Art. 8. 
 
  1. All'articolo 2216 del codice civile le parole:  "e  deve  essere
annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle imprese o da  un
notaio" sono sostituite dalle seguenti: "e il volume  in  corso  deve
essere presentato per la vidimazione all'ufficio del  registro  delle
imprese o ad un notaio entro la fine del secondo mese successivo alla
scadenza di ciascun anno dalla data di bollatura di cui  all'articolo
2215". 
  2. All'articolo 2217, comma terzo, del codice civile le parole:  "e
presentato entro tre mesi all'ufficio del registro delle imprese o  a
un notaio per la vidimazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e
presentato entro tre mesi dal  termine  per  la  presentazione  della
dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte  dirette  all'ufficio
del registro delle imprese o ad un notaio per la vidimazione". 
  3. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 1  del  decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: "E' punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire un  milione
l'irregolare tenuta delle scritture contabili quando la bollatura  di
cui all'articolo 2215 del codice  civile  non  e'  stata  apposta  su
ciascun volume ovvero la vidimazione  e'  stata  effettuata  oltre  i
termini previsti dagli articoli 2216 e 2217 del codice civile". 
  4. All'articolo 15, primo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  le
parole: "entro  il  termine  stabilito  per  la  presentazione  della
dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro  tre  mesi  dal
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai  fini
delle imposte dirette". 
 
          Note all'art. 8:
             - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2217  del  Codice
          civile, come modificato dalla presente legge:
             "Art.  2217  (Redazione dell'inventario). - L'inventario
          deve redigersi  all'inizio  dell'esercizio  dell'impresa  e
          successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e
          la  valutazione delle attivita' e delle passivita' relative
          all'impresa, nonche' delle  attivita'  e  delle  passivita'
          dell'imprenditore estranee alla medesima.
             L'inventario  si  chiude con il bilancio e con il contro
          dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare  con
          evidenza  e  verita'  gli  utili  conseguiti  o  le perdite
          subite. Nelle valutazioni di bilancio  l'imprenditore  deve
          attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa'
          per azioni, in quanto applicabili.
             L'inventario  deve essere sottoscritto dall'imprenditore
          e presentato entro tre mesi all'ufficio del registro  delle
          imprese  o  a un notaio per la vidimazione" sono sostituite
          dalle seguenti "e presentato entro tre mesi dal termine per
          la presentazione della dichiarazione dei  redditi  ai  fini
          delle   imposte  dirette  all'ufficio  del  registro  delle
          imprese o ad un notaio per la vidimazione".
             Si riporta il testo dell'art. 1 del  D.L.  n.  429/1982,
          gia'  sostituito dal D.L. n. 83/1991, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             "Art.  1  -  1.  Chi  omette  di  presentare  una  delle
          dichiarazioni  che  e' obbligato a presentare ai fini delle
          imposte sui redditi  o  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  e'  punito,  se l'ammontare dei redditi fondiari,
          corrispettivi,  ricavi,  compensi  o  altri  proventi   non
          dichiarati  e'  superiore  a  cento milioni di lire, con la
          pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda  da
          lire  dieci  milioni  a  lire venti milioni; se l'ammontare
          predetto e' superiore a cinquanta milioni ma  non  a  cento
          milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due
          anni o dell'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del
          presente  comma  non  si  considera omessa la dichiarazione
          presentata entro novanta giorni dalla scadenza del  termine
          prescritto  o  presentata  ad un ufficio incompetente o non
          sottoscritta o non redatta  su  uno  stampato  conforme  al
          modello prescritto.
             2.  E' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a due
          anni e dell'ammenda da lire  dieci  milioni  a  lire  venti
          milioni chiunque:
               a) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di
          servizi,  ne omette l'annotazione nelle scritture contabili
          obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o  annota  i
          relativi  corrispettivi in misura inferiore a quella reale,
          se  l'ammontare  dei  corrispettivi  non   annotati   nelle
          scritture  del  relativo  periodo di imposta e' superiore a
          centocinquanta milioni  di  lire  e  allo  0,25  per  cento
          dell'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi  risultante
          dall'ultima dichiarazione presentata, al  netto  di  quelli
          imputati  ai  redditi di immobili o di capitale di cui alla
          lettera c) o, comunque, e' superiore a cinquecento  milioni
          di lire;
               b) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di
          servizi,  ne  omette  la fatturazione o l'annotazione nelle
          scritture contabili obbligatorie ai fini  dell'imposta  sul
          valore   aggiunto  ovvero  indica  nelle  fatture  o  nelle
          annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore  a
          quella   reale,   se   l'ammontare  dei  corrispettivi  non
          fatturati o non  annotati  nelle  scritture  contabili  del
          relativo  periodo  di imposta e' superiore a centocinquanta
          milioni di  lire  e  allo  0,25  per  cento  dell'ammontare
          complessivo   dei   corrispettivi   risultante  dall'ultima
          dichiarazione  presentata  o,  comunque,  e'  superiore   a
          cinquecento milioni di lire;
               c) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari
          o  di  capitale  o altri redditi, in relazione ai quali non
          era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un
          ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre
          cento milioni di lire; se l'ammontare dei redditi  indicati
          e'  inferiore  a  quello  effettivo  di  oltre un quarto di
          quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire,  ma  non
          di  cento  milioni di lire, si applica la pena dell'arresto
          fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni.
          Per i terreni ed i fabbricati  si  considera  effettivo  il
          reddito  determinato  ai fini delle imposte sui redditi. Si
          tiene conto dei redditi fondiari o  di  capitale  anche  se
          concorrono  a  formare  il  reddito di impresa, purche' non
          derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.
             3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2,  se
          l'ammontare  dei corrispettivi non fatturati o non annotati
          e' superiore a cinquanta milioni di lire e al 2  per  cento
          dell'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi  risultante
          dall'ultima  dichiarazione   presentata   o   comunque   e'
          superiore  a  cento  milioni  di  lire,  si applica la pena
          dell'arresto fino a due anni o  dell'ammenda  fino  a  lire
          quattro milioni.
            4.  Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e in
          quelli previsti nel, comma 3 non si considerano  omesse  le
          annotazioni  e  le  fatturazioni  di corrispettivi, purche'
          ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
               a) le annotazioni siano  state  effettuate  in  taluna
          delle  scritture  contabili  indicate  nel comma 6 o i dati
          delle operazioni risultino da documenti la cui emissione  e
          conservazione  e'  obbligatoria  a  norma  di  legge,  e  i
          corrispettivi  non  annotati  o  non  fatturati   risultino
          altresi'  compresi  nella  relativa dichiarazione annuale e
          sia versata l'imposta globalmente  dovuta.  Le  annotazioni
          devono essere effettuate o i documenti devono essere emessi
          prima  che  la  violazione sia stata constatata e che siano
          iniziate ispezioni o verifiche;
               b) fuori dai casi di cui alla lettera a) del  presente
          comma,   i  corrispettivi  non  annotati  o  non  fatturati
          risultino compresi nella relativa dichiarazione  annuale  e
          sia  versata  l'imposta  globalmente  dovuta  sempre che la
          violazione  non  sia  stata  constatata  e  che  non  siano
          iniziate ispezioni o verifiche;
               c)  si  tratti  di  operazioni  che  non  danno  luogo
          all'applicazione delle relative imposte;
               d) le annotazioni effettuate in violazione dei criteri
          di cui al comma 1 dell'articolo 75 del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come  modificato
          dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          4 febbraio 1988, n. 42, risultino dalle scritture contabili
          obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo
          a  quello  di competenza e derivino dall'adozione di metodi
          costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto  conto
          dei  relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo
          in cui l'annotazione e' stata eseguita.
             5. Ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele
          dichiarazione non si tiene conto dei redditi non dichiarati
          qualora  si  tratti  di somme costituenti reddito di lavoro
          dipendente o  redditi  assimilati  purche'  assoggettate  a
          ritenuta  alla  fonte  e purche' il reddito complessivo sia
          costituito per  almeno  due  terzi  da  redditi  di  lavoro
          dipendente o assimilati.
             6.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, e'
          punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a
          lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene  o
          non  conserva  per  il  periodo stabilito dal secondo comma
          dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.   600,   come   sostituito   dall'art.
          10-quinquies   del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,
          n.  154,  taluna  delle seguenti scritture contabili: libro
          giornale; libro degli inventari;  registro  delle  fatture;
          registro  dei  corrispettivi;  registro  degli acquisti. Si
          considerano non tenute le scritture contabili non bollate e
          non vidimate  per  almeno  due  anni  consecutivi,  nonche'
          quelle   inattendibili   nel  loro  complesso  a  causa  di
          irregolarita' gravi, numerose e  ripetute.  E'  punita  con
          l'ammenda  da  lire  200.000 a lire un milione l'irregolare
          tenuta delle scritture contabili quando la bollatura di cui
          all'art. 2215 del codice civile non  e'  stata  apposta  su
          ciascun  volume  ovvero  la vidimazione e' stata effettuata
          oltre i termini previsti dagli articoli  2216  e  2217  del
          codice civile".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del  D.P.R. n.
          600/1973, come modificato dalla presente legge:
             "Art. 15. (Inventario e bilancio). -  Le  societa',  gli
          enti  e  gli imprenditori commerciali di cui al primo comma
          dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il
          bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma
          dell'art. 2217  del  codice  civile,  entro  tre  mesi  dal
          termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei
          redditi ai fini delle imposte dirette.
             L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal  codice
          civile  o  da  leggi speciali, deve indicare la consistenza
          dei beni raggruppati in categorie  omogenee  per  natura  e
          valore,  e  il  valore  attribuito  a  ciascun  gruppo. Ove
          dall'inventario  non   si   rilevino   gli   elementi   che
          costituiscono  ciascun  gruppo e la loro ubicazione, devono
          essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte  le
          distinte    che    sono   servite   per   la   compilazione
          dell'inventario.
             Nell'inventario degli  imprenditori  individuali  devono
          essere  distintamente indicate e valutate le attivita' e le
          passivita' relative all'impresa.
             Il bilancio e il conto dei profitti e e  delle  perdite,
          salve  le  disposizioni  del  codice  civile  e delle leggi
          speciali, possono essere redatti  con  qualsiasi  metodo  e
          secondo  qualsiasi  schema,  purche'  conformi  ai principi
          della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo
          comma dell'art. 3".