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto degli esercenti attivita' d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita', indipendentemente dalle disposizioni recate all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici possono, previa richiesta per lettera raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni, a pena di decadenza ai fini dell'accertamento, determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. Resta salva la facolta' del contribuente di dimostrare la non applicabilita' dei coefficienti in relazione alle specifiche condizioni di esercizio della propria attivita'. A richiesta dell'ufficio, il contribuente dovra' inviare, entro trenta giorni, la relativa documentazione. 2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, ne' sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'articolo 75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. In caso di accertamento di cui al comma 1 effettuato con le modalita' previste dall'articolo 41-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dell'articolo 54, quinto, sesto, settimo e ottova comma, del decreto del Presidente della Repubbplica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle maggiori imposte previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dall'articolo 60 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il contribuente puo' pre- stare fideiussione rilasciata da una azienda o istituto di credito, comprese le Casse rurali ed artigiane, o da un'impresa commerciale che, a gudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilita', ovvero rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione mediante polizza fideiussoria. 4. Con decreti del Ministro delle finanze da emanarsi dopo il 30 settembre 1992 ed entro il 31 dicembre 1992 sonon stabiliti i criteri e le condizioni per l'applicazione dei coefficenti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazine del reddito e dell'imposta sul valore aggunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono a una normale tenuta della contabilita', mancando i quali potra' prevedersi l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime ordinario di contabilita' i coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresi' utilizzati ai fini della programmazione dell'attivita' di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilita' ordinaria. 5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale". 2. Le disposizioni dell'articolo 6 e quelle del presente articolo si applicano a partire dagli accertamenti relativi al primo periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991. 3. I coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalle legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, determinati per il periodo d'imposta 1992 sono utilizzati per l'accertamento dei periodi d'imposta precedenti, in luogo dei coefficienti presuntivi previsti per tali periodi d'mposta, se il risultato della loro applicazione complessiva e' piu' favorevole al contribuente.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 79 del D.P.R. n. 917/1986, richiamato nell'art. 12 del D.L. n. 69/1981, come sostituito dalla presente legge: "Art. 79 (Imprese minori). - 1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1979, n. 600, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli artt. 56 e 57, comma primo, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e' rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanze finali e delle esistenze iniziali di cui agli artt. 59, 60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66. 3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1. 5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli artt. 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75. 6. Il reddito imponibile non puo' in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire. 7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella G.U. n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire. 8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di lire 22.500 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 45.000 per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi delle rela- tive bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento". - L'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, richiamato nell'art. 12 del D.L. n. 69, come sostituito dalla presente legge, e' riprodotto in nota all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, richiamato nell'art. 12 del D.L. n. 69/1989, come sostituito dalla presente legge: "Art. 55 (Accertamento induttivo). - Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata e' priva di sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai nn. 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi: 1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del Codice civile, e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri o scritture; 2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse; 3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilita' del contribuente. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'Ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33". - Il testo dell'articolo 11 del D.L. n. 69/1989, richiamato nell'art. 12 del medesimo D.L., come sostituito dalla presente legge, e' riprodotto in nota all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 75 del D.P.R. n. 917/1986, richiamato nell'art. 12 del D.L. n. 69/1989, come sostituito dalla presente legge: "Art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza, o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni immobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprieta'. La locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. 3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite. 4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio dei competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per diposizione di legge e quelli imputabili al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle predite, concorrono a formare il reddito sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo sesto comma. 5. le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 63. 6. Le spese e gli altri componenti negativi, di cui e' prescritta la registrazione in apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi non sono ammessi in deduzione se la registrazione e' stata omessa o e' stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarita' meramente formali". - L'art. 41- bis del D.P.R. n. 600/1973, richiamato nell'art. 12 del D.L. n. 69/1989, e' sostituito dall'articolo 2 della presente legge. - Il testo dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, richiamato nell'art. 12 del D.L. n. 69/1989, e' riportato nella nota all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), richiamto nell'art. 12 del D.L. n. 69/1989: "Art. 15 (Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi). - Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'Ufficio. Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscrite a titolo provvisorio nei ruoli: a) dopo la decisione della Commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della meta' dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla Commissione stessa; b) dopo la decisione della Commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa; c) dopo la decisione della Commissione centrale o la sentenza della Corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi". - Si riporta il testo dell'art. 60 del D.P.R. n. 633/1972, richiamato nell'art. 12 del D.L. n. 69/1989: "Art. 60 (Pagamento delle imposte accertate). - L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica. Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposte deve essere eseguito: 1) per un terzo dell'ammontare accertato dall'Ufficio, nel termine stabilito dal primo comma; 2) fino alla concorrenza della meta' dell'ammontare accertato dalla Commissione tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione, a norma del primo comma dell'art. 56, della liquidazione fatta dall'Ufficio; 3) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare accertato dalla Commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'Ufficio; 4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Commissione centrale o alla sentenza della Corte d'appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'Ufficio. Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38- bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno solare cui si riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'Ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti. Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei nn. 2), 3) o 4) del secondo comma e' inferiore a quella gia' pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere seguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38- bis, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente. I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38. Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi". - Si riporta il testo dell'art. 331 del cod. proc. pen., richiamato nell'art. 12 del D.L. n. 69/1989, come sostituito dalla presente legge: "Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito. 2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero". - Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 69/1989, come modificato dalla presente legge, e' riportato in nota all'art. 6. - Si trascrive il testo dell'art. 2216 del Codice civile, come modificato dalla presente legge: "Art. 2216 (Contenuto e vidimazione del libro giornale). - Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa, e il volume in corso deve essere presentato per la vidimazione all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di bollatura di cui all'articolo 2215.