Art. 4.
                       (Assistenza sanitaria).
  1. Il Governo determina, con effetto dal 1› gennaio 1992, i livelli
di  assistenza  sanitaria  da assicurare in condizioni di uniformita'
sul territorio nazionale nonche'  gli  standard  organizzativi  e  di
attivita'  da  utilizzare  per  il calcolo del parametro capitario di
finanziamento di ciascun livello assistenziale per  l'anno  1992.  Il
provvedimento e' adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera
d),  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di Trento e di Bolzano, ed emanato a' termini dell'articolo
1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sulla base dei seguenti  limiti
e principi:
   a)  i  livelli  di assistenza sanitaria sono definiti nel rispetto
delle  disposizioni  di  legge,  delle   direttive   comunitarie   e,
limitatamente  alle  modalita' di erogazione, degli accordi di lavoro
per il personale dipendente;
   b) gli standard organizzativi e di attivita'  sono  determinati  a
fini  di  calcolo  del  parametro  capitario  di  finanziamento e non
costituiscono vincolo  organizzativo  per  le  regioni  e  le  unita'
sanitarie locali;
   c)  il  parametro  capitario  per ciascun livello di assistenza e'
finanziato in  rapporto  alla  popolazione  residente.  La  mobilita'
sanitaria interregionale e' compensata in sede nazionale;
   d)  per  favorire  la manovra di rientro e' istituito, nell'ambito
delle disponibilita' del  Fondo  sanitario  nazionale,  un  fondo  di
riequilibrio da utilizzarsi per sostenere le regioni con dotazione di
servizi eccedenti gli standard di riferimento;
   e)  in  ogni  caso  e'  garantita  la somministrazione gratuita di
farmaci salvavita ed il regime di esenzione dalla partecipazione alla
spesa  sanitaria  prevista   dalle   leggi   vigenti.   La   verifica
dell'andamento  della  spesa  ed  il  rispetto dell'uniformita' delle
prestazioni e' effettuata in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano. I risultati della verifica sono trasmessi al  Parlamento  al
31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini dell'adozione di eventuali
misure correttive.
  2.   Le  regioni,  con  apposito  provvedimento  programmatorio  di
carattere generale anche a stralcio del  piano  sanitario  regionale,
possono  dichiarare  la  decadenza  delle  convenzioni in atto per la
specialistica esterna e con  le  case  di  cura  e  rideterminare  il
fabbisogno  di  attivita'  convenzionate  necessarie per assicurare i
livelli  obbligatori  uniformi  di  assistenza,  nel  rispetto  delle
indicazioni  di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23 ottobre 1985,
n. 595. Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni
sanitarie private gestite  da  persone  fisiche  e  da  societa'  che
erogano  prestazioni  poliambulatoriali,  di  laboratorio  generale e
specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di  diagnostica
per  immagini,  di  medicina  fisica  e  riabilitazione,  di  terapia
radiante ambulatoriale, di medicina nucleare  in  vivo  e  in  vitro.
Dette   istituzioni   sanitarie   sono   sottoposte   al   regime  di
autorizzazione e vigilanza sanitaria di  cui  all'articolo  43  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono avere un direttore sanitario
o  tecnico,  che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e
funzionale  dei  servizi  e  del  possesso  dei   prescritti   titoli
professionali da parte del personale che ivi opera.
  3.  In attuazione di quanto previsto dalla 23 ottobre 1985, n. 595,
i cui standard vengono rideterminati prevedendo  l'utilizzazione  dei
posti-letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua,
la  dotazione complessiva di 6 posti-letto per mille abitanti, di cui
lo 0,5 per mille riservato alla riabilitazione  o  alla  lungodegenza
post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille, ed in
ordine  alla  costituzione  di  aree funzionali omogenee nonche' alla
necessita' di riconvertire gli ospedali che non raggiungono lo stand-
ard minimo di 120 posti-letto, le regioni provvedono, con il medesimo
atto programmatorio di cui  al  comma  2,  a  ristrutturare  la  rete
ospedaliera   operando   le   trasformazioni   di  destinazione,  gli
accorpamenti  e  le  disattivazioni  necessari  per   conseguire   il
raggiungimento  dei  parametri  sopra indicati, fermo restando che il
finanziamento del livello assistenziale corrispondente  terra'  conto
solo  dei  posti-letto  e  del  tasso di utilizzazione prescritti. Le
regioni sono tenute ad attuare, a modifica di quanto  previsto  dalla
legge  12  febbraio  1968,  n.  132, il modello delle aree funzionali
omogenee con presenza obbligatoria di day hospital, conservando  alle
unita' operativa che vi confluiscono l'autonomia funzionale in ordine
alle patologie di competenza, nel quadro di una efficace integrazione
e collaborazione con altre strutture affini e con uso in comune delle
risorse   umane   e  strumentali.  Per  le  istituzioni  di  ricovero
convenzionate obbligatoriamente, il finanziamento  a  bilancio  e  le
rette  di  degenza  sono  calcolati  considerando  solo i posti-letto
utilizzati a un tasso medio annuo di utilizzazione non  inferiore  al
75  per cento. Per l'eventuale eccedenza il personale derivante dalla
ristrutturazione  della  rete  ospedaliera  sono  attivate  forme  di
mobilita' obbligatoria da stabilire in sede regionale di concerto con
le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative, tenendo
prioritariamente conto delle esigenze territoriali. Sino all'adozione
del metodo dei raggruppamenti omogenei di diagnosi per  il  pagamento
delle rette delle case di cura private, le giornate di degenza prede-
terminate costituiscono tetto massimo di riferimento.
  4. A decorrere dal 1› gennaio 1992, la quota di partecipazione alla
spesa  farmaceutica  del  40 per cento e' elevata al 50 per cento con
arrotondamento alle cinquecento lire superiori, la quota fissa  sulle
singole prescrizioni farmaceutiche, e' determinata in lire 3.000 e in
lire  1.500 per le confezioni a base di antibiotici, e per i prodotti
in fleboclisi e in confezione monodese. Tale quota e' dovuta da tutti
i cittadini, esclusi i pensionati esentati dalla partecipazione  alla
spesa  sanitaria  per  motivi  di  reddito  e  gli invalidi di guerra
titolari  di  pensione   diretta   vitalizia,   nonche',   ai   sensi
dell'articolo  5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i grandi invalidi
per  servizio.  La  quota  di  partecipazione  alla  spesa   per   le
prestazioni  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-
legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni,  dalla
legge  25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di medicina fisica
e di riabilitazione e' determinata nella misura del 50 per  cento.  A
decorrere  dal  1›  gennaio  1992,  per  ciascuna  ricetta relativa a
prestazioni  sanitarie,  esclusi  i  ricoveri,  diverse   da   quelle
farmaceutiche,   e'   dovuta   una  quota  fissa  di  lire  3.000  da
corrispondere,  all'atto  della  prestazione,  dagli  assistiti   non
esentati  dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria. E' soppresso
l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, e il limite massimo di partecipazione  alla  spesa  per
prestazioni   specialistiche   e  di  diagnostica  strumentale  e  di
laboratorio e per prestazioni di medicina fisica e di  riabilitazione
e'  fissato in lire 70.000 per prescrizioni contemporanee di ciascuna
branca specialistica oltre al pagamento della quota fissa per singola
ricetta; la quota di partecipazione alla spesa per le cure termali e'
determinata nella misura del 50 per cento delle tariffe convenzionate
con il limite massimo di in lire 70.000 per ciclo di cura; il  limite
massimo  di partecipazione alla spesa farmaceutica e' fissato in lire
50.000 per ricetta oltre al pagamento della quota fissa  per  singola
prescrizione. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico
delle  specialita'  medicinali in prontuario terapeutico sono fissate
per i grossisti al 7,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);  per  i  farmacisti  al
25,5  per  cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA.
Il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere  alla  corresponsione
alle  fermacie  di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 2,5 per
cento dell'importo al lordo dei ticket. A decorrere  dal  1›  gennaio
1992  i prezzi delle specialita' medicinali collocate nelle classi di
cui all'articolo 19, comma 4, lettera a) e b), della legge  11  marzo
1988,   n.  67,  sono  ridotti  dalle  seguenti  misure  percentuali:
specialita' medicinali con prezzo fino a lire 15.000:  1  per  cento,
specialita' medicinali con prezzo da lire 15.001 a lire 50.000: 2 per
cento;  specialita'  medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4
per cento. La riduzione non si applica ai  prezzi  delle  specialita'
medicinali  determinati con il metodo di cui al provvedimento del CIP
n. 29 del 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  238  dell'11
ottobre 1990, ai prezzi dei farmaci di cui alla parte A dell'allegato
alla  direttiva  87/22/CEE  del  Consiglio  del  22 dicembre 1986, ed
inclusi nell'articolo 10, comma 2, del  decreto  legge  12  settembre
1983,  n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, ed a quelli di biotecnologia da DNA  ricombinante.  Per
le  cessioni effettuate dalle farmacie i nuovi prezzi si applicano al
quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  relativo  provvedimento del CIP.  Nel 1992 non si da'
luogo  all'ammissione  nel  prontuario  di  nuove   specialita'   che
rappresentino  modifiche di confezione o di composizione o di forma o
di dosaggio  di  specialita'  gia'  presenti  nel  prontuario  e  che
comportino  un  aumento  del costo per ciclo terapeutico. A decorrere
dal 1› gennaio 1992 l'aliquota dell'IVA sulle specialita'  medicinali
collocate  nella classe di cui all'articolo 19, comma 4, lettere c) e
d), della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' determinata nella misura del
19 per cento. Le ricette carico del Servizio sanitario nazionale  per
prescrizioni  o  prestazioni con prezzo superiore a lire 100.000 sono
sottoposte a controllo, anche con  riscontri  presso  gli  assistiti,
adottando  il  codice  fiscale  come numero distintivo del cittadino,
incrociando i dati di esenzione con quelli fiscali e previdenziali  e
inserendo  gli  esenti  per  reddito  nelle  verifiche fiscali a cura
dell'amministrazione  finanziaria, adottando metodiche che permettano
l'evidenziazione  delle  ricette  per  gli  esenti,  formalizzando  e
pubblicizzando  gli indicatori di consumo di farmaci di esenzione per
cittadino e di consumo dei farmaci per giornata  di  degenza  per  le
distinte  unita'  operative  ospedaliere,  riorganizzando le farmacie
ospedaliere e procedendo agli acquisti  di  farmaci  solo  attraverso
normali  gare  di  appalto,  adottando la numerazione prograssiva sui
bollini  autoadesivi  delle  specialita'  medicinali  ed  effettuando
dall'interno  dell'Osservatorio  dei  prezzi  e  delle  tecnologie il
controllo  incrociato  tra  i  dati  delle  forniture   farmaceutiche
industriali  per  regione e i dati di liquidazione alle farmacie, con
le seguenti azioni repressive,  anche  a  cura  dei  carabinieri  dei
Nuclei antisofisticazione e sanita', in caso di accertate anomalie di
danno  del  Servizio  sanitario  nazionale,  restando attribuiti alla
responsabilita'  regionale  gli  ulteriori  ritardi  nella   adozione
generalizzata  della  lettura  ottica delle prescrizioni mediche e la
conseguente mancata attivazione delle  Commissioni  professionali  di
verifica  previste  dal  contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli
amministratori straordinari sono responsabili della piena  attuazione
delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 5, comma 6, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, relative alle sanzioni a carico dei  cittadini
e   dei   medici   che   fanno  uso  abusivo  delle  esenzioni  dalla
partecipazione alla spesa sanitaria. I comuni e le  unita'  sanitarie
locali  sono  tenuti  a  rendere  disponibili  per  la  consultazione
pubblica gli elenchi dei soggetti esenti  dalla  partecipazione  alla
spesa sanitaria per motivi di reddito.
  5.  In  caso  di  spesa  sanitaria  superiore  a quella parametrica
correlata ai livelli obbligatori uniformi  di  cui  al  comma  1  non
compensata  da  minori spese in altri settori, le regioni decidono il
ricorso alla propria e autonoma capacita' impositiva ovvero adottano,
in condizioni di uniformita'  all'interno  della  regione,  le  altre
misure previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986 n. 41.
  6.  In  deroga  alla  normativa vigente, e nel rispetto dei livelli
uniformi  di  assistenza  e  dei   rispettivi   finanziamenti,   sono
consentite    sperimentazioni   gestionali,   ivi   comprese   quelle
riguardanti modalita' di pagamento e di  remunerazione  dei  servizi,
quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli,
istituzioni  ed  associazioni  volontarie  di mutua assistenza aventi
personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi.
  7. Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere  un  unico
rapporto  di  lavoro.  Tale  rapporto e' incompatibile con ogni altro
rapporto di lavoro  dipendente,  pubblico  o  privato,  e  con  altri
rapporti  anche  di  natura  convenzionale  con il Servizio sanitario
nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario  nazionale
e' altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o con la
titolarita'  o  con  la  compartecipazione delle quote di imprese che
possono  configurare  conflitto   di   interessi   con   lo   stesso.
L'accertamento  delle  incompabilita' compete, anche su iniziativa di
chiunque vi abbia interesse, all'amministratore  straordinario  della
unita'  sanitaria  locale  al  quale  compete altresi' l'adozione dei
conseguenti provvedimenti.  Le situazioni di incompatibilita'  devono
cessare  entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. A decorrere dal 1›  gennaio  1993,  al  personale  medico  con
rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, e' garantito il passaggio, a domanda,
anche  in  soprannumero,  al  rapporto  di  lavoro  a tempo pieno. In
corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione  delle
dotazioni  organiche,  sulla  base  del  diverso rapporto orario, con
progressivo   riassorbimento   delle    posizioni    soprannumerarie.
L'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei medici dipendenti
del  Servizio  sanitario  nazionale e' compatibile col rapporto unico
d'impiego, purche' espletato fuori dall'orario di lavoro  all'interno
delle  strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione
di  strutture  private  convenzionate  con  il   Servizio   sanitario
nazionale.  Le  disposizioni del presente comma si applicano anche al
personale di cui all'articolo 102 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica   11   luglio   1980,   n.   382.   Per   detto  personale
all'accertamento  delle  incompatibilita'  provvedono  le   autorita'
accademiche  competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli
78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi  convenzionali  di
cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' definito
il  campo  di  applicazione del principio di unicita' del rapporto di
lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali.
  8. E' abolito il controllo  dei  comitati  regionali  di  controllo
sugli atti delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovero
e   cura   a   carattere  scientifico,  nonche'  degli  enti  di  cui
all'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.  833
e  degli  enti  ospedalieri  di  cui  all'articolo  1,  comma 13, del
decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito  con  modificazioni,
dalla  legge  4  aprile  1991,  n. 111. Limitatamente agli atti delle
unita'  sanitarie  locali  e   dei   sopracitati   enti   ospedalieri
riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il
conto  consuntivo,  la determinazione della consistenza qualitativa e
quantitativa complessiva del personale, la deliberazione di programmi
di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano  l'attuazione
dei  contratti  e  delle  convenzioni,  il  controllo  preventivo  e'
assicurato direttamente dalla regione, che e' tenuta a  pronunciarsi,
anche  in  forma  di  silenzio-assenso,  entro  quaranta  giorni  dal
ricevimento dell'atto. I provvedimenti come sopra approvati diventano
definitivi.   Per  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico,  il  controllo  di  cui  agli  articoli  16, 17 e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.  617,  e'
esteso  anche  ai  provvedimenti  riguardanti  i  programmi  di spesa
pluriennali e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei contratti
e  delle  convenzioni.    Il  termine  di  trenta   giorni   previsto
dall'articolo  18  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31
luglio 1980, n. 617, e' modificato in quaranta giorni.
  9. La delegazione di parte pubblica per il  rinnovo  degli  accordi
riguardanti   il   comparto  del  personale  del  Servizio  sanitario
nazionale ed il  personale  sanitario  a  rapporto  convenzionale  e'
costituita  da  rappresentanti  regionali  nominati  dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei
Ministeri del tesoro, del lavoro e della  previdenza  sociale,  della
sanita'  e,  limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento
della  funzione  pubblica,  designati  dai  rispettivi  Ministri.  La
delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente,
con  un  apposito  ufficio al quale e' preposto un dirigente generale
del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini
di quanto previsto dai commi ottavo  e  nono  dell'articolo  6  della
legge  29  marzo  1983, n. 93, come sostituiti dall'articolo 18 della
legge 12 giugno 1990 n. 146, la delegazione  regionale  trasmette  al
Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula.
  10.  Le  tariffe  relative  alle  prestazioni di cui all'articolo 7
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate, a decorrere
dal 1› gennaio 1992, con riferimento alle tariffe  vigenti  nell'anno
1981 incrementate della variazione percentuale dell'indice dei prezzi
al consumo per famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981
e  1991;  la  rideterminazione deve comunque comportare un incremento
delle tariffe non inferiore al 70 per cento di quelle vigenti  al  31
dicembre 1991. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme di
cui  all'articolo  69, primo comma, lettere b), c) ed e), della legge
23 dicembre 1978, n. 833,  sono  trattenute  dalle  unita'  sanitarie
locali,  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di Trento e di
Bolzano,  per  essere  totalmente  utilizzate  ad  integrazione   del
finanziamento di parte corrente.
  11.  Per  le  regioni  a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per  cento  e
del  5  per cento, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
28 dicembre 1989, n. 415 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
28 febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per
cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il finanziamento degli
oneri  a  carico  dei  rispettivi  bilanci conseguenti alle riduzioni
disposte dal predetto articolo 19, le regioni e le province  autonome
possono  assumere  mutui  con  istituti  di  credito nel rispetto dei
limiti massimi  previsti  dai  rispettivi  statuti  e  dalle  vigenti
disposizioni.
  12.  Quanto disposto dall'articol 2, comma 6, della legge 28 luglio
1989, n. 262, non si applica nei confronti delle istituzioni ed enti,
non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria
direttamente o convenzionalmente  sovvenzionate  dallo  Stato,  dalle
regioni o delle unita' sanitarie locali.
  13.  Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione
straordinaria e per gli  acquisti  delle  attrezzature  sanitarie  in
sostituzione  di  quelle obsolete sono autorizzate per l'anno 1992 ad
assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse  non  superiore  a
quello  massimo  stabilito in applicazione dell'articolo 13, comma 1,
del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge  28  febbraio  1990,  n.  38,  per  un
complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse  finalita',
per  l'anno  1992,  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere
scientifico nonche' gli istituti zoo-profilattici  sperimentali  sono
autorizzati  a contrarre mutui per un importo complessivo di lire 100
miliardi.  Il  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica  (CIPE), su proposta del Ministro della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  delibera gli importi
mutuabili da ciascuna regione, da ciascun istituto di ricovero e cura
a  carattere  scientifico  e  da  ciascun  istituto   zooprofilattico
sperimentale. Le operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e
gli  istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito
decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti oneri di ammortamento
valutati  in lire 384 miliardi per l'anno 1993 e in lire 288 miliardi
per gli anni  successivi  si  provvede  con  quota  parte  del  Fondo
sanitario nazionale - parte in conto capitale - allo scopo vincolata.
  14.  Per  le  finalita'  previste  dal decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2,  della
legge  29  dicembre 1990, n. 428, sono integrati di lire 30 miliardi,
per l'anno 1991, di lire 60 miliardi per l'anno 1992  e  di  lire  90
miliardi  per  gli  anni  1993  e successivi. Ai conseguenti maggiori
oneri  si  provvede  per  il  1991  con  quota  parte  delle  risorse
accantonate  sul  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente da
destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e per  gli  anni
1992  e  successivi  con  quote  del  Fondo  sanitario  nazionale  da
vincolare alle predette finalita'.
  15. Gli istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico,  i
policlinici   universitari   a   diretta   gestione,   gli   istituti
zooprofilattici  sperimentali  e  l'Istituto  superiore  di   sanita'
possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita
quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della
sanita',  previo  conforme  parere  della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano in sede di definizione della disponibilita' per i mutui.
  16.  Nell'ambito  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  e'
costituita,  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri,
una commissione tecnica per la verifica, entro  il  31  luglio  1992,
degli  andamenti  di spesa nella distinte regioni in attuazione delle
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo.   L'attuazione   delle
disposizioni  e'  condizione  preliminare  per  essere  ammessi  alla
verifica. La  predetta  Conferenza  esamina  in  seduta  plenaria  le
risultanze della verifica.
  17.  Per  l'anno  1992,  in  attesa  della  approvazione  del piano
sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata
alla prevenzione e' fissata in una misura  non  inferiore  al  6  per
cento.
  18.  Dal  1›  gennaio  1992  i cittadini che non abbiano ritirato i
risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono  tenuti
al  pagamento  per  intero  della  prestazione  usufruita. E' compito
dell'amministratore  straordinario  della  unita'  sanitaria   locale
stabilire le modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute.
 
          Note all'art. 4:
            -  Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge
          23   agosto   1988,   n.   400,   concernente   "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
             "3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
          Ministri:
                 a)-c) (omissis);
               d)  gli  atti  di   indirizzo   e   di   coordinamento
          dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto
          delle  disposizioni  statutarie,  delle  regioni  a statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli
          atti  di  sua  competenza  previsti  dall'art.  127   della
          Costituzione  e  dagli statuti regionali speciali in ordine
          alle leggi regionali e delle province autonome di Trento  e
          Bolzano,  salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per
          la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta".
             - Il testo dell'art. 1 della legge 12 gennaio  1991,  n.
          13,  recante  "Determinazione  degli atti amministrativi da
          adottarsi nella forma  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica",  e'  il seguente:  "Art. 1. - 1. Il Presidente
          della Repubblica, oltre  gli  atti  previsti  espressamente
          dalla  Costituzione  o  da  norme  costituzionali  e quelli
          relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato
          generale  della  Presidenza  della  Repubblica,   emana   i
          seguenti   altri  atti,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:
               a) nomina dei Sottosegretari di Stato; b)  nomina  dei
          commissari   straordinari   del   Governo;  c)  nomina  del
          presidente  e  del  segretario   generale   del   Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro; d) approvazione della
          nomina del governatore della Banca d'Italia; e) nomina alla
          presidenza   di   enti,  istituti  e  aziende  a  carattere
          nazionale ai sensi dell'articolo 3 della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400;  f)  nomina  e  conferimento  di  incarichi
          direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e
          ad avvocati dello Stato;  g)  nomina  del  presidente,  dei
          presidenti  di  sezione  e dei componenti della commissione
          tributaria centrale; h) nomina dei funzionari  dello  Stato
          con   qualifica   non  inferiore  a  dirigente  generale  o
          equiparata; i) nomina e  destinazione  dei  commissari  del
          Governo  presso  le  regioni;  l) destinazione dei prefetti
          presso i capoluoghi di  provincia;  m)  destinazione  degli
          ambasciatori  e  dei  ministri  plenipotenziari presso sedi
          diplomatiche estere e conferimento delle funzioni  di  capo
          di  rappresentanza  diplomatica;  n) nomina degli ufficiali
          delle Forze armate di grado non  inferiore  a  generale  di
          brigata  o equiparato; o) nomina del capo di stato maggiore
          della difesa, del segretario generale della  difesa  e  dei
          capi  di  stato  maggiore delle tre Forze armate; p) nomina
          del presidente del Consiglio superiore delle Forze  armate;
          q)  nomina  dei  comandanti  delle  regioni  militari,  dei
          dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e  dei
          comandanti di corpo d'armata e di squadra navale; r) nomina
          del  segretario generale del Ministero degli affari esteri;
          s) nomina del capo della polizia - direttore generale della
          Pubblica  sicurezza;  t)  nomina  del  comandante  generale
          dell'Arma   dei   carabinieri;  u)  nomina  del  comandante
          generale della Guardia di finanza; v)  prima  nomina  degli
          ufficiali  delle  Forze  armate; z) scioglimento anticipato
          dei consigli provinciali e comunali e nomina  dei  relativi
          commissari;  aa)  concessione  della cittadinanza italiana;
          bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente  della
          Repubblica; cc) provvedimento di annullamento straordinario
          degli  atti amministrativi illegittimi; dd) conferimento di
          ricompense al valore  e  al  merito  civile  e  militare  e
          concessione  di  bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei
          casi  in  cui  la  forma  del  decreto del Presidente della
          Repubblica sia prevista dalla legge;  ee)  concessione  del
          titolo di citta'; ff) atti per i quali la forma del decreto
          del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in
          relazione a procedimenti elettorali o referendari; gg) atti
          per  i  quali  la  forma  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  sia  prevista  da  norme  di  attuazione  degli
          statuti  delle  regioni  a  statuto  speciale;  hh) atti di
          indirizzo e di coordinamento dell'attivita'  amministrativa
          delle   regioni   e,   nel   rispetto   delle  disposizioni
          statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle  prov-
          ince  autonome  di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo
          2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
          ii)  tutti  gli  atti  per  i  quali  e'   intervenuta   la
          deliberazione del Consiglio dei Ministri.
             2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente
          della Repubblica, contenuta nel comma 1, e' tassativa e non
          puo' essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se
          non  in  modo espresso".   - Il testo degli articoli 9 e 10
          della legge 23 ottobre 1985, n.   595,  concernente  "Norme
          per  la  programmazione  sanitaria e per il piano sanitario
          triennale 1986-1988", e'  il  seguente:    "Art.  9  (Piani
          sanitari  delle  regioni  e delle province autonome). - Nel
          quadro degli  interventi  diretti  in  via  prioritaria  al
          perseguimento  degli  obiettivi  di  cui all'art. 2, tenuti
          presenti  le  direttive  ed  i  parametri  tendenziali   di
          organizzazione   generale   definiti  nel  piano  sanitario
          nazionale, i piani sanitari delle regioni e delle  province
          autonome per il triennio 1986-88 devono comunque prevedere:
               a)  gli  impegni  operativi per la realizzazione delle
          azioni  programmate  e  dei  progetti-obiettivo;   b)   gli
          obiettivi  e  le  modalita'  di  attivazione  dei distretti
          sanitari di base; c) la stima del fabbisogno quantitativo e
          qualitativo  del  personale  in  relazione   alla   domanda
          sanitaria  da  soddisfare, ai connessi servizi da attivare,
          alle politiche di intervento definite ai sensi dell'art. 2,
          nonche' le misure anche  poliennali  di  adeguamento  degli
          organici;   d)  la  definizione  e  la  localizzazione  del
          fabbisogno di attivita' professionali convenzionate:
               1) per la medicina di base, per la pediatria di libera
          scelta, per la guardia medica territoriale, con indicazioni
          espresse per le zone disagiate e carenti; 2) per i  servizi
          specialistici nei poliambulatori intra ed extraospedalieri,
          prevedendone   il   necessario  coordinamento;  3)  per  le
          attivita'   specialistiche   presso    strutture    private
          convenzionate,   il   cui  apporto  va  programmato  avendo
          riguardo al pieno utilizzo delle strutture pubbliche ed  al
          raccordo  con  queste ultime al fine di soddisfare comunque
          il diritto di accesso alle  prestazioni  specialistiche  da
          parte  del cittadino entro il termine massimo di tre giorni
          dalla richiesta  all'unita'  sanitaria  locale  competente,
          tenuto   conto   anche   dell'esigenza   della  continuita'
          diagnostica-terapeutica.  Le indicazioni di cui sopra  sono
          attuate in sede di rinnovo delle convenzioni;
               e)  le  modalita' di partecipazione del volontariato e
          il coordinamento delle attivita' che lo stesso e' ammesso a
          svolgere nei presidi e  nei  servizi  territoriali;  f)  la
          distribuzione  nel territorio dei presidi fissi esistenti o
          da istituire nel quadro del  riequilibrio  delle  dotazioni
          sanitarie e la riorganizzazione delle attivita' interne dei
          presidi  stessi;  g)  la  distribuzione sul territorio e le
          modalita'  di   coordinamento   operativo,   anche   radio-
          assistito,  dei servizi di pronto intervento e di emergenza
          collegati  funzionalmente  ai  servizi  di  guardia  medica
          territoriale e ospedaliera, ai servizi di pronto soccorso e
          di  trasporto  protetto  degli  infermi, ai servizi di cura
          intensiva  ed  ai  servizi  di  raccolta,  conservazione  e
          distribuzione  del  sangue  umano  ed  emoderivati  a lunga
          conservazione; h) la indicazione del  fabbisogno  triennale
          di attrezzature per il potenziamento e l'ammodernamento dei
          presidi  pubblici;  i)  le priorita' di ricerca finalizzata
          agli obiettivi indicati al precedente art.  2,  nonche'  ad
          eventuali   altri   aspetti   di  tutela  della  salute  di
          preminente rilievo locale, da  finanziare  a  carico  della
          quota  di  fondo  sanitario  nazionale; l) l'organizzazione
          delle attivita' di  rilevazione  dei  dati  epidemiologici,
          statistici   e   finanziari  necessari  sia  alle  esigenze
          gestionali delle unita' sanitarie locali sia alle  esigenze
          conoscitive,  di  valutazione e di controllo delle regioni,
          delle province autonome  e  dell'amministrazione  centrale,
          secondo  gli  indirizzi  metodologici forniti dal Ministero
          della sanita', sentita  la  Commissione  interistituzionale
          per  il sistema informativo sanitario di cui al decreto del
          Ministro  della  sanita'  del  16  novembre  1981;  m)   la
          specificazione  delle risorse finanziarie aventi un vincolo
          di destinazione in base ai criteri  di  riparto  del  fondo
          sanitario  nazionale  e  degli interventi programmati dalla
          regione o dalla provincia  autonoma,  nonche'  i  programmi
          delle  attivita'  da svolgere con tali fondi a destinazione
          vincolata.
             Art.  10  (Disposizioni  particolari   in   materia   di
          organizzazione degli ospedali). - 1. I piani sanitari delle
          regioni  e  delle province autonome, nel definire le misure
          di cui al precedente art.  9, letera f),  devono  contenere
          indicazioni   vincolanti   finalizzate  alla  utilizzazione
          ottimale dei servizi e dei posti letto  in  conformita'  ai
          seguenti parametri tendenziali:
               a)  dotazione  media dei posti letto nell'ambito della
          regione o provincia autonoma del 6,5 per mille abitanti, di
          cui almeno l'1 per  mille  riservato  alla  riabilitazione,
          considerando  i  posti  letto  in ospedali pubblici, quelli
          convenzionati obbligatoriamente e quelli dei presidi  delle
          unita'  sanitarie locali di cui all'art. 43, secondo comma,
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' i posti letto
          di  strutture  private  convenzionate,   valutati,   questi
          ultimi,  limitatamente ai fini del computo di cui sopra, al
          50 per  cento.  Tale  standard  e'  riferito  al  tasso  di
          spedalizzazione della popolazione residente nella regione e
          potra'  essere variato in misura proporzionale ai flussi di
          ricovero da  altre  regioni.  L'anzidetto  standard,  nelle
          regioni  dove  la  dotazione  dei  posti letto e' superiore
          all'8 per mille, puo' essere raggiunto entro  il  1990;  b)
          tasso  medio  di  spedalizzazione:  160 per mille; c) tasso
          minimo di utilizzazione dei posti letto compreso tra il  70
          e  il  75  per cento; d) durata media della degenza: undici
          giorni.
             2. I piani  sanitari  delle  regioni  e  delle  province
          autonome devono altresi' provvedere:
               a)  la  ristrutturazione,  nel  triennio  1986-88,  in
          deroga a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti della
          legge  12  febbraio  1968,  n.  132,  e  dai  decreti   del
          Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e n. 129,
          delle  degenze  ospedaliere  in  aree  funzionali  omogenee
          afferenti alle attivita' di medicina,  di  chirurgia  e  di
          specialita',  che,  pur  articolate in divisioni, sezioni e
          servizi speciali di diagnosi  e  cura,  anche  a  carattere
          pluridisciplinare,  siano  dimensionate  in  rapporto  alle
          esigenze assistenziali  e  rappresentino  misure  di  avvio
          all'applicazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978,
          numero   833;  b)  la  soppressione,  l'accorpamento  e  la
          trasformazione in servizi  speciali  di  diagnosi  e  cura,
          previsti dall'art. 36, sesto comma, della legge 12 febbraio
          1968,  n. 132, delle divisioni o sezioni autonome con tasso
          di utilizzazione dei posti letto, con esclusione di  quelli
          adibiti  a  ricoveri diurni, mediamente inferiori al 50 per
          cento  nel  trienno  1982-84,  escludendo  dal  calcolo  in
          ciascun  anno  il  mese  con maggiore ed il mese con minore
          utilizzazione,  fatti  salvi  i  periodi  di  chiusura  per
          ragioni oggettive di forza maggiore. Nella realizzazione di
          tali  interventi  nonche'  di quelli di cui alla precedente
          lettera a), sono fatte salve le esigenze della didattica  e
          della  ricerca  nell'ambito  delle  strutture universitarie
          convenzionate ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833; c) le scelte volte a promuovere una  migliore
          e   piu'  umana  qualita'  della  vita  dei  degenti  negli
          ospedali,  avendo  anche  riguardo  alla  possibilita'   di
          realizzare,   soprattutto   per  i  bambini,  soddisfacenti
          rapporti con i familiari e  con  l'ambiente  esterno  nella
          piena  salvaguardia delle esigenze igieniche e terapeutiche
          dei presidi ospedalieri.
             3. E' fatto divieto,  nelle  regioni  e  nelle  province
          autonome con dotazione complessiva di posti letto superiore
          a quella indicata alla lettera a) del comma 1, di procedere
          alla  costruzione  di  nuovi ospedali ed all'ampliamento di
          quelli esistenti.   4. Le regioni e  le  province  autonome
          possono  consentire deroghe al divieto di cui al precedente
          comma 3 solamente per esigenze  connesse  al  potenziamento
          dei  servizi  di  pronto  soccorso,  ovvero al riequilibrio
          territoriale  dei  servizi  di  diagnosi  e  cura,   ovvero
          all'ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con
          contestuale  disattivazione  di  un numero non inferiore di
          posti letto nel territorio della stessa o di  altra  unita'
          sanitaria locale.  5. Nel caso di soppressione di divisioni
          o   sezioni   autonome   non   e'  consentito  procedere  a
          convenzionamenti con istituzioni  private  in  sostituzione
          delle   divisioni  o  sezioni  soppresse.    6.  Gli  spazi
          ospedalieri risultanti liberi per effetto delle misure  in-
          dicate nei commi precedenti sono destinati con priorita':
               a)   alla  strutturazione  di  specifiche  sezioni  di
          degenza per la riabilitazione di malati lungodegenti  e  ad
          alto    rischio    invalidante;    b)   ad   attivita'   di
          spedalizzazione   a   ciclo   diurno;   c)    all'esercizio
          dell'attivita' libero-professionale in sede ospedaliera dei
          medici  a tempo pieno, ai sensi dell'art. 35, commi sesto e
          settimo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
          dicembre  1979,  n.  761;  d)  a migliorare la ricettivita'
          alberghiera dell'ospedale, anche per servizi da  rendere  a
          pagamento  quale  forma  di  autofinanziamento delle unita'
          sanitarie locali, ai sensi  dell'art.  25,  secondo  comma,
          della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
             7.  I  posti  di  organico anche se riferiti alle piante
          organiche   provvisorie,   eccedenti   a   seguito    delle
          soppressioni   e   delle  trasformazioni  sono  portati  in
          detrazione dalle piante organiche stesse ovvero trasformati
          per le esigenze dei nuovi servizi di cui al precedente art.
          2 o dei progetti-obiettivo indicati al precedente  art.  8.
          8. Il personale non utilizzato e' trasferito ad altro posto
          di  corrispondente  profilo  e posizione funzionale vacante
          presso la propria o altra  unita'  sanitaria  locale  della
          regione  o  ella  provincia  autonoma  con l'osservanza dei
          criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e  terzo
          comma,  40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 dicembre 1979, n.  761,  in  quanto  compatibile,  o  in
          mancanza e' utilizzato in soprannumero riassorbibile.  9. I
          piani  sanitari  delle  regioni  e  delle province autonome
          devono  inoltre  contenere  disposizioni   riguardanti   la
          riorganizzazione dei turni di lavoro dei medici dei servizi
          di   diagnosi  e  cura  e  del  personale  dei  servizi  di
          diagnostica strumentale,  l'utilizzazione  intensiva  delle
          camere  operatorie  e  delle  apparecchiature di tecnologia
          avanzata e di maggior costo, i criteri per l'organizzazione
          dei posti di pronto intervento ospedaliero con servizio  di
          reperibilita',  nonche' la utilizzazione degli incentivi ad
          incremento della  produttivita'  degli  ospedali  nel  loro
          insieme  e nelle singole componenti di degenza, tecniche ed
          economali.   10. I piani sanitari  delle  regioni  e  delle
          province  autonome,  fermo restando l'obiettivo della piena
          utilizzazione e del riequilibrio territoriale  dei  presidi
          pubblici,   indicano   il  fabbisogno  di  convenzioni  con
          istituzioni private di ricovero e cura,  stabilendo  ambiti
          programmati  di  collaborazione  in relazione alla funzione
          complementare ad esse affidata.   11. L'ambito  programmato
          di   collaborazione   va   definito   tenendo  conto  della
          dislocazione    territoriale    delle    istituzioni     da
          convenzionare  in  relazione al fabbisogno assistenziale da
          soddisfare,  e  della  presenza  di  presidi  convenzionati
          obbligatoriamente  ai sensi degli articoli 39, 41, 42 e 43,
          secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.    12.
          E'  abrogato  l'art.  16  della  legge 22 dicembre 1984, n.
          887".   - Il testo dell'art. 43  della  legge  23  dicembre
          1978,   n.   833,  concernente  "Istituzione  del  Servizio
          sanitario  nazionale",  e'   il   seguente:      "Art.   43
          (Autorizzazione  e  vigilanza su istituzioni sanitarie).  -
          La  legge  regionale  disciplina  l'autirizzazione   e   la
          vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato,
          ivi  comprese  quelle  di cui all'art. 41, primo comma, che
          non hanno richiesto di essere classificate ai  sensi  della
          legge  12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di
          cui all'art. 26, e sulle aziende  termali  e  definisce  le
          caratteristiche  funzionali  cui tali istituzioni e aziende
          devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni
          sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti
          presidi e servizi delle unita'  sanitarie  locali.  Restano
          ferme  le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento di cui
          all'art. 5.  Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'art.
          41,   primo   comma,   che   non   abbiano   ottenuto    la
          classificazione  ai  sensi della legge 12 febbraio 1968, n.
          132, e le istituzioni a carattere privato  che  abbiano  un
          ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello
          degli  ospedali gestiti direttamente dalle unita' sanitarie
          locali, possono  ottenere  dalla  regione,  su  domanda  da
          presentarsi  entro i termini stabiliti con legge regionale,
          che  i  loro  ospedali,  a  seconda  delle  caratteristiche
          tecniche  e  specialistiche,  siano  considerati,  ai  fini
          dell'erogazione    dell'assistenza    sanitaria,    presidi
          dell'unita'   sanitaria  locale  nel  cui  territorio  sono
          ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda  i
          detti  presidi.  I  rapporti dei predetti istituti, enti ed
          ospedali con le unita' sanitarie locali  sono  regolati  da
          apposite  convenzioni.    Le  convenzioni  di  cui al comma
          precedente devono essere stipulate in conformita' a  schemi
          tipo  approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del
          Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale  e devono prevedere fra l'altro forme e modalita'
          per assicurare  l'integrazione  dei  relativi  presidi  con
          quelli delle unita' sanitarie locali.  Sino alla emanazione
          della  legge  regionale  di cui al primo comma rimangono in
          vigore gli articoli 51, 52 e 53,  primo  e  secondo  comma,
          della  legge  12  febbraio  1968,  n. 132, e il decreto del
          Ministro della sanita' in data 5 agosto 1977,  adottato  ai
          sensi  del  predetto  art.  51  e pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica del  31  agosto  1977,  n.  236,
          nonche'  gli  articoli  194,  195, 196, 197 e 198 del testo
          unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto  27
          luglio  1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero
          della sanita' la regione  e  al  medico  provinciale  e  al
          prefetto il presidente della giunta regionale".  - La legge
          12  febbraio  1968,  n.  132,  reca norme concernenti "Enti
          ospedalieri  e  assistenza  ospedaliera".     -  Il   testo
          dell'art.  5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, concernente
          "Provvedimenti   perequativi  in  favore  dei  mutilati  ed
          invalidi per  servizio  titolari  di  pensioni  od  assegni
          privilegiati  ordinari, di pensioni speciali od eccezionali
          e loro congiunti in caso di morte", e' il seguente:   "Art.
          5. - I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei
          caduti  per  servizio  sono  parificati  rispettivamente ai
          mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti  dei  caduti
          in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per
          queste  categorie  di  cittadini.   La parificazione non ha
          effetto per quanto concerne il trattamento di pensione".  -
          Il testo della lettera b) del primo comma dell'art.  1  del
          D.L.  25  novembre  1989, n. 382, concernente "Disposizioni
          urgenti sulla partecipazione alla  spesa  sanitaria  e  sul
          ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali", e' il
          seguente:  "1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale
          e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre
          prestazioni   specialistiche,   erogate   nell'ambito   del
          Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso
          strutture a gestione diretta o convenzionate, e' dovuta una
          partecipazione alla spesa da parte  degli  assistiti  nelle
          seguenti misure:
               a) (omissis);
               b)  per le prestazioni di diagnostica strumentale e di
          laboratorio, con esclusione del prelievo, e  per  le  altre
          prestazioni  diverse  da  quelle di cui alla lettere a): 30
          per cento delle  tariffe  di  cui  al  secondo  comma,  con
          arrotondamento  alle  cento  lire superiori e con un limite
          minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per  ogni  branca
          specialistica   e   di   L.   60.000   per   piu'   branche
          specialistiche contemporanee".
             - L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 5  della  legge
          29 dicembre 1990, n. 407, recante "Disposizioni diverse per
          l'attuazione  della manovra di finanza pubblica 1991-1993",
          prevedeva che: "I limiti  massimi  di  partecipazione  alla
          spesa   sanitaria   per   le   prestazioni  di  diagnostica
          strumentale e di laboratorio sono elevati a L.  40.000  per
          prescrizioni     contemporanee    della    stessa    branca
          specialistica  ed   a   L.      80.000   per   prescrizioni
          contemporanee  di piu' branche specialistiche".  - Il testo
          delle lettere a ), b ), c ) e d) del comma 4 dell'art.   19
          della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente "Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 1988)", e' il seguente:    "4.  Le
          specialita'   medicinali,  al  momento  dell'autorizzazione
          all'immissione in commercio,  rilasciata  con  decreto  del
          Ministro  della sanita', a partire dal 30 giugno 1988, sono
          collocate nelle seguenti classi:
               a)  farmaci  prescrivibili  dal   Servizio   sanitario
          nazionale; b) farmaci che, per la loro particolare natura e
          per  le modalita' d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o
          nell'ambito   ospedaliero   o    direttamente    in    sede
          ambulatoriale,  da  parte  dello specialista; c) farmaci di
          automedicazione;  d)  altri  farmaci  non  prescrivibili  a
          carico del Servizio sanitario nazionale".
             -  Il  provvedimento CIP 2 ottobre 1990, n. 29, concerne
          il  nuovo  metodo  di  determinazione  del   prezzo   delle
          specialita'  medicinali.    -  La  direttiva  CEE n. 87/22,
          relativa al  ravvicinamento  delle  disposizioni  nazionali
          concernenti  l'immissione  in  commercio  dei medicinali di
          alta tecnologia, in particolare di  quelli  derivati  dalla
          biotecnologia, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          delle  Comunita' europee n. L 15 del 17 gennaio 1987.  - Il
          comma 2 dell'art. 10 del D.L. 12 settembre  1983,  n.  463,
          recante   "Misure   urgenti   in  materia  previdenziale  e
          sanitaria e  per  il  contenimento  della  spesa  pubblica,
          disposizioni    per    vari    settori    della    pubblica
          amministrazione e proroga di taluni termini"  prevede  che:
          "Nel   prontuario   terapeutico   del   Servizio  sanitario
          nazionale deve essre previsto apposito  elenco  di  farmaci
          destinati  al  trattamento  delle situazioni patologiche di
          urgenza,  delle  malattie  ad  alto  rischio,  delle  gravi
          condizioni  o sindromi morbose che esigono terapia di lunga
          durata, nonche' alle  cure  necessarie  per  assicurare  la
          sopravvivenza  nelle  malattie croniche, per i quali non e'
          dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto  elenco
          i  galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono
          indicati per sostanza  o  per  categoria  terapeutica,  con
          eventuale  specificazione  di limitazioni quantitative".  -
          Il comma 6 dell'art. 5 della gia' citata legge 29  dicembre
          1990,   n.   407,   recante   "Disposizioni   diverse   per
          l'attuazione della manovra di finanza pubblica  1991-1993",
          prevede  che:  "La  accertata  prescrizione  a carico di un
          soggetto  esente  di  una  prestazione  destinata   ad   un
          assistito  non  esente  comporta  l'obbligo di segnalazione
          all'autorita'   giudiziaria.   Fatti   comunque   salvi   i
          provvedimenti    di    natura    penale   in   applicazione
          dell'articolo  640  del  codice  penale,  tale  circostanza
          comporta  per l'assistito la decadenza dall'esenzione e per
          il medico la sospensione del rapporto convenzionale per  un
          periodo  non inferiore a sei mesi. La sanzione e' comminata
          a  norma  dell'art.  38  dell'accordo  reso  esecutivo  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n.
          289, previa contestazione degli addebiti  e  audizione  del
          medico  interessato  e  comunque  entro trenta giorni dalla
          notifica della contestazione".   - Il  testo  dell'art.  29
          della   legge   28   febbraio   1986,  n.  41,  concernente
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 1986)", e' il
          seguente:  "Art. 29. - 1. A decorrere dal 1›  gennaio  1986
          le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,
          in relazione agli obiettivi definiti con la  programmazione
          regionale  e  locale, nonche', se necessario, allo scopo di
          garantire il pareggio dei bilanci  delle  unita'  sanitarie
          locali, possono prevedere:
               a)  la erogazione delle prestazioni di cui ai commi 1,
          2 e 3  del  precedente  art.  28  in  forma  indiretta  con
          partecipazione  alle spese anche differenziata per reddito;
          b) maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione  dei
          cittadini   al  costo  delle  prestazioni,  ferma  restando
          l'esenzione dei  soggetti  esonerati  dalla  partecipazione
          stessa   in  base  a  leggi  nazionali;  c)  la  temporanea
          eliminazione  dalle  prestazioni  erogate  a   carico   del
          Servizio  sanitario  nazionale,  ai sensi dell'art. 7 della
          legge 23  ottobre  1985,  n.  595,  recante  norme  per  la
          programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale
          1986-1988,  di  una  o  piu'  delle  seguenti  prestazioni:
          prestazioni specialistiche e di diagnostica  strumentale  a
          domicilio;   prestazioni  fisioterapiche  oltre  due  cicli
          nell'anno, salvo documentate forme croniche; prestazioni di
          assistenza  infermieristiche  e  ostetrica   a   domicilio;
          prestazioni   di   ricovero   ospedaliero   in   assistenza
          indiretta, salvo quanto previsto dal comma  5  dell'art.  3
          della  detta  legge 23 ottobre 1985, n. 595. Le prestazioni
          di  cui  sopra  possono  tuttavia  essere   erogate   quali
          prestazioni facoltative nel rispetto di quanto disposto dal
          comma  7  dell'articolo  3  della  stessa  legge.   2. Tale
          previsione  va  formulata,  di  regola,  al  momento  della
          ripartizione  del  fondo  sanitario  regionale  alle unita'
          sanitarie locali.  3. Restano ferme le disposizioni di  cui
          al  comma  4 del precedente art. 28".  - Il testo dell'art.
          102  del  D.P.R.  11   luglio   1980,   n.   382,   recante
          "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di   formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
          didattica",  e'  il  seguente:     "Art.   102   (Attivita'
          assistenziale).  -  Il personale docente universitario, e i
          ricercatori che esplicano attivita' assistenziale presso le
          cliniche e gli istituti universitari  di  ricovero  e  cura
          anche    se   gestiti   direttamente   dalle   universita',
          convenzionali ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833 assumono per quanto  concerne  l'assistenza  i
          diritti   e   i   doveri   previsti  per  il  personale  di
          corrispondente   qualifica   del   ruolo    regionale    di
          corrispondente qualifica del ruolo regionale in conformita'
          ai  criteri  fissati  nei  successivi  comma  e  secondo le
          modalita' stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui
          al citato art. 39.  Dell'adempimento di tali  doveri  detto
          personale risponde alle autorita' accademiche competenti in
          relazione  al loro stato giuridico.  Al personale di cui al
          precedente  comma  e'  assicurata  la   equiparazione   del
          trattamento  economico  complessivo corrispondente a quello
          del  personale  delle  unita'  sanitarie  locali  di   pari
          funzione,   mansione   ed  anzianita'  secondo  le  vigenti
          disposizioni  ai  sensi  dell'art.  21  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  20  dicembre  1979,  n. 761.
          Nell'ambito della convenzione  di  cui  all'art.  39  della
          legge  23  dicembre  1978,  n. 833, verra' anche fissato il
          limite finanziario entro il quale comprendere le indennita'
          di  cui  all'art.  31  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  20  dicembre  1979, n. 761.   Le corrispondenze
          funzionali tra il personale medico dei  ruoli  universitari
          ed  il  personale  medico del servizio sanitario nazionale,
          previste  dall'art.  31  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,  sono  stabilite  come
          segue:      il  professore  ordinario  e  straordinario  e'
          equiparato al medico appartenente alla  posizione  apicale;
          il   professore   associato   e'   equiparato   al   medico
          appartenente  alla   posizione   intermedia;   l'assistente
          ordinario  del  ruolo  ad esaurimento ed i ricercatori sono
          equiparati al medico appartenente alla posizione  iniziale.
          In  rapporto  alla  disponibilita'  di  posti vacanti nelle
          strutture assistenziali a direzione universitaria  previste
          dalle  convenzioni,  di  cui  al precedente primo comma, ai
          professori associati, agli  assistenti  ed  ai  ricercatori
          possono  essere attribuite ai fini assistenziali qualifiche
          di livello immediatamente superiore a quelle  indicate  nel
          precedente comma.  L'attribuzione della qualifica superiore
          e' deliberata annualmente dal rettore, su motivato conforme
          parere  espresso  dal  consiglio di facolta' sulla base del
          curriculum  formativo  e  professionale   degli   aspiranti
          desunto  dai  titoli  accademici  didattici e scientifici -
          comprendenti   anche   l'attivita'   assistenziale   -    e
          dell'anzianita' di ruolo. Nel caso in cui il servizio nella
          qualifica  superiore  venga prestato senza che il personale
          medico  universitario  sia  in   possesso   dei   requisiti
          richiesti   dalle   norme  vigenti  per  il  corrispondente
          personale  ospedaliero,  il  predetto   servizio   non   e'
          valutabile  nei  concorsi ospedalieri.  L'affidamento delle
          funzioni  di  cui  ai  precedenti   commi   deve   comunque
          rispettare   l'afferenza   ai  raggruppamenti  disciplinari
          stabiliti  dalla  vigente  normativa  universitaria.     Il
          rapporto di lavoro dei professori universitari che svolgono
          attivita' assistenziale puo' essere a tempo pieno o a tempo
          definito  secondo le disposizioni previste dall'art. 35 del
          decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,
          n.  761  e  fatto salvo quanto previsto dal precedente art.
          11,  comma  quarto,  lettera  a),  del  presente   decreto.
          L'opzione  e'  reversibile in relazione a motivate esigenze
          didattiche e di ricerca ed ha durata  almeno  biennale.  La
          opzione  si  esercita  con le stesse modalita' previste nel
          precedente art. 10.  I ricercatori universitari di  cui  al
          presente  articolo,  a seconda che prestino servizio per un
          numero di  ore  globalmente  considerato  uguale  a  quello
          previsto  per  il  corrispondente  personale  delle  unita'
          sanitarie locali a tempo pieno o a  tempo  definito,  hanno
          diritto   alla   rispettiva  integrazione  del  trattamento
          economico secondo quanto previsto  nel  precedente  secondo
          comma".    - Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, approva il
          regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla
          disciplina  prevista  dall'accordo  del   6   aprile   1990
          concernente   il   personale   del  comparto  del  Servizio
          sanitario nazionale, di cui  all'art.  6  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68.  Si
          trascrive il testo dei relativi articoli  78,  116  e  117:
          "Art.  78  (Organizzazione  del  lavoro).  -  1. Al fine di
          favorire il processo di riordino e  riorganizzazione  degli
          enti  del  Servizio  sanitario nazionale gia' avviato - nel
          quadro della programmazione  sanitaria  nazionale  prevista
          dalla  legge 25 ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge
          8 febbraio 1988,  n.  27,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  8  aprile  1988,  n.  109, con il decreto del
          Ministro della Sanita' 13 settembre 1988  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  24  settembre  1988, n. 225 ed, a
          livello regionale, con le relative leggi di piano sanitario
          ed  atti   di   indirizzo,   e'   necessario,   in   attesa
          dell'approvazione  della  legge  di  riforma  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  introdurre  criteri  di  adeguamento
          dell'organizzazione  del lavoro per il corretto svolgimento
          delle attivita' istituzionali.  2. Fermo restando il quadro
          normativo di riferimento previsto dell'ordinamento vigente,
          le esigenze delle strutture e servizi  sanitari  richiedono
          una   razionalizzazione  dei  modelli  organizzativi  delle
          unita' operative ospedaliere ed extra-ospedaliere anche  in
          senso   dipartimentale   ed   una   diversa   articolazione
          funzionale delle varie professionalita' che concorrono  nel
          lavoro  d'e'quipe  all'erogazione delle prestazioni secondo
          il grado di autonomia e  responsabilita'  di  ciascuno  dei
          dipendenti   medici   e   veterinari.     3.  Al  fine  del
          raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi  1  e  2,
          gli enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e
          sulla  base  delle  disposizioni  regionali   in   materia,
          rideterminano   le  dotazioni  organiche  degli  assistenti
          medici e veterinari collaboratori, trasformando il 30%  dei
          relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale
          intermedia.   Ferma   rimanendo   la   dotazione   organica
          complessiva, analoga trasformazione puo' riguardare i posti
          di assistente medico  e  veterinario  collaboratore  resisi
          vacanti  dopo l'entrata in vigore del presente regolamento,
          salvo quelli per i quali siano  stati  banditi  i  relativi
          concorsi  di  assunzione. La copertura dei posti risultanti
          dalla predetta trasformazione e' disciplinata  con  decreto
          del  Ministro della Sanita' da emanarsi, ai sensi dell'art.
          12 del decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre
          1979,  n.  761,  entro e non oltre il 1› dicembre 1990.  4.
          Gli enti, nella proposta di ampliamento  o  istituzione  di
          nuovi  servizi nelle piante organiche provvisorie o defini-
          tive,  di  norma  si  attengono  al  nuovo  assetto   della
          organizzazione  del lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3.  5. Le
          regioni e gli enti nell'ambito delle rispettive competenze,
          entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore   del   presente
          regolamento,  portano  a termine, con le modalita' gia' de-
          liberate a livello regionale e  qualora  non  ultimate,  le
          procedure  concorsuali per la copertura dei posti derivanti
          dalla trasformazione delle  dotazioni  organiche,  comunque
          attuata  ai  sensi  dell'art. 17, ultimo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,  n.  761,
          e,   comunque,   sono  tenuti  a  verificare  lo  stato  di
          attuazione dell'art.  17 stesso, ai fini  di  una  corretta
          applicazione  del principio della parita' aiuti-assistenti.
          6.  La  trasformazione  dei  posti  di  assistente medico e
          veterinario collaboratore prevista  dal  comma  3  riguarda
          tutti   i   servizi  sanitari  e  veterinari  dell'ente  e,
          nell'ambito ospedaliero, e' aggiuntiva rispetto ai processi
          di  trasformazione  di  cui  al  comma  5.  La  percentuale
          complessiva   di   cui   al  comma  3  e'  articolata,  con
          compensazione dei resti, nel 5% per i  veterinari,  nel  5%
          per  i medici dei servizi extra ospedalieri e nel 20% per i
          medici ospedalieri,  tenuto  conto,  in  tale  caso,  delle
          attivita'  assistenziali riconosciute come alta specialita'
          ai sensi dell'art. 5 della legge 25 ottobre 1985,  n.  595.
          7.  In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nella
          presente fase di  transizione,  una  diversa  articolazione
          funzionale  della  professionalita' medica e veterinaria si
          pone come fattore indispensabile dell'avvio del processo di
          trasformazione e di riordino  dei  servizi  sanitari  degli
          enti,  che  si  realizza  anche attraverso una integrazione
          delle  attribuzioni  proprie  delle  posizioni   funzionali
          iniziali  ed  intermedie del personale medico e veterinario
          prevista dall'art. 63, commi terzo e  quarto,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e
          dagli  articoli  5  e  6  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 7 settembre  1984,  n.  821,  per  una  migliore
          aderenza    alla    realta'   ed   alle   mutate   esigenze
          dell'organizzazione del lavoro".  "Art. 116 (Qualificazione
          professionale  del  personale  medico  e   veterinario   di
          posizione  intermedia). - 1. Ferme restando le competenze e
          le attribuzioni del personale apicale di cui  alle  vigenti
          disposizioni,   nei   confronti   del  personale  medico  e
          veterinario di ruolo appartenente alla posizione funzionale
          intermedia, al quale con  atto  formale  dell'ente,  previa
          selezione,  sia affidata la responsabilita' di un settore o
          modulo    organizzativo    o     funzionale     all'interno
          dell'organizzazione  divisionale  o  dipartimentale  - come
          previsti    nell'articolazione    interna    dei    servizi
          istituzionali   dalla   vigente  legislazione  nazionale  o
          regionale in materia - ovvero lo svolgimento di particolari
          funzioni  all'interno  di  strutture  ospedaliere  di  alta
          specializzazione  di  cui  al decreto ministeriale previsto
          dall'art. 5 della  legge  25  ottobre  1985,  n.    595,  a
          decorrere   dal   1›   dicembre  1990  l'indennita'  medico
          specialistica e' rideterminata in L. 3.360.000 annue  lorde
          per  i  medici  a tempo pieno, nonche' per i veterinari che
          non   esercitano   la   libera   attivita'    professionale
          extramuraria, ed in L. 2.520.000 annue lorde per i medici a
          tempo  definito, nonche' per i veterinari che esercitano la
          libera professione extramuraria. L'indennita' di  dirigenza
          medica  e',  invece,  rideterminata in L. 3.400.000.  2. Ai
          fini di cui  sopra,  l'ente  deve  procedere  entro  il  31
          ottobre  1990 alla preventiva ricognizione delle necessita'
          organizzative indicate nel comma 1, ricomprendendovi  anche
          ogni  analogo  provvedimento organizzatorio in atto, previa
          consultazione   dell'organizzazioni    sindacali    mediche
          maggiormente  rappresentative.    3. L'individuazione delle
          funzioni  sopra descritte deve essere effettuata sulla base
          delle reali esigenze di servizio ritenendosi funzionale con
          l'organizzazione un  rapporto  medio  complessivo  pari  al
          doppio  - per i medici e veterinari di posizione funzionale
          intermedia dipendenti dall'unita' sanitaria locale -  della
          dotazione  organica  del  personale di posizione funzionale
          medico apicale, che non puo',  comunque,  superare  il  50%
          della dotazione organica complessiva dei posti di posizione
          funzionale   intermedia  prevista  nelle  piante  organiche
          provvisorie o definitive dell'ente.  Detta  percentuale  e'
          calcolata tenendo conto anche della prevista trasformazione
          ai sensi dell'art. 78, comma 3.  4. Alla selezione prevista
          dal comma 1 sono ammessi i medici e veterinari di posizione
          funzionale   intermedia   di   ruolo  in  possesso  di  una
          anzianita' di cinque anni di servizio nella posizione e  di
          specializzazione   nella   disciplina   o   in   disciplina
          strettamente connessa alle funzioni da affidare, ovvero  di
          un'anzianita'  di  sette  anni  di servizio nella posizione
          funzionale intermedia o infine di un'anzianita' di tre anni
          di  servizio  nella  posizione  medesima  ed  in   possesso
          dell'idoneita'  primariale nella disciplina. La valutazione
          per la selezione di  cui  al  comma  1  avviene  secondo  i
          criteri  previsti dal decreto del Ministro della sanita' 30
          gennaio 1982 (pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  51  del  22  febbraio  1982),  con
          particolare   riguardo,   nel   curriculum   formativo    e
          professionale,   ai   titoli  attinenti  alla  funzione  da
          ricoprire.  La  valutazione  e'  affidata  ad  un  collegio
          tecnico  costituito da tre medici o veterinari di posizione
          funzionale apicale, di cui uno della stessa disciplina  del
          personale  medico  o veterinario di posizione intermedia da
          valutare (o, in  mancanza,  di  disciplina  equipollente  o
          affine),    prescelto   dall'amministrazione,   uno   della
          divisione o servizio interessato, in carenza del quale alla
          designazione provvede l'ordine provinciale dei  medici,  ed
          uno   designato   dalle  organizzazioni  sindacali  mediche
          maggiormente rappresentative.  5. Nella prima applicazione,
          la decorrenza del beneficio di cui al comma 1 e' fissata al
          1› dicembre 1990  per  i  dipendenti  medici  e  veterinari
          interessati   in  possesso  dei  requisiti  richiesti  alla
          medesima  data,  ancorche'  l'affidamento   formale   delle
          funzioni    previste    dal   comma   1   sia   intervenuto
          successivamente.  6. L'affidamento delle funzioni di cui al
          comma 1 nelle successive applicazioni  avviene  nei  limiti
          della  disponibilita'  del contingente numerico individuato
          nel comma 3, salvo che intervengano modifiche delle  piante
          organiche   provvisorie   o   definitive,  ai  sensi  delle
          disposizioni richiamate nel comma 1, da effettuarsi secondo
          le procedure previste dalle  leggi  vigenti".    "Art.  117
          (Qualificazione   professionale   del  personale  sanitario
          medico-assistente e veterinario  collaboratore).  -  1.  In
          riferimento  a  quanto  previsto  dall'art. 78, comma 7, al
          personale  appartenente  alla   posizione   funzionale   di
          assistente  medico e di veterinario collaboratore di ruolo,
          che  abbia  maturato una anzianita' di servizio complessiva
          di  anni  5,  sono   attribuite   le   indennita'   medico-
          specialistica   e  di  dirigenza  medica  previste  per  le
          posizioni funzionali intermedie dei rispettivi profili.  La
          progressione    economica    sulla    indennita'    medico-
          specialistica continua a svilupparsi sull'importo  iniziale
          previsto per la posizione funzionale di assistente medico o
          veterinario  collaboratore.   2. Detto beneficio, a regime,
          e' attribuito previo  giudizio  favorevole  da  formularsi,
          entro  due  mesi  dalla data di maturazione dei requisiti e
          con decorrenza dalla stessa data, da parte di  un  collegio
          tecnico  costituito da due medici o veterinari di posizione
          funzionale apicale ed uno di posizione funzionale  interme-
          dia,  tra  i  quali uno appartenente alla stessa disciplina
          del personale medico o veterinario di posizione iniziale da
          valutare (o, in  mancanza,  di  disciplina  equipollente  o
          affine),  uno della divisione o servizio interessato ed uno
          designato   dalle    Organizzazioni    Sindacali    mediche
          maggiormente  rappresentative.  Detto  giudizio deve essere
          basato sulla valutazione della attivita' professionale,  di
          formazione  e  di  studio  svolta,  nonche'  sul livello di
          qualificazione acquisito nell'arco del  servizio  prestato.
          3. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di
          cui  al  comma  1  e'  fissata  al  1›  dicembre 1990 per i
          dipendenti medici e veterinari interessati in possesso  dei
          requisiti   richiesti  alla  medesima  data,  ancorche'  il
          giudizio favorevole sia intervenuto successivamente.  4. Ad
          integrazione dell'art. 63, terzo  comma,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  20  dicembre  1979, n. 761 e
          dell'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  7 settembre 1984, n. 821, il personale medico e
          veterinario indicato nel comma 1, una  volta  accertata  la
          conseguita formazione, acquisisce uno sviluppo di autonomia
          professionale  nel  rispetto delle necessita' del lavoro di
          gruppo e sulla base delle  direttive  ricevute  dal  medico
          appartenente  alla  posizione  funzionale  apicale".   - Si
          trascrive, nell'ordine, il testo dell'art. 7, dell'art. 41,
          secondo comma, dell'art. 48 e dell'art.  69,  primo  comma,
          lettere b), c) ed e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
          concernente "Istituzione del Servizio sanitario nazionale":
          "Art.  7  (Funzioni  delegate  alle regioni). - E' delegato
          alle  regioni  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
          concernenti:
               a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive,
          di  cui  al  precedente art. 6, lettera b); b) l'attuazione
          degli adempimenti disposti dall'autorita' sanitaria statale
          ai sensi della lettera u)  del  precedente  art.  6;  c)  i
          controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego
          dei  gas  tossici  e delle altre sostanze pericolose; d) il
          controllo dell'idoneita' dei locali ed attrezzature per  il
          commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali
          ed  artificiali  e  di  apparecchi generatori di radiazioni
          ionizzanti; il controllo sulla  radioattivita'  ambientale;
          e)  i  controlli  sulla  produzione  e  sul  commercio  dei
          prodotti  dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e
          la cosmesi.
             Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri  e
          vaccini  necessari per le vaccinazioni obbligatorie in base
          ad un programma concordato con il Ministero della  sanita'.
          Il  Ministero  della  sanita' provvede, se necessario, alla
          costituzione ed alla conservazione di scorte di  sieri,  di
          vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non
          ricorrente,   da   destinare   alle  regioni  per  esigenze
          particolari di profilassi e cura delle malattie  infettive,
          diffusive   e  parassitarie.    Le  regioni  esercitano  le
          funzioni delegate di cui al presente articolo mediante sub-
          delega ai comuni.   In relazione alle  funzioni  esercitate
          dagli  uffici  di sanita' marittima, aerea e di frontiera e
          dagli  uffici  veterinari  di  confine,  di  porto   e   di
          aeroporto, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno
          dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, uno o piu'
          decreti per ristrutturare e potenziare  i  relativi  uffici
          nel rispetto dei seguenti criteri:
               a)  si  procedera'  ad  una  nuova distribuzione degli
          uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione  di
          nuovi  uffici,  in  modo  da  attuare il piu' efficiente ed
          ampio decentramento  delle  funzioni;  b)  in  conseguenza,
          saranno  rideterminate  le  dotazioni  organiche  dei posti
          previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C, e D,  allegata  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
          748,  nonche'  le  dotazioni  organiche  dei  ruoli   delle
          carriere  direttive,  di  concetto, esecutive, ausiliarie e
          degli operatori, prevedendo, per  la  copertura  dei  posti
          vacanti, concorsi a base regionale.
             L'esercizio  della  delega alle regioni, per le funzioni
          indicate nel  quarto  comma,  in  deroga  all'art.  34  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616, si attua a partire dal 1› gennaio 1981".    "Art.  41,
          secondo  comma.  -  Salva  la  vigilanza  tecnico-sanitaria
          spettante  all'unita'  sanitaria  locale   competente   per
          territorio,  nulla  e' innovato alla disciplina vigente per
          quanto concerne l'ospedale Galliera di  Genova.  Con  legge
          dello  Stato,  entro  il  31  dicembre 1979, si provvede al
          nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano,  ai  sensi  della
          XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed
          in  conformita', sentite le regioni interessate, per quanto
          attiene all'assistenza ospedaliera,  ai  princi'pi  di  cui
          alla  presente  legge".    "Art.  48  (Personale a rapporto
          convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e
          normativo del personale sanitario a rapporto  convenzionale
          e'    garantita   sull'intero   territorio   nazionale   da
          convenzioni, aventi durata triennale,  del  tutto  conformi
          agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo,
          le  ragioni  e l'Associazione nazionale dei comuni italiani
          (ANCI)   e   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative  in  campo nazionale di ciascuna categoria.
          La delegazione del Governo, delle regioni e  dell'ANCI  per
          la   stipula   degli   accordi   anzidetti   e'  costituita
          rispettivamente:  dai  Ministri della sanita', del lavoro e
          della  previdenza  sociale  e   del   tesoro;   da   cinque
          rappresentanti   designati   dalle  regioni  attraverso  la
          commissione interregionale di cui all'art. 13  della  legge
          16  maggio  1970,  n.  281; da sei rappresentanti designati
          dall'ANCI.  L'accordo nazionale di cui al comma  precedente
          e'   reso   esecutivo  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri.  I  competenti  organi  locali  adottano entro 30
          giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari
          e  dovuti  atti  deliberativi.    Gli  accordi   collettivi
          nazionali di cui al primo comma devono prevedere:
              1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili  per  la
          medicina generale e quella pediatrica di libera scelta,  al
          fine  di  determinare  il  numero dei medici generici e dei
          pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in  ogni
          unita'  sanitaria  locale, fatto salvo il diritto di libera
          scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e  i
          criteri  di  formazione  di  elenchi  unici  per  i  medici
          generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati
          esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;  3)
          l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con
          rapporto  di  impiego  continuativo a tempo definito; 4) la
          disciplina delle incompatibilita' e delle  limitazioni  del
          rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche,
          al  fine  di  favorire la migliore distribuzione del lavoro
          medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il  numero
          massimo  degli  assistiti  per  ciascun  medico  generico e
          pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il  massimo
          delle   ore   per  i  medici  ambulatoriali  specialisti  e
          generici, da determinare in rapporto ad  altri  impegni  di
          lavoro  compatibili; la regolamentazione degli obblighi che
          derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti
          o  delle  ore;  il  divieto  di  esercizio   della   libera
          professione  nei  confronti  dei  propri  convenzionati; le
          attivita'  libero-professionali   incompatibili   con   gli
          impegni  assunti  nella  convenzione.  Eventuali deroghe in
          aumento al numero massimo degli assistiti e  delle  ore  di
          servizio   ambulatoriale  potranno  essere  autorizzate  in
          relazione a particolari situazioni locali e  per  un  tempo
          determinato  dalle  regioni,  previa  domanda motivata alla
          unita'  sanitarie   locale;   6)   l'incompatibilita'   con
          qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con
          qualsiasi  rapporto di interesse con case di cura private e
          industrie  farmaceutiche.  Per  quanto  invece  attiene  al
          rapporto  di  lavoro  si  applicano  le  norme previste dal
          precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento
          economico a seconda della quantita' e qualita'  del  lavoro
          prestato  in relazione alle funzioni esercitate nei settori
          della prevenzione, cura e riabilitazione.  Saranno  fissate
          a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici
          generici  e per i pediatri di libera scelta, da un compenso
          globale annuo per  assistito;  e,  per  gli  specialisti  e
          generici  ambulatoriali,  da  distinti compensi commisurati
          alle  ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
          tipo e  numero  delle  prestazioni  effettuate  presso  gli
          ambulatori convenzionati esterni.  Per i pediatri di libera
          scelta     potranno    essere    previste    nell'interesse
          dell'assistenza forme integrative di remunerazione;  8)  le
          forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati,
          nonche'  le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli
          obblighi  derivanti  dalla  convenzione,   le   conseguenti
          sanzioni,    comprese    la    risoluzione   del   rapporto
          convenzionale, e il procedimento per la  loro  irrogazione,
          salvaguardando   il  principio  della  contestazione  degli
          addebiti  e  fissando  la   composizione   di   commissioni
          paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione in
          favore   dei   medici   convenzionati   residenti  in  zone
          particolarmente disagiate, anche allo scopo  di  realizzare
          una  migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le
          modalita'  per  assicurare   l'aggiornamento   obbligatorio
          professionale  dei  medici  convenzionati; 11) le modalita'
          per assicurare  la  continuita'  dell'assistenza  anche  in
          assenza  o  impedimento del medico tenuto alla prestazione;
          12) le forme di collaborazione  fra  i  medici,  il  lavoro
          medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
          partecipazione  dei  medici a programmi di prevenzione e di
          educazione sanitaria; 13) la collborazione dei medici,  per
          la  parte di loro competenza, alla compilazione di libretti
          sanitari personali di rischio.  I criteri di cui  al  comma
          precedente,   in  quanto  applicabili,  si  estendono  alle
          convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori
          professionali, da stipularsi con le  modalita'  di  cui  al
          primo  e  secondo  comma del presente articolo.  Gli stessi
          criteri, per la parte compatibile, si estendono,  altresi',
          ai  sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di
          riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o  istituti
          privati  convenzionati  con la regione.  Le disposizioni di
          cui  al  presente  articolo   si   applicano   anche   alle
          convenzioni  da  stipulare  da parte delle unita' sanitarie
          locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.  E'  nullo
          qualsiasi   atto,   anche   avente  carattere  integrativo,
          stipulato con organizzazioni professionali o sindacali  per
          la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta'
          degli  organi  di gestione delle unita' sanitarie locali di
          stipulare   convenzioni   con    ordini    religiosi    per
          l'espletamento  di  servizi nelle rispettive strutture.  E'
          altresi'   nulla   qualsiasi   convenzione   con    singoli
          appartenenti  alle  categorie  di cui al presente articolo.
          Gli atti  adottati  in  contrasto  con  la  presente  norma
          comportano     la     responsabilita'    personale    degli
          amministratori.   Le federazioni  degli  ordini  nazionali,
          nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative
          per   la   stipula   degli   accordi  nazionali  collettivi
          riguardanti le rispettive categorie,  partecipano  in  modo
          consultivo   e  limitatamente  agli  aspetti  di  carattere
          deontologico  e  agli  adempimenti  che  saranno  ad   essi
          affidati  dalle  convenzioni uniche.   Gli ordini e collegi
          professionali  sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che
          saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche.    Sono
          altresi'  tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i
          comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si
          siano  resi  inadempienti  agli   obblighi   convenzionali,
          indipendentemente  dalle  sanzioni  applicabili  a norma di
          convenzione.    In  caso  di   grave   inosservanza   delle
          disposizioni   di  cui  al  comma  precedente,  la  regione
          interessata provvede a farne  denuncia  al  Ministro  della
          sanita'  e  a  darne  informazione  contemporaneamente alla
          competente federazione nazionale dell'ordine.  Il  Ministro
          della  sanita',  sentita  la suddetta federazione, provvede
          alla nomina di  un  commissario,  scelto  tra  gli  scritti
          nell'albo  professionale della provincia, per il compimento
          degli atti cui l'ordine  provinciale  non  ha  dato  corso.
          Sino  a  quando  non  sara' riordinato con legge il sistema
          previdenziale  relativo  alle  categorie  professionistiche
          convenzionate,  le  convenzioni di cui al presente articolo
          prevedono la determinazione  della  misura  dei  contributi
          previdenziali  e le modalita' del loro versamento dei fondi
          di previdenza di cui al decreto del Ministro del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale   in  data  15  ottobre  1976,
          pubblicato nel supplemento alla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289".  "Art. 69 (Entrate
          del fondo sanitario nazionale), primo comma, lettere b), c)
          ed  e).  -  A decorrere dal 1› gennaio 1979, in relazione a
          quanto disposto  negli  articoli  51  e  52,  sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato:
               a)  (omissis);  b)  le  somme  gia'  destinate  in via
          diretta e indiretta  dalle  regioni,  dalle  province,  dai
          comuni  e  loro consorzi, nonche' da altri enti pubblici al
          finanziamento  delle   funzioni   esercitate   in   materia
          sanitaria,  in  misura  non  inferiore  a  quelle accertate
          nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento; c)  i  proventi
          ed  i  redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai
          comuni per le unita' sanitarie locali; d) (omissis);  e)  i
          proventi  derivanti  da  attivita' a pagamento svolte dalle
          unita' sanitarie locali e  dai  presidi  sanitari  ad  esse
          collegati, nonche' da recuperi, anche a titolo di rivalsa".
             -  Il  comma 13 dell'art. 1 del D.L. 6 febbraio 1991, n.
          35, recante "Norme sulla gestione transitoria delle  unita'
          sanitarie  locali", prevede che: "Le disposizioni di cui al
          presente decreto si estendono  agli  ospedali  classificati
          multizonali,  con  provvedimenti  legislativi regionali, ai
          sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n.  833, e
          gia' con consiglio di amministrazione autonomo alla data di
          entrata in vigore del presente decreto".   L'art. 18  della
          gia'  citata  legge  n. 833/1978, soprarichiamato, e' cosi'
          formulato:  "Art. 18 (Presidi e servizi multizonali). -  La
          legge regionale individua, nell'ambito della programmazione
          sanitaria,  i  presidi  e i servizi sanitari ospedalieri ed
          extra-ospedalieri  che,   per   le   finalita'   specifiche
          perseguite    e   per   le   caratteristiche   tecniche   e
          specialistiche, svolgono attivita' prevalentemente  rivolte
          a  territori  la  cui estensione includa piu' di una unita'
          sanitaria locale e  ne  disciplina  l'organizzazione.    La
          stessa  legge  attribuisce  la  gestione  dei presidi e dei
          servizi di cui al precedente comma  alla  unita'  sanitaria
          locale  nel  cui territorio sono ubicati e stabilisce norme
          particolari per definire:
               a) il collegamento funzionale ed il  coordinamento  di
          tali  presidi  e  servizi con quelli delle unita' sanitarie
          locali   interessate,   attraverso    idonee    forme    di
          consultazione  dei  rispettivi  organi  di gestione; b) gli
          indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi  e  le
          procedure  per  l'acquisizione  degli  elementi  idonei  ad
          accertarne l'efficienza operativa;  c)  la  tenuta  di  uno
          specifico  conto  di gestione allegato al conto di gestione
          generale  dell'unita'  sanitaria  locale   competente   per
          territorio;  d)  la  composizione  dell'organo  di gestione
          dell'unita' sanitaria locale competente per territorio e la
          sua eventuale articolazione in riferimento alle  specifiche
          esigenze della gestione".
             -  Il  testo  degli  articoli  16, 17 e 18 del D.P.R. 31
          luglio 1980, n. 617, concernente "Ordinamento, controllo  e
          finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere
          scientifico   (art.  42,  settimo  comma,  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833)", e' il seguente:  "Art. 16. -  Sono
          soggette  al controllo di legittimita' e di merito ai sensi
          degli articoli seguenti, le  deliberazioni  degli  istituti
          con    personalita'    giuridica   di   diritto   pubblico,
          concernenti:
              1) le modificazioni  statutarie;  2)  l'adozione  e  la
          modificazione  del  regolamento  organico  del  personale o
          della  relativa  pianta  organica   nonche'   degli   altri
          regolamenti;  3)  l'approvazione  del  bilancio preventivo,
          delle  relative  variazioni  e  del  conto  consuntivo;  4)
          l'ordinamento  dei  servizi; 5) l'assunzione del personale,
          compreso quello a termine; 6) le stipulazione di  contratti
          di  ricerca  e  l'istituzione  di  borse  di  studio; 7) il
          trattamento economico del personale; 8)  le  alienazioni  e
          gli   acquisti  immobiliari;  9)  le  transazioni;  10)  le
          convenzioni in materia di ricerca scientifica.
             Art.  17.  -  Le  deliberazioni  indicate  nell'articolo
          precedente  non  sono  esecutive  fino all'espletamento del
          procedimento di controllo; tuttavia, per ragioni di urgenza
          o  per  particolari  motivi  da  indicarsi  nell'atto,   il
          consiglio  di  amministrazione  puo'  dichiararle, sotto la
          propria responsabilita', provvisoriamente esecutive.   Art.
          18.  -  Sono  sottoposte  al  controllo  del Ministro della
          sanita' la deliberazione di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), e
          10) del precedente art. 16.  Entro dieci giorni dalla  loro
          adozione   gli   istituti  sono  tenuti  a  trasmettere  ai
          Ministeri della sanita' e del tesoro copia autentica  delle
          delibere  di  cui  al  primo comma corredate dalla relativa
          documentazione.  Entro trenta giorni (ora quaranta giorni a
          norma dell'art. 4, comma 8,  della  legge  qui  pubblicata,
          n.d.r.)  dalla  data  in  cui  le  deliberazioni  risultano
          pervenute,  il  Ministro  della  sanita'  le  approva  o le
          restituisce  all'istituto  con  motivati  rilievi  per   il
          riesame  da  parte  del  consiglio di amministrazione o con
          richiesta di chiarimenti o di  documenti.  I  rilievi  sono
          comunicati,   per   conoscenza,  anche  al  presidente  del
          collegio dei revisori.   Trascorso il  termine  di  cui  al
          comma  precedente  senza  che  la  delibera  sia restituita
          all'istituto, ovvero trascorso il  medesimo  termine  dalla
          data  in  cui  sono  pervenuti  i chiarimenti o i documenti
          richiesti o la nuova deliberazione senza che sia emanato il
          provvedimento  negativo  di  controllo,  la   deliberazione
          diventa esecutiva.  Il provvedimento negativo di controllo,
          che  deve  essere  motivato,  impedisce  l'efficacia  delle
          deliberazioni e fa venir meno fin dall'inizio  gli  effetti
          di   quello   provvisoriamente  esecutive".    -  Il  testo
          dell'ottavo e del nono comma dell'art.  6  della  legge  29
          marzo  1983,  n. 93, concernente "Legge quadro sul pubblico
          impiego", come  sostituiti  dall'art.  18  della  legge  12
          giugno  1990,  n.  146, e' il seguente:   "Il Consiglio dei
          Ministri,  entro  il  termine  di  quindici  giorni   dalla
          formulazione   dell'ipotesi   di   accordo,  verificate  le
          compatibilita' finanziarie come determinate dal  successivo
          art.  15,  esaminate  anche le osservazioni di cui al comma
          precedente sottopone alla  Corte  dei  conti  il  contenuto
          dell'accordo  perche' ne verifichi la legittimita' ai sensi
          del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934,
          n. 1214. La Corte dei conti si  pronuncia  nel  termine  di
          quindici  giorni  dalla  ricezione dell'accordo. In caso di
          pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi  di
          accordo,  che  viene  nuovamente trasmessa al Consiglio dei
          Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro  il  termine
          di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti
          dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed em-
          anate  con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura e'
          adottata in caso di  mancata  pronuncia  entro  il  termine
          indicato.    Nei  quindici giorni successivi all'emanazione
          del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma
          precedente la Corte dei conti controlla la conformita'  del
          decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede
          alla   registrazione  ai  sensi  del  citato  testo  unico,
          approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,  fatte
          comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti
          del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che
          sia  intervenuta  una  pronuncia,  il  controllo si intende
          effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di
          effetti".  - Si trascrive, nell'ordine, il testo del  comma
          1  dell'art.  13  e  del  comma  1 dell'art. 19 del D.L. 28
          dicembre  1989,  n.  415,  concernente  "Norme  urgenti  in
          materia  di  finanza locale e di rapporti finanziari tra lo
          Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie":  "Art. 13,
          comma 1. - Dall'anno 1990 si applicano le disposizioni  sui
          mutui  degli  enti  locali  di cui all'art. 22 del decreto-
          legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge 24 aprile 1989, n. 144".  "Art. 19, comma 1. -
          A decorrere dall'anno 1990 alle regioni a statuto  speciale
          e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  le
          assegnazioni  di  parte  corrente   del   Fondo   sanitario
          nazionale  sono  ridotte,  tenuto  conto  del livello delle
          compartecipazioni  ai  tributi   statali   risultanti   dai
          rispettivi  ordinamenti,  del  20  per cento per la regione
          Valle d'Aosta, e per le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano,  del 10 per cento per le regioni Sicilia e Friuli-
          Venezia Giulia, e del 5 per cento per la regione Sardegna".
          - Il comma 6 dell'art. 2 della legge  28  luglio  1989,  n.
          262,  di  conversione  del  D.L.  29  maggio  1989, n. 201,
          recante: "Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno
          della tesoreria statale e delle spese per acquisto di  beni
          e  servizi",  prevede  che:  "Sono abrogate le disposizioni
          introdotte  dall'art.  1,  comma  9,  del  decreto-legge  2
          dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  31 gennaio 1986, n. 11, e dall'art. 6, comma 26, del
          decreto-legge 30 dicembre 1987,  n.  536,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio 1988, n. 48".  Il
          testo dell'art. 1, comma 9, del D.L.  n.  688/1985  (Misure
          urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi
          delle  ragionerie  provinciali dello Stato) e' il seguente:
          "9. I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base
          alla legge, a contratto  o  ad  altro  titolo  valido,  nei
          confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o
          di    enti    pubblici   economici,   sono   ammessi   alla
          regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e
          dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti
          crediti.  Tali  cessioni  non  sono   soggette   all'azione
          revocatoria  di  cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo  e  di
          registro.  Gli enti cessionari hanno facolta' di trasferire
          i crediti  ad  essi  ceduti  al  Ministero  del  tesoro,  a
          conguaglio  delle  anticipazioni  di  cui all'art. 16 della
          legge 12 agosto 1974, n. 370".  Il testo dell'art. 6, comma
          26, del  D.L.  n.  536/1987  (Fiscalizzazione  degli  oneri
          sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,
          interventi  per  settori  in  crisi  e  norme in materia di
          organizzazione  dell'INPS)  e'  il  seguente:  "26.   Ferma
          restando  la validita' delle cessioni di credito effettuate
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto,  fra  i  crediti  di  cui all'art. 1, comma 9, del
          decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.688,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono
          compresi  quelli vantati nei confronti dell'amministrazione
          finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte,  tasse  od
          altri  oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9,
          a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto,  si  applica  nel  senso  che  i crediti ammessi a
          cessione si debbono riferire a titolo originario al  datore
          di  lavoro  cedente  e  che il trasferimento dei crediti da
          parte degli enti  cessionari  al  Ministero  del  tesoro  a
          conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di
          accreditare  a  favore  degli  enti medesimi importi pari a
          quelli dei  crediti  ceduti  a  partire  dalla  data  della
          cessione  del  credito  dei  datori  di  lavoro  agli  enti
          previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni  dalla
          notificazione della cessione del credito, l'amministrazione
          debitrice  deve comunicare se intende contestare il credito
          o se lo riconosce".  - Il D.Lgs. 8  agosto  1991,  n.  257,
          concerne:  "Attuazione  della  direttiva  n.  82/76/CEE del
          Consiglio  del  26  gennaio  1982,  recante   modifica   di
          precedenti  direttive  in  tema  di  formazione  dei medici
          specialistici, a norma dell'art. 6 della legge 29  dicembre
          1990,  n.    428 (legge comunitaria 1990)".  - Il testo del
          comma 2 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990,  n.  428,
          concernente  "Disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  (legge  comunitaria per il 1990)", e' il seguente:
          "2. All'onere derivante dall'attuazione della  direttiva  a
          norma  del  comma  1,  valutato  in  lire 57,5 miliardi per
          l'anno 1991, in lire 115 miliardi per  l'anno  1992  ed  in
          lire   172,5   miliardi   a   decorrere  dall'anno  1993  e
          successivi, si provvede  a  valere  sullo  stanziamento  di
          parte  corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento
          che  sara'  annualmente  integrato  per  i   corrispondenti
          importi mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di
          rotazione  di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
          183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione  nello
          stato   di   previsione   dell'entrata   delle  risorse  da
          utilizzare come copertura".  - Il testo dell'art. 20  della
          legge  11  marzo 1988, n. 67, concernente "Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 1988)", e' il seguente:  "Art. 20.
          -   1.   E'   autorizzata   l'esecuzione  di  un  programma
          pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
          edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio
          sanitario pubblico e  di  realizzazione  di  residenze  per
          anziani   e  soggetti  non  autosufficienti  per  l'importo
          complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli
          interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che  le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano sono
          autorizzate ad effettuare, nel  limite  del  95  per  cento
          della  spesa  ammissibile  risultante  dal progetto, con la
          BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti  e
          aziende  di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e
          procedure  da  stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  di  concerto con il Ministro della sanita'.  2. Il
          Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici
          di  economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e
          di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire  con  proprio
          decreto,  definisce  con  altro  proprio decreto, entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          i  criteri  generali per la programmazione degli interventi
          che debbono essere finalizzati  ai  seguenti  obiettivi  di
          massima:
               a)  riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
          di garantire una idonea capacita' di posti letto  anche  in
          quelle  regioni  del Mezzogiorno dove le strutture non sono
          in  grado  di  soddisfare  le  domande  di   ricovero;   b)
          sostituzione  del  20  per  cento  dei  posti  letto a piu'
          elevato degrado strutturale; c) ristrutturazione del 30 per
          cento dei posti letto che presentano carenze strutturali  e
          funzionali  suscettibili di integrale recupero con adeguate
          misure di riadattamento; d) conservazione in efficienza del
          restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalita'
          e' ritenuta sufficiente; e) completamento  della  rete  dei
          presidi   poliambulatoriali  extraospedalieri  ed  ospedali
          diurni con contemporaneo intervento su  quelli  ubicati  in
          sede  ospedaliera  secondo  le  specificazioni  di cui alle
          lettere a), b), c); f) realizzazione di  140.000  posti  in
          strutture  residenziali, per anziani che non possono essere
          assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera
          e) e che richiedono trattamenti continui.  Tali  strutture,
          di  dimensioni  adeguate all'ambiente secondo standards che
          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
          sanitari  e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni di
          ricovero e cura in grado di provvedere al  riequilibrio  di
          condizioni  deteriorate.    Dette  strutture, sulla base di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso  aree  e  spazi  resi disponibili dalla riduzione di
          posti-letto  ospedalieri;  g)  adeguamento  alle  norme  di
          sicurezza  degli  impianti  delle  strutture  sanitarie; h)
          potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con
          particolare  riferimento  ai   laboratori   di   igiene   e
          profilassi  e  ai  presidi multizonali di prevenzione, agli
          istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture  di
          sanita'  pubblica  veterinaria;  i)  conservazione  all'uso
          pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da
          ciascuna  regione  o   provincia   autonoma   con   propria
          determinazione.
             3.  Il  secondo  decreto  di  cui  al  comma 2 definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'    nell'ambito    dell'edilizia   universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere  sulle  risorse del Fondo investimenti e occupazione
          (FIO).  4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e
          Bolzano    predispongono,    entro   quattro   mesi   dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli  interventi  di  cui chiedono il finanziamento con la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi   regionali  o  provinciali,  il  Ministro  della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto  all'approvazione  del CIPE.   5. Entro sessanta
          giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina  le
          quote  di  mutuo  che  le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi.
          Entro  sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al
          comma 4 il CIPE approva il programma nazionale  di  cui  al
          comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo
          complessivo  dei  mutui  resta  determinato  in lire 10.000
          miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988
          e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e  1990.
          Le  stesse  regioni  e  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano presentano  in  successione  temporale  i  progetti
          suscettibili  di  immediata  realizzazione. I progetti sono
          sottoposti al vaglio di  conformita'  del  Ministero  della
          sanita', per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e
          in  coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione
          del CIPE che decide, sentito il Nucleo di  valutazione  per
          gli  investimenti pubblici.  6. L'onere di ammortamento dei
          mutui e' assunto a carico del bilancio dello  Stato  ed  e'
          iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno  1989  e
          di lire 715 miliardi per l'anno 1990.  7. Il limite di eta'
          per  l'accesso  ai  concorsi banditi dal Servizio sanitario
          nazionale  e'  elevato,  per  il  personale  laureato   che
          partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un
          periodo di tre anni a decorrere dal 1› gennaio 1988".