Art. 4. (Assistenza sanitaria). 1. Il Governo determina, con effetto dal 1 gennaio 1992, i livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformita' sul territorio nazionale nonche' gli standard organizzativi e di attivita' da utilizzare per il calcolo del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992. Il provvedimento e' adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed emanato a' termini dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sulla base dei seguenti limiti e principi: a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti nel rispetto delle disposizioni di legge, delle direttive comunitarie e, limitatamente alle modalita' di erogazione, degli accordi di lavoro per il personale dipendente; b) gli standard organizzativi e di attivita' sono determinati a fini di calcolo del parametro capitario di finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per le regioni e le unita' sanitarie locali; c) il parametro capitario per ciascun livello di assistenza e' finanziato in rapporto alla popolazione residente. La mobilita' sanitaria interregionale e' compensata in sede nazionale; d) per favorire la manovra di rientro e' istituito, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale, un fondo di riequilibrio da utilizzarsi per sostenere le regioni con dotazione di servizi eccedenti gli standard di riferimento; e) in ogni caso e' garantita la somministrazione gratuita di farmaci salvavita ed il regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria prevista dalle leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il rispetto dell'uniformita' delle prestazioni e' effettuata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I risultati della verifica sono trasmessi al Parlamento al 31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive. 2. Le regioni, con apposito provvedimento programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, possono dichiarare la decadenza delle convenzioni in atto per la specialistica esterna e con le case di cura e rideterminare il fabbisogno di attivita' convenzionate necessarie per assicurare i livelli obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da societa' che erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in vitro. Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera. 3. In attuazione di quanto previsto dalla 23 ottobre 1985, n. 595, i cui standard vengono rideterminati prevedendo l'utilizzazione dei posti-letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua, la dotazione complessiva di 6 posti-letto per mille abitanti, di cui lo 0,5 per mille riservato alla riabilitazione o alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille, ed in ordine alla costituzione di aree funzionali omogenee nonche' alla necessita' di riconvertire gli ospedali che non raggiungono lo stand- ard minimo di 120 posti-letto, le regioni provvedono, con il medesimo atto programmatorio di cui al comma 2, a ristrutturare la rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti e le disattivazioni necessari per conseguire il raggiungimento dei parametri sopra indicati, fermo restando che il finanziamento del livello assistenziale corrispondente terra' conto solo dei posti-letto e del tasso di utilizzazione prescritti. Le regioni sono tenute ad attuare, a modifica di quanto previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, il modello delle aree funzionali omogenee con presenza obbligatoria di day hospital, conservando alle unita' operativa che vi confluiscono l'autonomia funzionale in ordine alle patologie di competenza, nel quadro di una efficace integrazione e collaborazione con altre strutture affini e con uso in comune delle risorse umane e strumentali. Per le istituzioni di ricovero convenzionate obbligatoriamente, il finanziamento a bilancio e le rette di degenza sono calcolati considerando solo i posti-letto utilizzati a un tasso medio annuo di utilizzazione non inferiore al 75 per cento. Per l'eventuale eccedenza il personale derivante dalla ristrutturazione della rete ospedaliera sono attivate forme di mobilita' obbligatoria da stabilire in sede regionale di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo prioritariamente conto delle esigenze territoriali. Sino all'adozione del metodo dei raggruppamenti omogenei di diagnosi per il pagamento delle rette delle case di cura private, le giornate di degenza prede- terminate costituiscono tetto massimo di riferimento. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1992, la quota di partecipazione alla spesa farmaceutica del 40 per cento e' elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento lire superiori, la quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche, e' determinata in lire 3.000 e in lire 1.500 per le confezioni a base di antibiotici, e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodese. Tale quota e' dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, nonche', ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i grandi invalidi per servizio. La quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto- legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione e' determinata nella misura del 50 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1992, per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche, e' dovuta una quota fissa di lire 3.000 da corrispondere, all'atto della prestazione, dagli assistiti non esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria. E' soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e il limite massimo di partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio e per prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione e' fissato in lire 70.000 per prescrizioni contemporanee di ciascuna branca specialistica oltre al pagamento della quota fissa per singola ricetta; la quota di partecipazione alla spesa per le cure termali e' determinata nella misura del 50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite massimo di in lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo di partecipazione alla spesa farmaceutica e' fissato in lire 50.000 per ricetta oltre al pagamento della quota fissa per singola prescrizione. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali in prontuario terapeutico sono fissate per i grossisti al 7,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al 25,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA. Il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alle fermacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 2,5 per cento dell'importo al lordo dei ticket. A decorrere dal 1 gennaio 1992 i prezzi delle specialita' medicinali collocate nelle classi di cui all'articolo 19, comma 4, lettera a) e b), della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ridotti dalle seguenti misure percentuali: specialita' medicinali con prezzo fino a lire 15.000: 1 per cento, specialita' medicinali con prezzo da lire 15.001 a lire 50.000: 2 per cento; specialita' medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento. La riduzione non si applica ai prezzi delle specialita' medicinali determinati con il metodo di cui al provvedimento del CIP n. 29 del 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 1990, ai prezzi dei farmaci di cui alla parte A dell'allegato alla direttiva 87/22/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, ed inclusi nell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed a quelli di biotecnologia da DNA ricombinante. Per le cessioni effettuate dalle farmacie i nuovi prezzi si applicano al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel 1992 non si da' luogo all'ammissione nel prontuario di nuove specialita' che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialita' gia' presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo per ciclo terapeutico. A decorrere dal 1 gennaio 1992 l'aliquota dell'IVA sulle specialita' medicinali collocate nella classe di cui all'articolo 19, comma 4, lettere c) e d), della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' determinata nella misura del 19 per cento. Le ricette carico del Servizio sanitario nazionale per prescrizioni o prestazioni con prezzo superiore a lire 100.000 sono sottoposte a controllo, anche con riscontri presso gli assistiti, adottando il codice fiscale come numero distintivo del cittadino, incrociando i dati di esenzione con quelli fiscali e previdenziali e inserendo gli esenti per reddito nelle verifiche fiscali a cura dell'amministrazione finanziaria, adottando metodiche che permettano l'evidenziazione delle ricette per gli esenti, formalizzando e pubblicizzando gli indicatori di consumo di farmaci di esenzione per cittadino e di consumo dei farmaci per giornata di degenza per le distinte unita' operative ospedaliere, riorganizzando le farmacie ospedaliere e procedendo agli acquisti di farmaci solo attraverso normali gare di appalto, adottando la numerazione prograssiva sui bollini autoadesivi delle specialita' medicinali ed effettuando dall'interno dell'Osservatorio dei prezzi e delle tecnologie il controllo incrociato tra i dati delle forniture farmaceutiche industriali per regione e i dati di liquidazione alle farmacie, con le seguenti azioni repressive, anche a cura dei carabinieri dei Nuclei antisofisticazione e sanita', in caso di accertate anomalie di danno del Servizio sanitario nazionale, restando attribuiti alla responsabilita' regionale gli ulteriori ritardi nella adozione generalizzata della lettura ottica delle prescrizioni mediche e la conseguente mancata attivazione delle Commissioni professionali di verifica previste dal contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli amministratori straordinari sono responsabili della piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, relative alle sanzioni a carico dei cittadini e dei medici che fanno uso abusivo delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria. I comuni e le unita' sanitarie locali sono tenuti a rendere disponibili per la consultazione pubblica gli elenchi dei soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. 5. In caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri settori, le regioni decidono il ricorso alla propria e autonoma capacita' impositiva ovvero adottano, in condizioni di uniformita' all'interno della regione, le altre misure previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986 n. 41. 6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle riguardanti modalita' di pagamento e di remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi. 7. Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e' incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e' altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o con la titolarita' o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento delle incompabilita' compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unita' sanitaria locale al quale compete altresi' l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1 gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e' compatibile col rapporto unico d'impiego, purche' espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all'accertamento delle incompatibilita' provvedono le autorita' accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' definito il campo di applicazione del principio di unicita' del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali. 8. E' abolito il controllo dei comitati regionali di controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonche' degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e degli enti ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. Limitatamente agli atti delle unita' sanitarie locali e dei sopracitati enti ospedalieri riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo e' assicurato direttamente dalla regione, che e' tenuta a pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto. I provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi. Per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, e' esteso anche ai provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei contratti e delle convenzioni. Il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, e' modificato in quaranta giorni. 9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'articolo 18 della legge 12 giugno 1990 n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula. 10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate, a decorrere dal 1 gennaio 1992, con riferimento alle tariffe vigenti nell'anno 1981 incrementate della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981 e 1991; la rideterminazione deve comunque comportare un incremento delle tariffe non inferiore al 70 per cento di quelle vigenti al 31 dicembre 1991. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme di cui all'articolo 69, primo comma, lettere b), c) ed e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unita' sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per essere totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente. 11. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi bilanci conseguenti alle riduzioni disposte dal predetto articolo 19, le regioni e le province autonome possono assumere mutui con istituti di credito nel rispetto dei limiti massimi previsti dai rispettivi statuti e dalle vigenti disposizioni. 12. Quanto disposto dall'articol 2, comma 6, della legge 28 luglio 1989, n. 262, non si applica nei confronti delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o delle unita' sanitarie locali. 13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete sono autorizzate per l'anno 1992 ad assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse finalita', per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonche' gli istituti zoo-profilattici sperimentali sono autorizzati a contrarre mutui per un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delibera gli importi mutuabili da ciascuna regione, da ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e da ciascun istituto zooprofilattico sperimentale. Le operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti oneri di ammortamento valutati in lire 384 miliardi per l'anno 1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - allo scopo vincolata. 14. Per le finalita' previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono integrati di lire 30 miliardi, per l'anno 1991, di lire 60 miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per gli anni 1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori oneri si provvede per il 1991 con quota parte delle risorse accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente da destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e per gli anni 1992 e successivi con quote del Fondo sanitario nazionale da vincolare alle predette finalita'. 15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanita' possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilita' per i mutui. 16. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e' costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione tecnica per la verifica, entro il 31 luglio 1992, degli andamenti di spesa nella distinte regioni in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione delle disposizioni e' condizione preliminare per essere ammessi alla verifica. La predetta Conferenza esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica. 17. Per l'anno 1992, in attesa della approvazione del piano sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla prevenzione e' fissata in una misura non inferiore al 6 per cento. 18. Dal 1 gennaio 1992 i cittadini che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita. E' compito dell'amministratore straordinario della unita' sanitaria locale stabilire le modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri: a)-c) (omissis); d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta". - Il testo dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica", e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente: a) nomina dei Sottosegretari di Stato; b) nomina dei commissari straordinari del Governo; c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; d) approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia; e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato; g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale; h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata; i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni; l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia; m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica; n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato; o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate; p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate; q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale; r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri; s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza; t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri; u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza; v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate; z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari; aa) concessione della cittadinanza italiana; bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi; dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge; ee) concessione del titolo di citta'; ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari; gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale; hh) atti di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle prov- ince autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; ii) tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, e' tassativa e non puo' essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso". - Il testo degli articoli 9 e 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente "Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988", e' il seguente: "Art. 9 (Piani sanitari delle regioni e delle province autonome). - Nel quadro degli interventi diretti in via prioritaria al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, tenuti presenti le direttive ed i parametri tendenziali di organizzazione generale definiti nel piano sanitario nazionale, i piani sanitari delle regioni e delle province autonome per il triennio 1986-88 devono comunque prevedere: a) gli impegni operativi per la realizzazione delle azioni programmate e dei progetti-obiettivo; b) gli obiettivi e le modalita' di attivazione dei distretti sanitari di base; c) la stima del fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale in relazione alla domanda sanitaria da soddisfare, ai connessi servizi da attivare, alle politiche di intervento definite ai sensi dell'art. 2, nonche' le misure anche poliennali di adeguamento degli organici; d) la definizione e la localizzazione del fabbisogno di attivita' professionali convenzionate: 1) per la medicina di base, per la pediatria di libera scelta, per la guardia medica territoriale, con indicazioni espresse per le zone disagiate e carenti; 2) per i servizi specialistici nei poliambulatori intra ed extraospedalieri, prevedendone il necessario coordinamento; 3) per le attivita' specialistiche presso strutture private convenzionate, il cui apporto va programmato avendo riguardo al pieno utilizzo delle strutture pubbliche ed al raccordo con queste ultime al fine di soddisfare comunque il diritto di accesso alle prestazioni specialistiche da parte del cittadino entro il termine massimo di tre giorni dalla richiesta all'unita' sanitaria locale competente, tenuto conto anche dell'esigenza della continuita' diagnostica-terapeutica. Le indicazioni di cui sopra sono attuate in sede di rinnovo delle convenzioni; e) le modalita' di partecipazione del volontariato e il coordinamento delle attivita' che lo stesso e' ammesso a svolgere nei presidi e nei servizi territoriali; f) la distribuzione nel territorio dei presidi fissi esistenti o da istituire nel quadro del riequilibrio delle dotazioni sanitarie e la riorganizzazione delle attivita' interne dei presidi stessi; g) la distribuzione sul territorio e le modalita' di coordinamento operativo, anche radio- assistito, dei servizi di pronto intervento e di emergenza collegati funzionalmente ai servizi di guardia medica territoriale e ospedaliera, ai servizi di pronto soccorso e di trasporto protetto degli infermi, ai servizi di cura intensiva ed ai servizi di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano ed emoderivati a lunga conservazione; h) la indicazione del fabbisogno triennale di attrezzature per il potenziamento e l'ammodernamento dei presidi pubblici; i) le priorita' di ricerca finalizzata agli obiettivi indicati al precedente art. 2, nonche' ad eventuali altri aspetti di tutela della salute di preminente rilievo locale, da finanziare a carico della quota di fondo sanitario nazionale; l) l'organizzazione delle attivita' di rilevazione dei dati epidemiologici, statistici e finanziari necessari sia alle esigenze gestionali delle unita' sanitarie locali sia alle esigenze conoscitive, di valutazione e di controllo delle regioni, delle province autonome e dell'amministrazione centrale, secondo gli indirizzi metodologici forniti dal Ministero della sanita', sentita la Commissione interistituzionale per il sistema informativo sanitario di cui al decreto del Ministro della sanita' del 16 novembre 1981; m) la specificazione delle risorse finanziarie aventi un vincolo di destinazione in base ai criteri di riparto del fondo sanitario nazionale e degli interventi programmati dalla regione o dalla provincia autonoma, nonche' i programmi delle attivita' da svolgere con tali fondi a destinazione vincolata. Art. 10 (Disposizioni particolari in materia di organizzazione degli ospedali). - 1. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, nel definire le misure di cui al precedente art. 9, letera f), devono contenere indicazioni vincolanti finalizzate alla utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti letto in conformita' ai seguenti parametri tendenziali: a) dotazione media dei posti letto nell'ambito della regione o provincia autonoma del 6,5 per mille abitanti, di cui almeno l'1 per mille riservato alla riabilitazione, considerando i posti letto in ospedali pubblici, quelli convenzionati obbligatoriamente e quelli dei presidi delle unita' sanitarie locali di cui all'art. 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' i posti letto di strutture private convenzionate, valutati, questi ultimi, limitatamente ai fini del computo di cui sopra, al 50 per cento. Tale standard e' riferito al tasso di spedalizzazione della popolazione residente nella regione e potra' essere variato in misura proporzionale ai flussi di ricovero da altre regioni. L'anzidetto standard, nelle regioni dove la dotazione dei posti letto e' superiore all'8 per mille, puo' essere raggiunto entro il 1990; b) tasso medio di spedalizzazione: 160 per mille; c) tasso minimo di utilizzazione dei posti letto compreso tra il 70 e il 75 per cento; d) durata media della degenza: undici giorni. 2. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome devono altresi' provvedere: a) la ristrutturazione, nel triennio 1986-88, in deroga a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e n. 129, delle degenze ospedaliere in aree funzionali omogenee afferenti alle attivita' di medicina, di chirurgia e di specialita', che, pur articolate in divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura, anche a carattere pluridisciplinare, siano dimensionate in rapporto alle esigenze assistenziali e rappresentino misure di avvio all'applicazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, numero 833; b) la soppressione, l'accorpamento e la trasformazione in servizi speciali di diagnosi e cura, previsti dall'art. 36, sesto comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, delle divisioni o sezioni autonome con tasso di utilizzazione dei posti letto, con esclusione di quelli adibiti a ricoveri diurni, mediamente inferiori al 50 per cento nel trienno 1982-84, escludendo dal calcolo in ciascun anno il mese con maggiore ed il mese con minore utilizzazione, fatti salvi i periodi di chiusura per ragioni oggettive di forza maggiore. Nella realizzazione di tali interventi nonche' di quelli di cui alla precedente lettera a), sono fatte salve le esigenze della didattica e della ricerca nell'ambito delle strutture universitarie convenzionate ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; c) le scelte volte a promuovere una migliore e piu' umana qualita' della vita dei degenti negli ospedali, avendo anche riguardo alla possibilita' di realizzare, soprattutto per i bambini, soddisfacenti rapporti con i familiari e con l'ambiente esterno nella piena salvaguardia delle esigenze igieniche e terapeutiche dei presidi ospedalieri. 3. E' fatto divieto, nelle regioni e nelle province autonome con dotazione complessiva di posti letto superiore a quella indicata alla lettera a) del comma 1, di procedere alla costruzione di nuovi ospedali ed all'ampliamento di quelli esistenti. 4. Le regioni e le province autonome possono consentire deroghe al divieto di cui al precedente comma 3 solamente per esigenze connesse al potenziamento dei servizi di pronto soccorso, ovvero al riequilibrio territoriale dei servizi di diagnosi e cura, ovvero all'ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con contestuale disattivazione di un numero non inferiore di posti letto nel territorio della stessa o di altra unita' sanitaria locale. 5. Nel caso di soppressione di divisioni o sezioni autonome non e' consentito procedere a convenzionamenti con istituzioni private in sostituzione delle divisioni o sezioni soppresse. 6. Gli spazi ospedalieri risultanti liberi per effetto delle misure in- dicate nei commi precedenti sono destinati con priorita': a) alla strutturazione di specifiche sezioni di degenza per la riabilitazione di malati lungodegenti e ad alto rischio invalidante; b) ad attivita' di spedalizzazione a ciclo diurno; c) all'esercizio dell'attivita' libero-professionale in sede ospedaliera dei medici a tempo pieno, ai sensi dell'art. 35, commi sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; d) a migliorare la ricettivita' alberghiera dell'ospedale, anche per servizi da rendere a pagamento quale forma di autofinanziamento delle unita' sanitarie locali, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730. 7. I posti di organico anche se riferiti alle piante organiche provvisorie, eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni sono portati in detrazione dalle piante organiche stesse ovvero trasformati per le esigenze dei nuovi servizi di cui al precedente art. 2 o dei progetti-obiettivo indicati al precedente art. 8. 8. Il personale non utilizzato e' trasferito ad altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale vacante presso la propria o altra unita' sanitaria locale della regione o ella provincia autonoma con l'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto compatibile, o in mancanza e' utilizzato in soprannumero riassorbibile. 9. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome devono inoltre contenere disposizioni riguardanti la riorganizzazione dei turni di lavoro dei medici dei servizi di diagnosi e cura e del personale dei servizi di diagnostica strumentale, l'utilizzazione intensiva delle camere operatorie e delle apparecchiature di tecnologia avanzata e di maggior costo, i criteri per l'organizzazione dei posti di pronto intervento ospedaliero con servizio di reperibilita', nonche' la utilizzazione degli incentivi ad incremento della produttivita' degli ospedali nel loro insieme e nelle singole componenti di degenza, tecniche ed economali. 10. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, fermo restando l'obiettivo della piena utilizzazione e del riequilibrio territoriale dei presidi pubblici, indicano il fabbisogno di convenzioni con istituzioni private di ricovero e cura, stabilendo ambiti programmati di collaborazione in relazione alla funzione complementare ad esse affidata. 11. L'ambito programmato di collaborazione va definito tenendo conto della dislocazione territoriale delle istituzioni da convenzionare in relazione al fabbisogno assistenziale da soddisfare, e della presenza di presidi convenzionati obbligatoriamente ai sensi degli articoli 39, 41, 42 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 12. E' abrogato l'art. 16 della legge 22 dicembre 1984, n. 887". - Il testo dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente "Istituzione del Servizio sanitario nazionale", e' il seguente: "Art. 43 (Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie). - La legge regionale disciplina l'autirizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'art. 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all'art. 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unita' sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5. Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'art. 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unita' sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unita' sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalita' per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unita' sanitarie locali. Sino alla emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanita' in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonche' gli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanita' la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale". - La legge 12 febbraio 1968, n. 132, reca norme concernenti "Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera". - Il testo dell'art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, concernente "Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte", e' il seguente: "Art. 5. - I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini. La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione". - Il testo della lettera b) del primo comma dell'art. 1 del D.L. 25 novembre 1989, n. 382, concernente "Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali", e' il seguente: "1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, e' dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nelle seguenti misure: a) (omissis); b) per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con esclusione del prelievo, e per le altre prestazioni diverse da quelle di cui alla lettere a): 30 per cento delle tariffe di cui al secondo comma, con arrotondamento alle cento lire superiori e con un limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per ogni branca specialistica e di L. 60.000 per piu' branche specialistiche contemporanee". - L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", prevedeva che: "I limiti massimi di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio sono elevati a L. 40.000 per prescrizioni contemporanee della stessa branca specialistica ed a L. 80.000 per prescrizioni contemporanee di piu' branche specialistiche". - Il testo delle lettere a ), b ), c ) e d) del comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)", e' il seguente: "4. Le specialita' medicinali, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata con decreto del Ministro della sanita', a partire dal 30 giugno 1988, sono collocate nelle seguenti classi: a) farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale; b) farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalita' d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale, da parte dello specialista; c) farmaci di automedicazione; d) altri farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale". - Il provvedimento CIP 2 ottobre 1990, n. 29, concerne il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialita' medicinali. - La direttiva CEE n. 87/22, relativa al ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 15 del 17 gennaio 1987. - Il comma 2 dell'art. 10 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, recante "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini" prevede che: "Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essre previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonche' alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non e' dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono indicati per sostanza o per categoria terapeutica, con eventuale specificazione di limitazioni quantitative". - Il comma 6 dell'art. 5 della gia' citata legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", prevede che: "La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di una prestazione destinata ad un assistito non esente comporta l'obbligo di segnalazione all'autorita' giudiziaria. Fatti comunque salvi i provvedimenti di natura penale in applicazione dell'articolo 640 del codice penale, tale circostanza comporta per l'assistito la decadenza dall'esenzione e per il medico la sospensione del rapporto convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione e' comminata a norma dell'art. 38 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, previa contestazione degli addebiti e audizione del medico interessato e comunque entro trenta giorni dalla notifica della contestazione". - Il testo dell'art. 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)", e' il seguente: "Art. 29. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione agli obiettivi definiti con la programmazione regionale e locale, nonche', se necessario, allo scopo di garantire il pareggio dei bilanci delle unita' sanitarie locali, possono prevedere: a) la erogazione delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente art. 28 in forma indiretta con partecipazione alle spese anche differenziata per reddito; b) maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa in base a leggi nazionali; c) la temporanea eliminazione dalle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, di una o piu' delle seguenti prestazioni: prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale a domicilio; prestazioni fisioterapiche oltre due cicli nell'anno, salvo documentate forme croniche; prestazioni di assistenza infermieristiche e ostetrica a domicilio; prestazioni di ricovero ospedaliero in assistenza indiretta, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3 della detta legge 23 ottobre 1985, n. 595. Le prestazioni di cui sopra possono tuttavia essere erogate quali prestazioni facoltative nel rispetto di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 3 della stessa legge. 2. Tale previsione va formulata, di regola, al momento della ripartizione del fondo sanitario regionale alle unita' sanitarie locali. 3. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 del precedente art. 28". - Il testo dell'art. 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica", e' il seguente: "Art. 102 (Attivita' assistenziale). - Il personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attivita' assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle universita', convenzionali ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 assumono per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale di corrispondente qualifica del ruolo regionale in conformita' ai criteri fissati nei successivi comma e secondo le modalita' stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui al citato art. 39. Dell'adempimento di tali doveri detto personale risponde alle autorita' accademiche competenti in relazione al loro stato giuridico. Al personale di cui al precedente comma e' assicurata la equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unita' sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianita' secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, verra' anche fissato il limite finanziario entro il quale comprendere le indennita' di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari ed il personale medico del servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come segue: il professore ordinario e straordinario e' equiparato al medico appartenente alla posizione apicale; il professore associato e' equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia; l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale. In rapporto alla disponibilita' di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione universitaria previste dalle convenzioni, di cui al precedente primo comma, ai professori associati, agli assistenti ed ai ricercatori possono essere attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore a quelle indicate nel precedente comma. L'attribuzione della qualifica superiore e' deliberata annualmente dal rettore, su motivato conforme parere espresso dal consiglio di facolta' sulla base del curriculum formativo e professionale degli aspiranti desunto dai titoli accademici didattici e scientifici - comprendenti anche l'attivita' assistenziale - e dell'anzianita' di ruolo. Nel caso in cui il servizio nella qualifica superiore venga prestato senza che il personale medico universitario sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per il corrispondente personale ospedaliero, il predetto servizio non e' valutabile nei concorsi ospedalieri. L'affidamento delle funzioni di cui ai precedenti commi deve comunque rispettare l'afferenza ai raggruppamenti disciplinari stabiliti dalla vigente normativa universitaria. Il rapporto di lavoro dei professori universitari che svolgono attivita' assistenziale puo' essere a tempo pieno o a tempo definito secondo le disposizioni previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 11, comma quarto, lettera a), del presente decreto. L'opzione e' reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca ed ha durata almeno biennale. La opzione si esercita con le stesse modalita' previste nel precedente art. 10. I ricercatori universitari di cui al presente articolo, a seconda che prestino servizio per un numero di ore globalmente considerato uguale a quello previsto per il corrispondente personale delle unita' sanitarie locali a tempo pieno o a tempo definito, hanno diritto alla rispettiva integrazione del trattamento economico secondo quanto previsto nel precedente secondo comma". - Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, approva il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. Si trascrive il testo dei relativi articoli 78, 116 e 117: "Art. 78 (Organizzazione del lavoro). - 1. Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale gia' avviato - nel quadro della programmazione sanitaria nazionale prevista dalla legge 25 ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, con il decreto del Ministro della Sanita' 13 settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988, n. 225 ed, a livello regionale, con le relative leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, e' necessario, in attesa dell'approvazione della legge di riforma del Servizio sanitario nazionale, introdurre criteri di adeguamento dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle attivita' istituzionali. 2. Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto dell'ordinamento vigente, le esigenze delle strutture e servizi sanitari richiedono una razionalizzazione dei modelli organizzativi delle unita' operative ospedaliere ed extra-ospedaliere anche in senso dipartimentale ed una diversa articolazione funzionale delle varie professionalita' che concorrono nel lavoro d'e'quipe all'erogazione delle prestazioni secondo il grado di autonomia e responsabilita' di ciascuno dei dipendenti medici e veterinari. 3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, gli enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche degli assistenti medici e veterinari collaboratori, trasformando il 30% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione puo' riguardare i posti di assistente medico e veterinario collaboratore resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla predetta trasformazione e' disciplinata con decreto del Ministro della Sanita' da emanarsi, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro e non oltre il 1 dicembre 1990. 4. Gli enti, nella proposta di ampliamento o istituzione di nuovi servizi nelle piante organiche provvisorie o defini- tive, di norma si attengono al nuovo assetto della organizzazione del lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Le regioni e gli enti nell'ambito delle rispettive competenze, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, portano a termine, con le modalita' gia' de- liberate a livello regionale e qualora non ultimate, le procedure concorsuali per la copertura dei posti derivanti dalla trasformazione delle dotazioni organiche, comunque attuata ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e, comunque, sono tenuti a verificare lo stato di attuazione dell'art. 17 stesso, ai fini di una corretta applicazione del principio della parita' aiuti-assistenti. 6. La trasformazione dei posti di assistente medico e veterinario collaboratore prevista dal comma 3 riguarda tutti i servizi sanitari e veterinari dell'ente e, nell'ambito ospedaliero, e' aggiuntiva rispetto ai processi di trasformazione di cui al comma 5. La percentuale complessiva di cui al comma 3 e' articolata, con compensazione dei resti, nel 5% per i veterinari, nel 5% per i medici dei servizi extra ospedalieri e nel 20% per i medici ospedalieri, tenuto conto, in tale caso, delle attivita' assistenziali riconosciute come alta specialita' ai sensi dell'art. 5 della legge 25 ottobre 1985, n. 595. 7. In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nella presente fase di transizione, una diversa articolazione funzionale della professionalita' medica e veterinaria si pone come fattore indispensabile dell'avvio del processo di trasformazione e di riordino dei servizi sanitari degli enti, che si realizza anche attraverso una integrazione delle attribuzioni proprie delle posizioni funzionali iniziali ed intermedie del personale medico e veterinario prevista dall'art. 63, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, per una migliore aderenza alla realta' ed alle mutate esigenze dell'organizzazione del lavoro". "Art. 116 (Qualificazione professionale del personale medico e veterinario di posizione intermedia). - 1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni del personale apicale di cui alle vigenti disposizioni, nei confronti del personale medico e veterinario di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia, al quale con atto formale dell'ente, previa selezione, sia affidata la responsabilita' di un settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale - come previsti nell'articolazione interna dei servizi istituzionali dalla vigente legislazione nazionale o regionale in materia - ovvero lo svolgimento di particolari funzioni all'interno di strutture ospedaliere di alta specializzazione di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5 della legge 25 ottobre 1985, n. 595, a decorrere dal 1 dicembre 1990 l'indennita' medico specialistica e' rideterminata in L. 3.360.000 annue lorde per i medici a tempo pieno, nonche' per i veterinari che non esercitano la libera attivita' professionale extramuraria, ed in L. 2.520.000 annue lorde per i medici a tempo definito, nonche' per i veterinari che esercitano la libera professione extramuraria. L'indennita' di dirigenza medica e', invece, rideterminata in L. 3.400.000. 2. Ai fini di cui sopra, l'ente deve procedere entro il 31 ottobre 1990 alla preventiva ricognizione delle necessita' organizzative indicate nel comma 1, ricomprendendovi anche ogni analogo provvedimento organizzatorio in atto, previa consultazione dell'organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative. 3. L'individuazione delle funzioni sopra descritte deve essere effettuata sulla base delle reali esigenze di servizio ritenendosi funzionale con l'organizzazione un rapporto medio complessivo pari al doppio - per i medici e veterinari di posizione funzionale intermedia dipendenti dall'unita' sanitaria locale - della dotazione organica del personale di posizione funzionale medico apicale, che non puo', comunque, superare il 50% della dotazione organica complessiva dei posti di posizione funzionale intermedia prevista nelle piante organiche provvisorie o definitive dell'ente. Detta percentuale e' calcolata tenendo conto anche della prevista trasformazione ai sensi dell'art. 78, comma 3. 4. Alla selezione prevista dal comma 1 sono ammessi i medici e veterinari di posizione funzionale intermedia di ruolo in possesso di una anzianita' di cinque anni di servizio nella posizione e di specializzazione nella disciplina o in disciplina strettamente connessa alle funzioni da affidare, ovvero di un'anzianita' di sette anni di servizio nella posizione funzionale intermedia o infine di un'anzianita' di tre anni di servizio nella posizione medesima ed in possesso dell'idoneita' primariale nella disciplina. La valutazione per la selezione di cui al comma 1 avviene secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982), con particolare riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione da ricoprire. La valutazione e' affidata ad un collegio tecnico costituito da tre medici o veterinari di posizione funzionale apicale, di cui uno della stessa disciplina del personale medico o veterinario di posizione intermedia da valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o affine), prescelto dall'amministrazione, uno della divisione o servizio interessato, in carenza del quale alla designazione provvede l'ordine provinciale dei medici, ed uno designato dalle organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative. 5. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1 e' fissata al 1 dicembre 1990 per i dipendenti medici e veterinari interessati in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data, ancorche' l'affidamento formale delle funzioni previste dal comma 1 sia intervenuto successivamente. 6. L'affidamento delle funzioni di cui al comma 1 nelle successive applicazioni avviene nei limiti della disponibilita' del contingente numerico individuato nel comma 3, salvo che intervengano modifiche delle piante organiche provvisorie o definitive, ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1, da effettuarsi secondo le procedure previste dalle leggi vigenti". "Art. 117 (Qualificazione professionale del personale sanitario medico-assistente e veterinario collaboratore). - 1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 78, comma 7, al personale appartenente alla posizione funzionale di assistente medico e di veterinario collaboratore di ruolo, che abbia maturato una anzianita' di servizio complessiva di anni 5, sono attribuite le indennita' medico- specialistica e di dirigenza medica previste per le posizioni funzionali intermedie dei rispettivi profili. La progressione economica sulla indennita' medico- specialistica continua a svilupparsi sull'importo iniziale previsto per la posizione funzionale di assistente medico o veterinario collaboratore. 2. Detto beneficio, a regime, e' attribuito previo giudizio favorevole da formularsi, entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti e con decorrenza dalla stessa data, da parte di un collegio tecnico costituito da due medici o veterinari di posizione funzionale apicale ed uno di posizione funzionale interme- dia, tra i quali uno appartenente alla stessa disciplina del personale medico o veterinario di posizione iniziale da valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o affine), uno della divisione o servizio interessato ed uno designato dalle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative. Detto giudizio deve essere basato sulla valutazione della attivita' professionale, di formazione e di studio svolta, nonche' sul livello di qualificazione acquisito nell'arco del servizio prestato. 3. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1 e' fissata al 1 dicembre 1990 per i dipendenti medici e veterinari interessati in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data, ancorche' il giudizio favorevole sia intervenuto successivamente. 4. Ad integrazione dell'art. 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, il personale medico e veterinario indicato nel comma 1, una volta accertata la conseguita formazione, acquisisce uno sviluppo di autonomia professionale nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla posizione funzionale apicale". - Si trascrive, nell'ordine, il testo dell'art. 7, dell'art. 41, secondo comma, dell'art. 48 e dell'art. 69, primo comma, lettere b), c) ed e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente "Istituzione del Servizio sanitario nazionale": "Art. 7 (Funzioni delegate alle regioni). - E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art. 6, lettera b); b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorita' sanitaria statale ai sensi della lettera u) del precedente art. 6; c) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose; d) il controllo dell'idoneita' dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattivita' ambientale; e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie in base ad un programma concordato con il Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita' provvede, se necessario, alla costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e parassitarie. Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo mediante sub- delega ai comuni. In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti per ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto dei seguenti criteri: a) si procedera' ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il piu' efficiente ed ampio decentramento delle funzioni; b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C, e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonche' le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale. L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1 gennaio 1981". "Art. 41, secondo comma. - Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformita', sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai princi'pi di cui alla presente legge". "Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le ragioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unita' sanitarie locale; 6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, comprese la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli scritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289". "Art. 69 (Entrate del fondo sanitario nazionale), primo comma, lettere b), c) ed e). - A decorrere dal 1 gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli 51 e 52, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato: a) (omissis); b) le somme gia' destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, nonche' da altri enti pubblici al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento; c) i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unita' sanitarie locali; d) (omissis); e) i proventi derivanti da attivita' a pagamento svolte dalle unita' sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonche' da recuperi, anche a titolo di rivalsa". - Il comma 13 dell'art. 1 del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35, recante "Norme sulla gestione transitoria delle unita' sanitarie locali", prevede che: "Le disposizioni di cui al presente decreto si estendono agli ospedali classificati multizonali, con provvedimenti legislativi regionali, ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gia' con consiglio di amministrazione autonomo alla data di entrata in vigore del presente decreto". L'art. 18 della gia' citata legge n. 833/1978, soprarichiamato, e' cosi' formulato: "Art. 18 (Presidi e servizi multizonali). - La legge regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le finalita' specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attivita' prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa piu' di una unita' sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione. La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire: a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unita' sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione; b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa; c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unita' sanitaria locale competente per territorio; d) la composizione dell'organo di gestione dell'unita' sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione". - Il testo degli articoli 16, 17 e 18 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, concernente "Ordinamento, controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833)", e' il seguente: "Art. 16. - Sono soggette al controllo di legittimita' e di merito ai sensi degli articoli seguenti, le deliberazioni degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico, concernenti: 1) le modificazioni statutarie; 2) l'adozione e la modificazione del regolamento organico del personale o della relativa pianta organica nonche' degli altri regolamenti; 3) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo; 4) l'ordinamento dei servizi; 5) l'assunzione del personale, compreso quello a termine; 6) le stipulazione di contratti di ricerca e l'istituzione di borse di studio; 7) il trattamento economico del personale; 8) le alienazioni e gli acquisti immobiliari; 9) le transazioni; 10) le convenzioni in materia di ricerca scientifica. Art. 17. - Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente non sono esecutive fino all'espletamento del procedimento di controllo; tuttavia, per ragioni di urgenza o per particolari motivi da indicarsi nell'atto, il consiglio di amministrazione puo' dichiararle, sotto la propria responsabilita', provvisoriamente esecutive. Art. 18. - Sono sottoposte al controllo del Ministro della sanita' la deliberazione di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), e 10) del precedente art. 16. Entro dieci giorni dalla loro adozione gli istituti sono tenuti a trasmettere ai Ministeri della sanita' e del tesoro copia autentica delle delibere di cui al primo comma corredate dalla relativa documentazione. Entro trenta giorni (ora quaranta giorni a norma dell'art. 4, comma 8, della legge qui pubblicata, n.d.r.) dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, il Ministro della sanita' le approva o le restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione o con richiesta di chiarimenti o di documenti. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che la delibera sia restituita all'istituto, ovvero trascorso il medesimo termine dalla data in cui sono pervenuti i chiarimenti o i documenti richiesti o la nuova deliberazione senza che sia emanato il provvedimento negativo di controllo, la deliberazione diventa esecutiva. Il provvedimento negativo di controllo, che deve essere motivato, impedisce l'efficacia delle deliberazioni e fa venir meno fin dall'inizio gli effetti di quello provvisoriamente esecutive". - Il testo dell'ottavo e del nono comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente "Legge quadro sul pubblico impiego", come sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' il seguente: "Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perche' ne verifichi la legittimita' ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed em- anate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura e' adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformita' del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti". - Si trascrive, nell'ordine, il testo del comma 1 dell'art. 13 e del comma 1 dell'art. 19 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, concernente "Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie": "Art. 13, comma 1. - Dall'anno 1990 si applicano le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui all'art. 22 del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144". "Art. 19, comma 1. - A decorrere dall'anno 1990 alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale sono ridotte, tenuto conto del livello delle compartecipazioni ai tributi statali risultanti dai rispettivi ordinamenti, del 20 per cento per la regione Valle d'Aosta, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 10 per cento per le regioni Sicilia e Friuli- Venezia Giulia, e del 5 per cento per la regione Sardegna". - Il comma 6 dell'art. 2 della legge 28 luglio 1989, n. 262, di conversione del D.L. 29 maggio 1989, n. 201, recante: "Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi", prevede che: "Sono abrogate le disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, e dall'art. 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48". Il testo dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 688/1985 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato) e' il seguente: "9. I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facolta' di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370". Il testo dell'art. 6, comma 26, del D.L. n. 536/1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) e' il seguente: "26. Ferma restando la validita' delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n.688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce". - Il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, concerne: "Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialistici, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)". - Il testo del comma 2 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)", e' il seguente: "2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sara' annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura". - Il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)", e' il seguente: "Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'. 2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima: a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu' elevato degrado strutturale; c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento; d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta sufficiente; e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c); f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri; g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie; h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione. 3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO). 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanita' predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE. 5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformita' del Ministero della sanita', per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici. 6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990. 7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 1988".