Art. 7. 
 
  1. L'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,  e'  sostituto
dal seguente: 
    "Art. 12. -  1.  Ai  fini  della  determinazione  del  reddito  e
dell'imposta sul valore aggiunto degli esercenti attivita'  d'impresa
che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo  79  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, e degli  esercenti  arti  e  professioni  che  abbiano
conseguito,  nel  periodo  d'imposta  precedente,  compensi  per   un
ammontare non superiore a 360 milioni  di  lire  e  che  non  abbiano
optato per il regime  ordinario  di  contabilita',  indipendentemente
dalle disposizioni recate all'articolo 39 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, e dall'articolo 55 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  gli
uffici  possono,  previa  richiesta  per  lettera   raccomandata   al
contribuente di chiarimenti da inviare per  iscritto  entro  sessanta
giorni, a pena di decadenza ai  fini  dell'accertamento,  determinare
induttivamente l'ammontare dei ricavi,  dei  compensi  e  del  volume
d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1  dell'articolo
11,  tenendo  conto  di  altri  elementi  eventualmente  in  possesso
dell'ufficio specificamente relativi al singolo  contribuente.  Resta
salva  la  facolta'   del   contribuente   di   dimostrare   la   non
applicabilita'  dei  coefficienti  in   relazione   alle   specifiche
condizioni  di  esercizio  della  propria  attivita'.   A   richiesta
dell'ufficio, il contribuente dovra' inviare, entro trenta giorni, la
relativa documentazione. 
    2. In sede di accertamento effettuato in base  al  comma  1,  non
sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi  diversi
da quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione  dei
coefficienti, ne' sono riconosciute le relative  detrazioni  ai  fini
dell'imposta  sul  valore   aggiunto.   Resta   fermo   il   disposto
dell'articolo 75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni. 
    3. In caso di accertamento di cui al comma 1  effettuato  con  le
modalita' previste dall'articolo 41-bis, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 54, quinto, sesto,  settimo  e  ottova
comma, del decreto del Presidente della Repubbplica 26 ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni,  in  luogo  del  pagamento  delle
imposte o  delle  maggiori  imposte  previsto  dall'articolo  15  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
successive modificazioni, e dall'articolo 60 del  citato  decreto  n.
633 del 1972, e successive modificazioni, il contribuente  puo'  pre-
stare fideiussione rilasciata da una azienda o istituto  di  credito,
comprese le Casse rurali ed artigiane, o  da  un'impresa  commerciale
che,  a  gudizio  dell'Amministrazione  finanziaria,  offra  adeguate
garanzie di solvibilita', ovvero rilasciata da un istituto o  impresa
di assicurazione mediante polizza fideiussoria. 
    4. Con decreti del Ministro delle finanze da emanarsi dopo il  30
settembre 1992 ed entro il 31 dicembre 1992 sonon stabiliti i criteri
e  le  condizioni  per  l'applicazione   dei   coefficenti   di   cui
all'articolo  11,  ai  fini  della  determinazine   del   reddito   e
dell'imposta sul valore aggunto, anche nei confronti dei soggetti che
hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria. Ai  fini  della
emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce
un  apposito  comitato  di   studio,   composto   da   rappresentanti
dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di
categoria, con il compito di individuare i criteri e  i  principi  di
bilancio che attengono  a  una  normale  tenuta  della  contabilita',
mancando i quali potra' prevedersi l'applicazione dei coefficienti di
cui all'articolo 11, ai  fini  della  determinazione  del  reddito  e
dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di
cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei  soggetti  che
hanno optato per il regime ordinario di contabilita'  i  coefficienti
sono  utilizzabili  qualora  diano  luogo,  in  concorso  con   altri
elementi, a presunzioni gravi, precise  e  concordanti  di  manifesta
infondatezza delle  risultanze  contabili  per  quanto  attiene  alla
fedele  registrazione  delle  componenti  positive  del  reddito.   I
coefficienti  di  cui  all'articolo  11   possono   essere   altresi'
utilizzati ai fini della programmazione dell'attivita'  di  controllo
di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti tenuti al  regime
di contabilita' ordinaria. 
    5.  La   determinazione   dei   maggiori   ricavi,   compensi   e
corrispettivi, conseguente  esclusivamente  alla  applicazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4,  non  costituisce  notizia  di
reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale". 
  2. Le disposizioni dell'articolo 6 e quelle del  presente  articolo
si applicano a partire dagli accertamenti relativi al  primo  periodo
di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991. 
  3.  I  coefficienti  presuntivi  di   cui   all'articolo   11   del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,  con  modificazioni,
dalle legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato  dall'articolo  6
della presente legge, determinati per il periodo d'imposta 1992  sono
utilizzati per l'accertamento dei periodi  d'imposta  precedenti,  in
luogo dei coefficienti presuntivi previsti per tali periodi d'mposta,
se  il  risultato  della  loro  applicazione  complessiva   e'   piu'
favorevole al contribuente. 
 
           Nota all'art. 7:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  79  del  D.P.R. n.
          917/1986, richiamato nell'art. 12 del D.L. n. 69/1981, come
          sostituito dalla presente legge:
             "Art.  79  (Imprese  minori). - 1. Il reddito di impresa
          dei soggetti che secondo le norme del D.P.R.  29  settembre
          1979,  n.  600,  sono  ammessi  al  regime  di contabilita'
          semplificata e non hanno optato per il regime ordinario  e'
          costituito  dalla  differenza tra l'ammontare dei ricavi di
          cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli artt. 56
          e 57, comma  primo,  conseguiti  nel  periodo  d'imposta  e
          l'ammontare  delle  spese documentate sostenute nel periodo
          stesso.  La  differenza  e'  rispettivamente  aumentata   e
          diminuita  delle  rimanze finali e delle esistenze iniziali
          di cui agli artt. 59, 60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata
          delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54 e  delle
          sopravvenienze  attive di cui all'art. 55 e diminuita delle
          minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art.  66.
             3. Le quote di ammortamento sono ammesse  in  deduzione,
          secondo  le  disposizioni degli artt. 67 e 68, a condizione
          che sia tenuto il  registro  dei  beni  ammortizzabili.  Le
          perdite  di  beni  strumentali e le perdite su crediti sono
          deducibili a norma dell'art.  66.  Non  e'  ammessa  alcuna
          deduzione   a   titolo   di  accantonamento;  tuttavia  gli
          accantonamenti  di  cui  all'art.  70  sono  deducibili   a
          condizione  che  risultino  iscritti  nei  registri  di cui
          all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.
             5.  Si  applicano,  oltre  a   quelle   richiamate   nei
          precedenti commi, le disposizioni di cui agli artt. 58, 62,
          63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2 e 4
          dell'art.  64,  ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai commi
          1, 2, 3, 4 e 6 dell'art.  76  e  all'art.  77.  Si  applica
          inoltre,  con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che
          concorrono  a  formare  il  reddito  di  impresa  pur   non
          risultando  dalle registrazioni ed annotazioni nei registri
          di cui all'art. 18 del decreto indicato  nel  comma  1,  la
          disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75.
             6.  Il reddito imponibile non puo' in nessun caso essere
          determinato in misura inferiore a quello  risultante  dalla
          applicazione  dei  criteri  previsti dal successivo art. 80
          per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.
             7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio  e
          per  gli  esercenti  le  attivita'  indicate al primo comma
          dell'art. 1 del  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
          ottobre  1979,  pubblicato nella G.U. n. 288 del 22 ottobre
          1979,  il  reddito  d'impresa  determinato  a   norma   dei
          precedenti   commi   e'  ridotto,  a  titolo  di  deduzione
          forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari
          alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3  per
          cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei
          ricavi  oltre  12  e  fino  a 150 milioni di lire; 0,50 per
          cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire.
             8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci
          per conto di terzi  il  reddito  determinato  a  norma  dei
          precedenti   commi   e'  ridotto,  a  titolo  di  deduzione
          forfettaria di spese non documentate, di lire 22.500 per  i
          trasporti  personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
          il comune in cui ha sede  l'impresa  ma  nell'ambito  della
          regione  o  delle  regioni  confinanti e di lire 45.000 per
          quelli effettuati oltre tale ambito.  La  deduzione  spetta
          una  sola  volta  per  ogni  giorno  di  effettuazione  del
          trasporto, indipendentemente dal numero  dei  viaggi.  Alla
          dichiarazione   dei   redditi   deve   essere  allegato  un
          prospetto,   sottoscritto    dal    dichiarante,    recante
          l'indicazione  dei  viaggi effettuati e della loro durata e
          localita' di destinazione nonche' degli estremi delle rela-
          tive bolle di accompagnamento delle merci  o,  in  caso  di
          esonero  dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture
          o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge
          6 giugno 1974, n. 298;  le  bolle  di  accompagnamento,  le
          fatture  e  le  lettere di vettura devono essere conservate
          fino alla scadenza del termine per l'accertamento".
             - L'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, richiamato nell'art.
          12 del D.L. n. 69, come sostituito dalla presente legge, e'
          riprodotto in nota all'art. 1.
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  55  del  D.P.R.  n.
          633/1972, richiamato nell'art. 12 del D.L. n. 69/1989, come
          sostituito dalla presente legge:
             "Art.  55 (Accertamento induttivo). - Se il contribuente
          non  ha  presentato  la  dichiarazione  annuale   l'Ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  puo' procedere in ogni
          caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente
          dalla previa ispezione della contabilita'.    In  tal  caso
          l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile
          sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
          notizie   comunque   raccolti   o   venuti   a   conoscenza
          dell'Ufficio e sono  computati  in  detrazione  soltanto  i
          versamenti  eventualmente  eseguti  dal  contribuente  e le
          imposte detraibili ai sensi dell'art.  19 risultanti  dalle
          liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33.
             Le  disposizioni del precedente comma si applicano anche
          se la dichiarazione presentata e' priva di sottoscrizione o
          reca le indicazioni di cui ai nn.  1)  e  3)  dell'art.  28
          senza   le  distinzioni  e  specificazioni  ivi  richieste,
          sempreche'  le   indicazioni   stesse   non   siano   state
          regolarizzate   entro   il  mese  successivo  a  quello  di
          presentazione della dichiarazione. Le  disposizioni  stesse
          si  applicano,  in  deroga  alle disposizioni dell'art. 54,
          anche nelle seguenti ipotesi:
              1) quando risulta, attraverso il verbale  di  ispezione
          redatto  ai  sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha
          tenuto, ha rifiutato di esibire  o  ha  comunque  sottratto
          all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
          altre  scritture  contabili  obbligatorie a norma del primo
          comma dell'art. 2214 del Codice civile, e  delle  leggi  in
          materia  di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di
          tali registri o scritture;
              2) quando dal  verbale  di  ispezione  risulta  che  il
          contribuente  non  ha  emesso  le  fatture  per  una  parte
          rilevante delle operazioni ovvero  non  ha  conservato,  ha
          rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
          totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
              3)   quando   le   omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art.  54,
          ovvero  le irregolarita' formali dei registri e delle altre
          scritture contabili risultanti dal  verbale  di  ispezione,
          sono   cosi'   gravi,   numerose   e  ripetute  da  rendere
          inattendibile la contabilita' del contribuente.
             Se  vi  e'  pericolo  per  la  riscossione  dell'imposta
          l'Ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la
          frazione  di  anno  solare gia' decorsa, senza attendere la
          scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale
          e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli  artt.
          27 e 33".
             -  Il  testo  dell'articolo  11  del  D.L.  n.  69/1989,
          richiamato nell'art. 12 del medesimo D.L., come  sostituito
          dalla presente legge, e' riprodotto in nota all'art. 6.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  75  del  D.P.R. n.
          917/1986, richiamato nell'art. 12 del D.L. n. 69/1989, come
          sostituito dalla presente legge:
             "Art. 75 (Norme  generali  sui  componenti  del  reddito
          d'impresa).  - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
          positivi e negativi, per i quali le  precedenti  norme  del
          presente  capo  non  dispongono  diversamente, concorrono a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,  le  spese  e   gli   altri   componenti   di   cui
          nell'esercizio   di   competenza   non   sia  ancora  certa
          l'esistenza, o determinabile in modo obiettivo  l'ammontare
          concorrono  a  formarlo nell'esercizio in cui si verificano
          tali condizioni.
             2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio   di
          competenza:
               a)  i  corrispettivi  delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano   sostenute,   alla   data   della  consegna  o
          spedizione  per  i  beni  immobili  e  della   stipulazione
          dell'atto  per  gli  immobili  e per le aziende, ovvero, se
          diversa  e  successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica
          l'effetto  traslativo  o  costitutivo della proprieta' o di
          altro diritto reale. Non si tiene conto delle  clausole  di
          riserva  della  proprieta'.  La  locazione  con clausola di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
               b)  i  corrispettivi  delle  prestazioni di servizi si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi  si  considerano  sostenute,  alla  data  in cui le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti  da  cui  derivano  corrispettivi periodici, alla
          data di maturazione dei corrispettivi.
             3. I ricavi, gli altri proventi  di  ogni  genere  e  le
          rimanenze  concorrono  a  formare  il  reddito anche se non
          risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
             4. Le spese e gli altri  componenti  negativi  non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  dei  profitti e delle perdite relativo
          all'esercizio dei competenza.    Sono  tuttavia  deducibili
          quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
          e  delle perdite sono deducibili per diposizione di legge e
          quelli imputabili al conto dei profitti e delle perdite  di
          un  esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata
          in conformita' alle precedenti norme del presente capo  che
          dispongono  o  consentono  il  rinvio. Le spese e gli oneri
          specificatamente afferenti i ricavi e altri  proventi  che,
          pur  non  risultando imputati al conto dei profitti e delle
          predite, concorrono a formare il reddito  sono  ammessi  in
          deduzione  se  e  nella misura in cui risultano da elementi
          certi e precisi, salvo quanto  stabilito  per  le  apposite
          scritture nel successivo sesto comma.
             5.  le  spese  e  gli  altri componenti negativi diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi  e  di  utilita' sociale, sono deducibili se e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a
          formare il reddito; se si  riferiscono  indistintamente  ad
          attivita'  o  beni  produttivi di proventi computabili e ad
          attivita' o beni produttivi  di  proventi  non  computabili
          nella  determinazione  del  reddito  sono deducibili per la
          parte corrispondente al rapporto di cui al primo, secondo e
          terzo comma dell'art. 63.
             6. Le spese e gli altri componenti negativi, di  cui  e'
          prescritta la registrazione in apposite scritture contabili
          ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  non sono ammessi in
          deduzione se la registrazione e' stata omessa  o  e'  stata
          eseguita   irregolarmente,   salvo   che   si   tratti   di
          irregolarita' meramente formali".
             - L'art. 41- bis  del  D.P.R.  n.  600/1973,  richiamato
          nell'art.   12   del   D.L.   n.   69/1989,  e'  sostituito
          dall'articolo 2 della presente legge.
             -  Il  testo  dell'art.  54  del  D.P.R.  n.   633/1972,
          richiamato  nell'art.  12 del D.L. n. 69/1989, e' riportato
          nella nota all'art. 3.
             - Si riporta il  testo  dell'art.  15  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
          richiamto nell'art. 12 del D.L. n. 69/1989:
             "Art. 15 (Iscrizioni nei ruoli in base  ad  accertamenti
          non   definitivi).   -   Le   imposte  corrispondenti  agli
          imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora  definitivi
          sono  iscritte  a  titolo  provvisorio  nei  ruoli, dopo la
          notifica  dell'atto   di   accertamento,   per   un   terzo
          dell'imposta  corrispondente  all'imponibile  o  al maggior
          imponibile accertato dall'Ufficio.
             Se il contribuente ha prodotto  ricorso,  dette  imposte
          sono iscrite a titolo provvisorio nei ruoli:
               a)  dopo  la decisione della Commissione tributaria di
          primo grado, fino alla concorrenza della meta' dell'imposta
          corrispondente  all'imponibile  o  al  maggior   imponibile
          deciso dalla Commissione stessa;
               b)  dopo  la decisione della Commissione tributaria di
          secondo  grado,  fino  alla  concorrenza  dei   due   terzi
          dell'imposta  corrispondente  all'imponibile  o  al maggior
          imponibile deciso da questa;
               c) dopo la decisione della Commissione centrale  o  la
          sentenza    della    Corte   d'appello,   per   l'ammontare
          corrispondente all'imponibile o al  maggior  imponibile  da
          queste determinato.
             Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla  fonte  dovute
          dai  sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora
          definitivi".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  60  del  D.P.R.  n.
          633/1972, richiamato nell'art. 12 del D.L. n. 69/1989:
             "Art.   60   (Pagamento   delle  imposte  accertate).  -
          L'imposta o  la  maggiore  imposta  accertata  dall'Ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto, deve essere pagata dal
          contribuente  entro  sessanta  giorni  dalla  notificazione
          dell'avviso di accertamento o di rettifica.
             Se    il    contribuente    propone    ricorso    contro
          l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della  maggiore
          imposte deve essere eseguito:
              1)  per un terzo dell'ammontare accertato dall'Ufficio,
          nel termine stabilito dal primo comma;
              2) fino alla  concorrenza  della  meta'  dell'ammontare
          accertato  dalla  Commissione  tributaria  di  primo grado,
          entro sessanta giorni  dalla  notificazione,  a  norma  del
          primo   comma   dell'art.   56,  della  liquidazione  fatta
          dall'Ufficio;
              3) fino alla concorrenza di  due  terzi  dell'ammontare
          accertato  dalla  Commissione  tributaria di secondo grado,
          entro   sessanta   giorni   dalla    notificazione    della
          liquidazione fatta dall'Ufficio;
              4)  per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in
          base alla  decisione  della  Commissione  centrale  o  alla
          sentenza della Corte d'appello, entro sessanta giorni dalla
          notificazione della liquidazione fatta dall'Ufficio.
             Sulle  somme  dovute  a  norma  dei  precedenti commi si
          applicano  gli  interessi  calcolati  al  saggio   indicato
          nell'art.  38-  bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno
          successivo alla  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
          presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno
          solare  cui si riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli
          interessi   sono   liquidati   dall'Ufficio   e    indicati
          nell'avviso  di  accertamento o di rettifica o negli avvisi
          relativi alle liquidazioni da notificare a norma del  comma
          precedente  e  ricominciano  a decorrere in caso di ritardo
          nei pagamenti.
             Se l'imposta o la maggiore imposta  accertata  ai  sensi
          dei nn. 2), 3) o 4) del secondo comma e' inferiore a quella
          gia'  pagata,  il contribuente ha diritto al rimborso della
          differenza entro sessanta giorni dalla notificazione  della
          decisione  o  della sentenza, che deve essere seguita anche
          su richiesta del contribuente. Sulle  somme  rimborsate  si
          applicano   gli  interessi  calcolati  al  saggio  indicato
          nell'art.  38- bis, con decorrenza dalla data del pagamento
          fatto dal contribuente.
             I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere
          fatti all'Ufficio dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nei
          modi indicati nel quarto comma dell'art. 38.
             Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta
          o    della   maggiore   imposta   pagata   in   conseguenza
          dell'accertamento  o  della  rettifica  nei  confronti  dei
          cessionari dei beni o dei committenti dei servizi".
             - Si riporta il testo dell'art. 331 del cod. proc. pen.,
          richiamato   nell'art.   12   del  D.L.  n.  69/1989,  come
          sostituito dalla presente legge:
             "Art. 331 (Denuncia da parte  di  pubblici  ufficiali  e
          incaricati  di  un  pubblico  servizio).  - 1. Salvo quanto
          stabilito  dall'art.  347,  i  pubblici  ufficiali  e   gli
          incaricati  di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
          causa delle  loro  funzioni  o  del  loro  servizio,  hanno
          notizia  di  un reato perseguibile di ufficio, devono farne
          denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata  la
          persona alla quale il reato e' attribuito.
             2.  La  denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
          al  pubblico  ministero  o  a  un  ufficiale   di   polizia
          giudiziaria.
             3.  Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il  medesimo  fatto,  esse   possono   anche   redigere   e
          sottoscrivere un unico atto.
             4.   Se,   nel   corso   di  un  procedimento  civile  o
          amministrativo,  emerge  un  fatto  nel   quale   si   puo'
          configurare  un  reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero".
             - Il testo  dell'art.  11  del  D.L.  n.  69/1989,  come
          modificato  dalla  presente  legge,  e'  riportato  in nota
          all'art. 6.
             - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2216  del  Codice
          civile, come modificato dalla presente legge:
             "Art. 2216 (Contenuto e vidimazione del libro giornale).
          -  Il  libro  giornale  deve  indicare giorno per giorno le
          operazioni relative all'esercizio dell'impresa, e il volume
          in  corso  deve  essere  presentato  per   la   vidimazione
          all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio entro
          la  fine  del  secondo  mese  successivo  alla  scadenza di
          ciascun anno dalla data di bollatura  di  cui  all'articolo
          2215.