Art. 4.
(Assistenza sanitaria).
1. Il Governo determina, con effetto dal 1 gennaio 1992, i livelli
di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformita'
sul territorio nazionale nonche' gli standard organizzativi e di
attivita' da utilizzare per il calcolo del parametro capitario di
finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992. Il
provvedimento e' adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera
d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ed emanato a' termini dell'articolo
1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sulla base dei seguenti limiti
e principi:
a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti nel rispetto
delle disposizioni di legge, delle direttive comunitarie e,
limitatamente alle modalita' di erogazione, degli accordi di lavoro
per il personale dipendente;
b) gli standard organizzativi e di attivita' sono determinati a
fini di calcolo del parametro capitario di finanziamento e non
costituiscono vincolo organizzativo per le regioni e le unita'
sanitarie locali;
c) il parametro capitario per ciascun livello di assistenza e'
finanziato in rapporto alla popolazione residente. La mobilita'
sanitaria interregionale e' compensata in sede nazionale;
d) per favorire la manovra di rientro e' istituito, nell'ambito
delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale, un fondo di
riequilibrio da utilizzarsi per sostenere le regioni con dotazione di
servizi eccedenti gli standard di riferimento;
e) in ogni caso e' garantita la somministrazione gratuita di
farmaci salvavita ed il regime di esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria prevista dalle leggi vigenti. La verifica
dell'andamento della spesa ed il rispetto dell'uniformita' delle
prestazioni e' effettuata in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano. I risultati della verifica sono trasmessi al Parlamento al
31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini dell'adozione di eventuali
misure correttive.
2. Le regioni, con apposito provvedimento programmatorio di
carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale,
possono dichiarare la decadenza delle convenzioni in atto per la
specialistica esterna e con le case di cura e rideterminare il
fabbisogno di attivita' convenzionate necessarie per assicurare i
livelli obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle
indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23 ottobre 1985,
n. 595. Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni
sanitarie private gestite da persone fisiche e da societa' che
erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio generale e
specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica
per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia
radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in vitro.
Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di
autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all'articolo 43 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono avere un direttore sanitario
o tecnico, che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e
funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli
professionali da parte del personale che ivi opera.
3. In attuazione di quanto previsto dalla 23 ottobre 1985, n. 595,
i cui standard vengono rideterminati prevedendo l'utilizzazione dei
posti-letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua,
la dotazione complessiva di 6 posti-letto per mille abitanti, di cui
lo 0,5 per mille riservato alla riabilitazione o alla lungodegenza
post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille, ed in
ordine alla costituzione di aree funzionali omogenee nonche' alla
necessita' di riconvertire gli ospedali che non raggiungono lo stand-
ard minimo di 120 posti-letto, le regioni provvedono, con il medesimo
atto programmatorio di cui al comma 2, a ristrutturare la rete
ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli
accorpamenti e le disattivazioni necessari per conseguire il
raggiungimento dei parametri sopra indicati, fermo restando che il
finanziamento del livello assistenziale corrispondente terra' conto
solo dei posti-letto e del tasso di utilizzazione prescritti. Le
regioni sono tenute ad attuare, a modifica di quanto previsto dalla
legge 12 febbraio 1968, n. 132, il modello delle aree funzionali
omogenee con presenza obbligatoria di day hospital, conservando alle
unita' operativa che vi confluiscono l'autonomia funzionale in ordine
alle patologie di competenza, nel quadro di una efficace integrazione
e collaborazione con altre strutture affini e con uso in comune delle
risorse umane e strumentali. Per le istituzioni di ricovero
convenzionate obbligatoriamente, il finanziamento a bilancio e le
rette di degenza sono calcolati considerando solo i posti-letto
utilizzati a un tasso medio annuo di utilizzazione non inferiore al
75 per cento. Per l'eventuale eccedenza il personale derivante dalla
ristrutturazione della rete ospedaliera sono attivate forme di
mobilita' obbligatoria da stabilire in sede regionale di concerto con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo
prioritariamente conto delle esigenze territoriali. Sino all'adozione
del metodo dei raggruppamenti omogenei di diagnosi per il pagamento
delle rette delle case di cura private, le giornate di degenza prede-
terminate costituiscono tetto massimo di riferimento.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1992, la quota di partecipazione alla
spesa farmaceutica del 40 per cento e' elevata al 50 per cento con
arrotondamento alle cinquecento lire superiori, la quota fissa sulle
singole prescrizioni farmaceutiche, e' determinata in lire 3.000 e in
lire 1.500 per le confezioni a base di antibiotici, e per i prodotti
in fleboclisi e in confezione monodese. Tale quota e' dovuta da tutti
i cittadini, esclusi i pensionati esentati dalla partecipazione alla
spesa sanitaria per motivi di reddito e gli invalidi di guerra
titolari di pensione diretta vitalizia, nonche', ai sensi
dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i grandi invalidi
per servizio. La quota di partecipazione alla spesa per le
prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-
legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di medicina fisica
e di riabilitazione e' determinata nella misura del 50 per cento. A
decorrere dal 1 gennaio 1992, per ciascuna ricetta relativa a
prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle
farmaceutiche, e' dovuta una quota fissa di lire 3.000 da
corrispondere, all'atto della prestazione, dagli assistiti non
esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria. E' soppresso
l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, e il limite massimo di partecipazione alla spesa per
prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di
laboratorio e per prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione
e' fissato in lire 70.000 per prescrizioni contemporanee di ciascuna
branca specialistica oltre al pagamento della quota fissa per singola
ricetta; la quota di partecipazione alla spesa per le cure termali e'
determinata nella misura del 50 per cento delle tariffe convenzionate
con il limite massimo di in lire 70.000 per ciclo di cura; il limite
massimo di partecipazione alla spesa farmaceutica e' fissato in lire
50.000 per ricetta oltre al pagamento della quota fissa per singola
prescrizione. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico
delle specialita' medicinali in prontuario terapeutico sono fissate
per i grossisti al 7,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al
25,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA.
Il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione
alle fermacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 2,5 per
cento dell'importo al lordo dei ticket. A decorrere dal 1 gennaio
1992 i prezzi delle specialita' medicinali collocate nelle classi di
cui all'articolo 19, comma 4, lettera a) e b), della legge 11 marzo
1988, n. 67, sono ridotti dalle seguenti misure percentuali:
specialita' medicinali con prezzo fino a lire 15.000: 1 per cento,
specialita' medicinali con prezzo da lire 15.001 a lire 50.000: 2 per
cento; specialita' medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4
per cento. La riduzione non si applica ai prezzi delle specialita'
medicinali determinati con il metodo di cui al provvedimento del CIP
n. 29 del 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11
ottobre 1990, ai prezzi dei farmaci di cui alla parte A dell'allegato
alla direttiva 87/22/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, ed
inclusi nell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, ed a quelli di biotecnologia da DNA ricombinante. Per
le cessioni effettuate dalle farmacie i nuovi prezzi si applicano al
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel 1992 non si da'
luogo all'ammissione nel prontuario di nuove specialita' che
rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o
di dosaggio di specialita' gia' presenti nel prontuario e che
comportino un aumento del costo per ciclo terapeutico. A decorrere
dal 1 gennaio 1992 l'aliquota dell'IVA sulle specialita' medicinali
collocate nella classe di cui all'articolo 19, comma 4, lettere c) e
d), della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' determinata nella misura del
19 per cento. Le ricette carico del Servizio sanitario nazionale per
prescrizioni o prestazioni con prezzo superiore a lire 100.000 sono
sottoposte a controllo, anche con riscontri presso gli assistiti,
adottando il codice fiscale come numero distintivo del cittadino,
incrociando i dati di esenzione con quelli fiscali e previdenziali e
inserendo gli esenti per reddito nelle verifiche fiscali a cura
dell'amministrazione finanziaria, adottando metodiche che permettano
l'evidenziazione delle ricette per gli esenti, formalizzando e
pubblicizzando gli indicatori di consumo di farmaci di esenzione per
cittadino e di consumo dei farmaci per giornata di degenza per le
distinte unita' operative ospedaliere, riorganizzando le farmacie
ospedaliere e procedendo agli acquisti di farmaci solo attraverso
normali gare di appalto, adottando la numerazione prograssiva sui
bollini autoadesivi delle specialita' medicinali ed effettuando
dall'interno dell'Osservatorio dei prezzi e delle tecnologie il
controllo incrociato tra i dati delle forniture farmaceutiche
industriali per regione e i dati di liquidazione alle farmacie, con
le seguenti azioni repressive, anche a cura dei carabinieri dei
Nuclei antisofisticazione e sanita', in caso di accertate anomalie di
danno del Servizio sanitario nazionale, restando attribuiti alla
responsabilita' regionale gli ulteriori ritardi nella adozione
generalizzata della lettura ottica delle prescrizioni mediche e la
conseguente mancata attivazione delle Commissioni professionali di
verifica previste dal contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli
amministratori straordinari sono responsabili della piena attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, relative alle sanzioni a carico dei cittadini
e dei medici che fanno uso abusivo delle esenzioni dalla
partecipazione alla spesa sanitaria. I comuni e le unita' sanitarie
locali sono tenuti a rendere disponibili per la consultazione
pubblica gli elenchi dei soggetti esenti dalla partecipazione alla
spesa sanitaria per motivi di reddito.
5. In caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica
correlata ai livelli obbligatori uniformi di cui al comma 1 non
compensata da minori spese in altri settori, le regioni decidono il
ricorso alla propria e autonoma capacita' impositiva ovvero adottano,
in condizioni di uniformita' all'interno della regione, le altre
misure previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986 n. 41.
6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei livelli
uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti, sono
consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle
riguardanti modalita' di pagamento e di remunerazione dei servizi,
quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli,
istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi
personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi.
7. Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere un unico
rapporto di lavoro. Tale rapporto e' incompatibile con ogni altro
rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri
rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale
e' altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o con la
titolarita' o con la compartecipazione delle quote di imprese che
possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.
L'accertamento delle incompabilita' compete, anche su iniziativa di
chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della
unita' sanitaria locale al quale compete altresi' l'adozione dei
conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilita' devono
cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. A decorrere dal 1 gennaio 1993, al personale medico con
rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, e' garantito il passaggio, a domanda,
anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In
corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle
dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con
progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
L'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei medici dipendenti
del Servizio sanitario nazionale e' compatibile col rapporto unico
d'impiego, purche' espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno
delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione
di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al
personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale
all'accertamento delle incompatibilita' provvedono le autorita'
accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli
78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di
cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' definito
il campo di applicazione del principio di unicita' del rapporto di
lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali.
8. E' abolito il controllo dei comitati regionali di controllo
sugli atti delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, nonche' degli enti di cui
all'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
e degli enti ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 13, del
decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. Limitatamente agli atti delle
unita' sanitarie locali e dei sopracitati enti ospedalieri
riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il
conto consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa e
quantitativa complessiva del personale, la deliberazione di programmi
di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione
dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo e'
assicurato direttamente dalla regione, che e' tenuta a pronunciarsi,
anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal
ricevimento dell'atto. I provvedimenti come sopra approvati diventano
definitivi. Per gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il controllo di cui agli articoli 16, 17 e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, e'
esteso anche ai provvedimenti riguardanti i programmi di spesa
pluriennali e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei contratti
e delle convenzioni. Il termine di trenta giorni previsto
dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 617, e' modificato in quaranta giorni.
9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi
riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario
nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale e'
costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei
Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanita' e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento
della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La
delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente,
con un apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale
del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini
di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'articolo 6 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'articolo 18 della
legge 12 giugno 1990 n. 146, la delegazione regionale trasmette al
Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula.
10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui all'articolo 7
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate, a decorrere
dal 1 gennaio 1992, con riferimento alle tariffe vigenti nell'anno
1981 incrementate della variazione percentuale dell'indice dei prezzi
al consumo per famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981
e 1991; la rideterminazione deve comunque comportare un incremento
delle tariffe non inferiore al 70 per cento di quelle vigenti al 31
dicembre 1991. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme di
cui all'articolo 69, primo comma, lettere b), c) ed e), della legge
23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unita' sanitarie
locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, per essere totalmente utilizzate ad integrazione del
finanziamento di parte corrente.
11. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per cento e
del 5 per cento, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
28 dicembre 1989, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per
cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il finanziamento degli
oneri a carico dei rispettivi bilanci conseguenti alle riduzioni
disposte dal predetto articolo 19, le regioni e le province autonome
possono assumere mutui con istituti di credito nel rispetto dei
limiti massimi previsti dai rispettivi statuti e dalle vigenti
disposizioni.
12. Quanto disposto dall'articol 2, comma 6, della legge 28 luglio
1989, n. 262, non si applica nei confronti delle istituzioni ed enti,
non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria
direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle
regioni o delle unita' sanitarie locali.
13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione
straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in
sostituzione di quelle obsolete sono autorizzate per l'anno 1992 ad
assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse non superiore a
quello massimo stabilito in applicazione dell'articolo 13, comma 1,
del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un
complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse finalita',
per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico nonche' gli istituti zoo-profilattici sperimentali sono
autorizzati a contrarre mutui per un importo complessivo di lire 100
miliardi. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, delibera gli importi
mutuabili da ciascuna regione, da ciascun istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico e da ciascun istituto zooprofilattico
sperimentale. Le operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e
gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito
decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti oneri di ammortamento
valutati in lire 384 miliardi per l'anno 1993 e in lire 288 miliardi
per gli anni successivi si provvede con quota parte del Fondo
sanitario nazionale - parte in conto capitale - allo scopo vincolata.
14. Per le finalita' previste dal decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono integrati di lire 30 miliardi,
per l'anno 1991, di lire 60 miliardi per l'anno 1992 e di lire 90
miliardi per gli anni 1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori
oneri si provvede per il 1991 con quota parte delle risorse
accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente da
destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e per gli anni
1992 e successivi con quote del Fondo sanitario nazionale da
vincolare alle predette finalita'.
15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i
policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti
zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanita'
possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita
quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della
sanita', previo conforme parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano in sede di definizione della disponibilita' per i mutui.
16. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e'
costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
una commissione tecnica per la verifica, entro il 31 luglio 1992,
degli andamenti di spesa nella distinte regioni in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione delle
disposizioni e' condizione preliminare per essere ammessi alla
verifica. La predetta Conferenza esamina in seduta plenaria le
risultanze della verifica.
17. Per l'anno 1992, in attesa della approvazione del piano
sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata
alla prevenzione e' fissata in una misura non inferiore al 6 per
cento.
18. Dal 1 gennaio 1992 i cittadini che non abbiano ritirato i
risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti
al pagamento per intero della prestazione usufruita. E' compito
dell'amministratore straordinario della unita' sanitaria locale
stabilire le modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
"3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri:
a)-c) (omissis);
d) gli atti di indirizzo e di coordinamento
dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto
delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli
atti di sua competenza previsti dall'art. 127 della
Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine
alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e
Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per
la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta".
- Il testo dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n.
13, recante "Determinazione degli atti amministrativi da
adottarsi nella forma del decreto del Presidente della
Repubblica", e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il Presidente
della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente
dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli
relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica, emana i
seguenti altri atti, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:
a) nomina dei Sottosegretari di Stato; b) nomina dei
commissari straordinari del Governo; c) nomina del
presidente e del segretario generale del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro; d) approvazione della
nomina del governatore della Banca d'Italia; e) nomina alla
presidenza di enti, istituti e aziende a carattere
nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400; f) nomina e conferimento di incarichi
direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e
ad avvocati dello Stato; g) nomina del presidente, dei
presidenti di sezione e dei componenti della commissione
tributaria centrale; h) nomina dei funzionari dello Stato
con qualifica non inferiore a dirigente generale o
equiparata; i) nomina e destinazione dei commissari del
Governo presso le regioni; l) destinazione dei prefetti
presso i capoluoghi di provincia; m) destinazione degli
ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi
diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo
di rappresentanza diplomatica; n) nomina degli ufficiali
delle Forze armate di grado non inferiore a generale di
brigata o equiparato; o) nomina del capo di stato maggiore
della difesa, del segretario generale della difesa e dei
capi di stato maggiore delle tre Forze armate; p) nomina
del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;
q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei
dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei
comandanti di corpo d'armata e di squadra navale; r) nomina
del segretario generale del Ministero degli affari esteri;
s) nomina del capo della polizia - direttore generale della
Pubblica sicurezza; t) nomina del comandante generale
dell'Arma dei carabinieri; u) nomina del comandante
generale della Guardia di finanza; v) prima nomina degli
ufficiali delle Forze armate; z) scioglimento anticipato
dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi
commissari; aa) concessione della cittadinanza italiana;
bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica; cc) provvedimento di annullamento straordinario
degli atti amministrativi illegittimi; dd) conferimento di
ricompense al valore e al merito civile e militare e
concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei
casi in cui la forma del decreto del Presidente della
Repubblica sia prevista dalla legge; ee) concessione del
titolo di citta'; ff) atti per i quali la forma del decreto
del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in
relazione a procedimenti elettorali o referendari; gg) atti
per i quali la forma del decreto del Presidente della
Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli
statuti delle regioni a statuto speciale; hh) atti di
indirizzo e di coordinamento dell'attivita' amministrativa
delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni
statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle prov-
ince autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo
2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ii) tutti gli atti per i quali e' intervenuta la
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente
della Repubblica, contenuta nel comma 1, e' tassativa e non
puo' essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se
non in modo espresso". - Il testo degli articoli 9 e 10
della legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente "Norme
per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario
triennale 1986-1988", e' il seguente: "Art. 9 (Piani
sanitari delle regioni e delle province autonome). - Nel
quadro degli interventi diretti in via prioritaria al
perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, tenuti
presenti le direttive ed i parametri tendenziali di
organizzazione generale definiti nel piano sanitario
nazionale, i piani sanitari delle regioni e delle province
autonome per il triennio 1986-88 devono comunque prevedere:
a) gli impegni operativi per la realizzazione delle
azioni programmate e dei progetti-obiettivo; b) gli
obiettivi e le modalita' di attivazione dei distretti
sanitari di base; c) la stima del fabbisogno quantitativo e
qualitativo del personale in relazione alla domanda
sanitaria da soddisfare, ai connessi servizi da attivare,
alle politiche di intervento definite ai sensi dell'art. 2,
nonche' le misure anche poliennali di adeguamento degli
organici; d) la definizione e la localizzazione del
fabbisogno di attivita' professionali convenzionate:
1) per la medicina di base, per la pediatria di libera
scelta, per la guardia medica territoriale, con indicazioni
espresse per le zone disagiate e carenti; 2) per i servizi
specialistici nei poliambulatori intra ed extraospedalieri,
prevedendone il necessario coordinamento; 3) per le
attivita' specialistiche presso strutture private
convenzionate, il cui apporto va programmato avendo
riguardo al pieno utilizzo delle strutture pubbliche ed al
raccordo con queste ultime al fine di soddisfare comunque
il diritto di accesso alle prestazioni specialistiche da
parte del cittadino entro il termine massimo di tre giorni
dalla richiesta all'unita' sanitaria locale competente,
tenuto conto anche dell'esigenza della continuita'
diagnostica-terapeutica. Le indicazioni di cui sopra sono
attuate in sede di rinnovo delle convenzioni;
e) le modalita' di partecipazione del volontariato e
il coordinamento delle attivita' che lo stesso e' ammesso a
svolgere nei presidi e nei servizi territoriali; f) la
distribuzione nel territorio dei presidi fissi esistenti o
da istituire nel quadro del riequilibrio delle dotazioni
sanitarie e la riorganizzazione delle attivita' interne dei
presidi stessi; g) la distribuzione sul territorio e le
modalita' di coordinamento operativo, anche radio-
assistito, dei servizi di pronto intervento e di emergenza
collegati funzionalmente ai servizi di guardia medica
territoriale e ospedaliera, ai servizi di pronto soccorso e
di trasporto protetto degli infermi, ai servizi di cura
intensiva ed ai servizi di raccolta, conservazione e
distribuzione del sangue umano ed emoderivati a lunga
conservazione; h) la indicazione del fabbisogno triennale
di attrezzature per il potenziamento e l'ammodernamento dei
presidi pubblici; i) le priorita' di ricerca finalizzata
agli obiettivi indicati al precedente art. 2, nonche' ad
eventuali altri aspetti di tutela della salute di
preminente rilievo locale, da finanziare a carico della
quota di fondo sanitario nazionale; l) l'organizzazione
delle attivita' di rilevazione dei dati epidemiologici,
statistici e finanziari necessari sia alle esigenze
gestionali delle unita' sanitarie locali sia alle esigenze
conoscitive, di valutazione e di controllo delle regioni,
delle province autonome e dell'amministrazione centrale,
secondo gli indirizzi metodologici forniti dal Ministero
della sanita', sentita la Commissione interistituzionale
per il sistema informativo sanitario di cui al decreto del
Ministro della sanita' del 16 novembre 1981; m) la
specificazione delle risorse finanziarie aventi un vincolo
di destinazione in base ai criteri di riparto del fondo
sanitario nazionale e degli interventi programmati dalla
regione o dalla provincia autonoma, nonche' i programmi
delle attivita' da svolgere con tali fondi a destinazione
vincolata.
Art. 10 (Disposizioni particolari in materia di
organizzazione degli ospedali). - 1. I piani sanitari delle
regioni e delle province autonome, nel definire le misure
di cui al precedente art. 9, letera f), devono contenere
indicazioni vincolanti finalizzate alla utilizzazione
ottimale dei servizi e dei posti letto in conformita' ai
seguenti parametri tendenziali:
a) dotazione media dei posti letto nell'ambito della
regione o provincia autonoma del 6,5 per mille abitanti, di
cui almeno l'1 per mille riservato alla riabilitazione,
considerando i posti letto in ospedali pubblici, quelli
convenzionati obbligatoriamente e quelli dei presidi delle
unita' sanitarie locali di cui all'art. 43, secondo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' i posti letto
di strutture private convenzionate, valutati, questi
ultimi, limitatamente ai fini del computo di cui sopra, al
50 per cento. Tale standard e' riferito al tasso di
spedalizzazione della popolazione residente nella regione e
potra' essere variato in misura proporzionale ai flussi di
ricovero da altre regioni. L'anzidetto standard, nelle
regioni dove la dotazione dei posti letto e' superiore
all'8 per mille, puo' essere raggiunto entro il 1990; b)
tasso medio di spedalizzazione: 160 per mille; c) tasso
minimo di utilizzazione dei posti letto compreso tra il 70
e il 75 per cento; d) durata media della degenza: undici
giorni.
2. I piani sanitari delle regioni e delle province
autonome devono altresi' provvedere:
a) la ristrutturazione, nel triennio 1986-88, in
deroga a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti della
legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dai decreti del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e n. 129,
delle degenze ospedaliere in aree funzionali omogenee
afferenti alle attivita' di medicina, di chirurgia e di
specialita', che, pur articolate in divisioni, sezioni e
servizi speciali di diagnosi e cura, anche a carattere
pluridisciplinare, siano dimensionate in rapporto alle
esigenze assistenziali e rappresentino misure di avvio
all'applicazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978,
numero 833; b) la soppressione, l'accorpamento e la
trasformazione in servizi speciali di diagnosi e cura,
previsti dall'art. 36, sesto comma, della legge 12 febbraio
1968, n. 132, delle divisioni o sezioni autonome con tasso
di utilizzazione dei posti letto, con esclusione di quelli
adibiti a ricoveri diurni, mediamente inferiori al 50 per
cento nel trienno 1982-84, escludendo dal calcolo in
ciascun anno il mese con maggiore ed il mese con minore
utilizzazione, fatti salvi i periodi di chiusura per
ragioni oggettive di forza maggiore. Nella realizzazione di
tali interventi nonche' di quelli di cui alla precedente
lettera a), sono fatte salve le esigenze della didattica e
della ricerca nell'ambito delle strutture universitarie
convenzionate ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre
1978, n. 833; c) le scelte volte a promuovere una migliore
e piu' umana qualita' della vita dei degenti negli
ospedali, avendo anche riguardo alla possibilita' di
realizzare, soprattutto per i bambini, soddisfacenti
rapporti con i familiari e con l'ambiente esterno nella
piena salvaguardia delle esigenze igieniche e terapeutiche
dei presidi ospedalieri.
3. E' fatto divieto, nelle regioni e nelle province
autonome con dotazione complessiva di posti letto superiore
a quella indicata alla lettera a) del comma 1, di procedere
alla costruzione di nuovi ospedali ed all'ampliamento di
quelli esistenti. 4. Le regioni e le province autonome
possono consentire deroghe al divieto di cui al precedente
comma 3 solamente per esigenze connesse al potenziamento
dei servizi di pronto soccorso, ovvero al riequilibrio
territoriale dei servizi di diagnosi e cura, ovvero
all'ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con
contestuale disattivazione di un numero non inferiore di
posti letto nel territorio della stessa o di altra unita'
sanitaria locale. 5. Nel caso di soppressione di divisioni
o sezioni autonome non e' consentito procedere a
convenzionamenti con istituzioni private in sostituzione
delle divisioni o sezioni soppresse. 6. Gli spazi
ospedalieri risultanti liberi per effetto delle misure in-
dicate nei commi precedenti sono destinati con priorita':
a) alla strutturazione di specifiche sezioni di
degenza per la riabilitazione di malati lungodegenti e ad
alto rischio invalidante; b) ad attivita' di
spedalizzazione a ciclo diurno; c) all'esercizio
dell'attivita' libero-professionale in sede ospedaliera dei
medici a tempo pieno, ai sensi dell'art. 35, commi sesto e
settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761; d) a migliorare la ricettivita'
alberghiera dell'ospedale, anche per servizi da rendere a
pagamento quale forma di autofinanziamento delle unita'
sanitarie locali, ai sensi dell'art. 25, secondo comma,
della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
7. I posti di organico anche se riferiti alle piante
organiche provvisorie, eccedenti a seguito delle
soppressioni e delle trasformazioni sono portati in
detrazione dalle piante organiche stesse ovvero trasformati
per le esigenze dei nuovi servizi di cui al precedente art.
2 o dei progetti-obiettivo indicati al precedente art. 8.
8. Il personale non utilizzato e' trasferito ad altro posto
di corrispondente profilo e posizione funzionale vacante
presso la propria o altra unita' sanitaria locale della
regione o ella provincia autonoma con l'osservanza dei
criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo
comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, in quanto compatibile, o in
mancanza e' utilizzato in soprannumero riassorbibile. 9. I
piani sanitari delle regioni e delle province autonome
devono inoltre contenere disposizioni riguardanti la
riorganizzazione dei turni di lavoro dei medici dei servizi
di diagnosi e cura e del personale dei servizi di
diagnostica strumentale, l'utilizzazione intensiva delle
camere operatorie e delle apparecchiature di tecnologia
avanzata e di maggior costo, i criteri per l'organizzazione
dei posti di pronto intervento ospedaliero con servizio di
reperibilita', nonche' la utilizzazione degli incentivi ad
incremento della produttivita' degli ospedali nel loro
insieme e nelle singole componenti di degenza, tecniche ed
economali. 10. I piani sanitari delle regioni e delle
province autonome, fermo restando l'obiettivo della piena
utilizzazione e del riequilibrio territoriale dei presidi
pubblici, indicano il fabbisogno di convenzioni con
istituzioni private di ricovero e cura, stabilendo ambiti
programmati di collaborazione in relazione alla funzione
complementare ad esse affidata. 11. L'ambito programmato
di collaborazione va definito tenendo conto della
dislocazione territoriale delle istituzioni da
convenzionare in relazione al fabbisogno assistenziale da
soddisfare, e della presenza di presidi convenzionati
obbligatoriamente ai sensi degli articoli 39, 41, 42 e 43,
secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 12.
E' abrogato l'art. 16 della legge 22 dicembre 1984, n.
887". - Il testo dell'art. 43 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, concernente "Istituzione del Servizio
sanitario nazionale", e' il seguente: "Art. 43
(Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie). -
La legge regionale disciplina l'autirizzazione e la
vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato,
ivi comprese quelle di cui all'art. 41, primo comma, che
non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della
legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di
cui all'art. 26, e sulle aziende termali e definisce le
caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende
devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni
sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti
presidi e servizi delle unita' sanitarie locali. Restano
ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui
all'art. 5. Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'art.
41, primo comma, che non abbiano ottenuto la
classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n.
132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un
ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello
degli ospedali gestiti direttamente dalle unita' sanitarie
locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da
presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale,
che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche
tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini
dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi
dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono
ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i
detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed
ospedali con le unita' sanitarie locali sono regolati da
apposite convenzioni. Le convenzioni di cui al comma
precedente devono essere stipulate in conformita' a schemi
tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalita'
per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con
quelli delle unita' sanitarie locali. Sino alla emanazione
della legge regionale di cui al primo comma rimangono in
vigore gli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma,
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del
Ministro della sanita' in data 5 agosto 1977, adottato ai
sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236,
nonche' gli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del testo
unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero
della sanita' la regione e al medico provinciale e al
prefetto il presidente della giunta regionale". - La legge
12 febbraio 1968, n. 132, reca norme concernenti "Enti
ospedalieri e assistenza ospedaliera". - Il testo
dell'art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, concernente
"Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed
invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni
privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali
e loro congiunti in caso di morte", e' il seguente: "Art.
5. - I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei
caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai
mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti
in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per
queste categorie di cittadini. La parificazione non ha
effetto per quanto concerne il trattamento di pensione". -
Il testo della lettera b) del primo comma dell'art. 1 del
D.L. 25 novembre 1989, n. 382, concernente "Disposizioni
urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul
ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali", e' il
seguente: "1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale
e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre
prestazioni specialistiche, erogate nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso
strutture a gestione diretta o convenzionate, e' dovuta una
partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nelle
seguenti misure:
a) (omissis);
b) per le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio, con esclusione del prelievo, e per le altre
prestazioni diverse da quelle di cui alla lettere a): 30
per cento delle tariffe di cui al secondo comma, con
arrotondamento alle cento lire superiori e con un limite
minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per ogni branca
specialistica e di L. 60.000 per piu' branche
specialistiche contemporanee".
- L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 5 della legge
29 dicembre 1990, n. 407, recante "Disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993",
prevedeva che: "I limiti massimi di partecipazione alla
spesa sanitaria per le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio sono elevati a L. 40.000 per
prescrizioni contemporanee della stessa branca
specialistica ed a L. 80.000 per prescrizioni
contemporanee di piu' branche specialistiche". - Il testo
delle lettere a ), b ), c ) e d) del comma 4 dell'art. 19
della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988)", e' il seguente: "4. Le
specialita' medicinali, al momento dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, rilasciata con decreto del
Ministro della sanita', a partire dal 30 giugno 1988, sono
collocate nelle seguenti classi:
a) farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario
nazionale; b) farmaci che, per la loro particolare natura e
per le modalita' d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o
nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede
ambulatoriale, da parte dello specialista; c) farmaci di
automedicazione; d) altri farmaci non prescrivibili a
carico del Servizio sanitario nazionale".
- Il provvedimento CIP 2 ottobre 1990, n. 29, concerne
il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle
specialita' medicinali. - La direttiva CEE n. 87/22,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni nazionali
concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di
alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla
biotecnologia, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 15 del 17 gennaio 1987. - Il
comma 2 dell'art. 10 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463,
recante "Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini" prevede che:
"Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario
nazionale deve essre previsto apposito elenco di farmaci
destinati al trattamento delle situazioni patologiche di
urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi
condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga
durata, nonche' alle cure necessarie per assicurare la
sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non e'
dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco
i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono
indicati per sostanza o per categoria terapeutica, con
eventuale specificazione di limitazioni quantitative". -
Il comma 6 dell'art. 5 della gia' citata legge 29 dicembre
1990, n. 407, recante "Disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993",
prevede che: "La accertata prescrizione a carico di un
soggetto esente di una prestazione destinata ad un
assistito non esente comporta l'obbligo di segnalazione
all'autorita' giudiziaria. Fatti comunque salvi i
provvedimenti di natura penale in applicazione
dell'articolo 640 del codice penale, tale circostanza
comporta per l'assistito la decadenza dall'esenzione e per
il medico la sospensione del rapporto convenzionale per un
periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione e' comminata
a norma dell'art. 38 dell'accordo reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n.
289, previa contestazione degli addebiti e audizione del
medico interessato e comunque entro trenta giorni dalla
notifica della contestazione". - Il testo dell'art. 29
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)", e' il
seguente: "Art. 29. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in relazione agli obiettivi definiti con la programmazione
regionale e locale, nonche', se necessario, allo scopo di
garantire il pareggio dei bilanci delle unita' sanitarie
locali, possono prevedere:
a) la erogazione delle prestazioni di cui ai commi 1,
2 e 3 del precedente art. 28 in forma indiretta con
partecipazione alle spese anche differenziata per reddito;
b) maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione dei
cittadini al costo delle prestazioni, ferma restando
l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione
stessa in base a leggi nazionali; c) la temporanea
eliminazione dalle prestazioni erogate a carico del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 7 della
legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la
programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale
1986-1988, di una o piu' delle seguenti prestazioni:
prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale a
domicilio; prestazioni fisioterapiche oltre due cicli
nell'anno, salvo documentate forme croniche; prestazioni di
assistenza infermieristiche e ostetrica a domicilio;
prestazioni di ricovero ospedaliero in assistenza
indiretta, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3
della detta legge 23 ottobre 1985, n. 595. Le prestazioni
di cui sopra possono tuttavia essere erogate quali
prestazioni facoltative nel rispetto di quanto disposto dal
comma 7 dell'articolo 3 della stessa legge. 2. Tale
previsione va formulata, di regola, al momento della
ripartizione del fondo sanitario regionale alle unita'
sanitarie locali. 3. Restano ferme le disposizioni di cui
al comma 4 del precedente art. 28". - Il testo dell'art.
102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante
"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica", e' il seguente: "Art. 102 (Attivita'
assistenziale). - Il personale docente universitario, e i
ricercatori che esplicano attivita' assistenziale presso le
cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura
anche se gestiti direttamente dalle universita',
convenzionali ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 assumono per quanto concerne l'assistenza i
diritti e i doveri previsti per il personale di
corrispondente qualifica del ruolo regionale di
corrispondente qualifica del ruolo regionale in conformita'
ai criteri fissati nei successivi comma e secondo le
modalita' stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui
al citato art. 39. Dell'adempimento di tali doveri detto
personale risponde alle autorita' accademiche competenti in
relazione al loro stato giuridico. Al personale di cui al
precedente comma e' assicurata la equiparazione del
trattamento economico complessivo corrispondente a quello
del personale delle unita' sanitarie locali di pari
funzione, mansione ed anzianita' secondo le vigenti
disposizioni ai sensi dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 39 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, verra' anche fissato il
limite finanziario entro il quale comprendere le indennita'
di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Le corrispondenze
funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari
ed il personale medico del servizio sanitario nazionale,
previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come
segue: il professore ordinario e straordinario e'
equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;
il professore associato e' equiparato al medico
appartenente alla posizione intermedia; l'assistente
ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono
equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale.
In rapporto alla disponibilita' di posti vacanti nelle
strutture assistenziali a direzione universitaria previste
dalle convenzioni, di cui al precedente primo comma, ai
professori associati, agli assistenti ed ai ricercatori
possono essere attribuite ai fini assistenziali qualifiche
di livello immediatamente superiore a quelle indicate nel
precedente comma. L'attribuzione della qualifica superiore
e' deliberata annualmente dal rettore, su motivato conforme
parere espresso dal consiglio di facolta' sulla base del
curriculum formativo e professionale degli aspiranti
desunto dai titoli accademici didattici e scientifici -
comprendenti anche l'attivita' assistenziale - e
dell'anzianita' di ruolo. Nel caso in cui il servizio nella
qualifica superiore venga prestato senza che il personale
medico universitario sia in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme vigenti per il corrispondente
personale ospedaliero, il predetto servizio non e'
valutabile nei concorsi ospedalieri. L'affidamento delle
funzioni di cui ai precedenti commi deve comunque
rispettare l'afferenza ai raggruppamenti disciplinari
stabiliti dalla vigente normativa universitaria. Il
rapporto di lavoro dei professori universitari che svolgono
attivita' assistenziale puo' essere a tempo pieno o a tempo
definito secondo le disposizioni previste dall'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761 e fatto salvo quanto previsto dal precedente art.
11, comma quarto, lettera a), del presente decreto.
L'opzione e' reversibile in relazione a motivate esigenze
didattiche e di ricerca ed ha durata almeno biennale. La
opzione si esercita con le stesse modalita' previste nel
precedente art. 10. I ricercatori universitari di cui al
presente articolo, a seconda che prestino servizio per un
numero di ore globalmente considerato uguale a quello
previsto per il corrispondente personale delle unita'
sanitarie locali a tempo pieno o a tempo definito, hanno
diritto alla rispettiva integrazione del trattamento
economico secondo quanto previsto nel precedente secondo
comma". - Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, approva il
regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990
concernente il personale del comparto del Servizio
sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. Si
trascrive il testo dei relativi articoli 78, 116 e 117:
"Art. 78 (Organizzazione del lavoro). - 1. Al fine di
favorire il processo di riordino e riorganizzazione degli
enti del Servizio sanitario nazionale gia' avviato - nel
quadro della programmazione sanitaria nazionale prevista
dalla legge 25 ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge
8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, con il decreto del
Ministro della Sanita' 13 settembre 1988 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988, n. 225 ed, a
livello regionale, con le relative leggi di piano sanitario
ed atti di indirizzo, e' necessario, in attesa
dell'approvazione della legge di riforma del Servizio
sanitario nazionale, introdurre criteri di adeguamento
dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento
delle attivita' istituzionali. 2. Fermo restando il quadro
normativo di riferimento previsto dell'ordinamento vigente,
le esigenze delle strutture e servizi sanitari richiedono
una razionalizzazione dei modelli organizzativi delle
unita' operative ospedaliere ed extra-ospedaliere anche in
senso dipartimentale ed una diversa articolazione
funzionale delle varie professionalita' che concorrono nel
lavoro d'e'quipe all'erogazione delle prestazioni secondo
il grado di autonomia e responsabilita' di ciascuno dei
dipendenti medici e veterinari. 3. Al fine del
raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2,
gli enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e
sulla base delle disposizioni regionali in materia,
rideterminano le dotazioni organiche degli assistenti
medici e veterinari collaboratori, trasformando il 30% dei
relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale
intermedia. Ferma rimanendo la dotazione organica
complessiva, analoga trasformazione puo' riguardare i posti
di assistente medico e veterinario collaboratore resisi
vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento,
salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi
concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti
dalla predetta trasformazione e' disciplinata con decreto
del Ministro della Sanita' da emanarsi, ai sensi dell'art.
12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, entro e non oltre il 1 dicembre 1990. 4.
Gli enti, nella proposta di ampliamento o istituzione di
nuovi servizi nelle piante organiche provvisorie o defini-
tive, di norma si attengono al nuovo assetto della
organizzazione del lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Le
regioni e gli enti nell'ambito delle rispettive competenze,
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento, portano a termine, con le modalita' gia' de-
liberate a livello regionale e qualora non ultimate, le
procedure concorsuali per la copertura dei posti derivanti
dalla trasformazione delle dotazioni organiche, comunque
attuata ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
e, comunque, sono tenuti a verificare lo stato di
attuazione dell'art. 17 stesso, ai fini di una corretta
applicazione del principio della parita' aiuti-assistenti.
6. La trasformazione dei posti di assistente medico e
veterinario collaboratore prevista dal comma 3 riguarda
tutti i servizi sanitari e veterinari dell'ente e,
nell'ambito ospedaliero, e' aggiuntiva rispetto ai processi
di trasformazione di cui al comma 5. La percentuale
complessiva di cui al comma 3 e' articolata, con
compensazione dei resti, nel 5% per i veterinari, nel 5%
per i medici dei servizi extra ospedalieri e nel 20% per i
medici ospedalieri, tenuto conto, in tale caso, delle
attivita' assistenziali riconosciute come alta specialita'
ai sensi dell'art. 5 della legge 25 ottobre 1985, n. 595.
7. In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nella
presente fase di transizione, una diversa articolazione
funzionale della professionalita' medica e veterinaria si
pone come fattore indispensabile dell'avvio del processo di
trasformazione e di riordino dei servizi sanitari degli
enti, che si realizza anche attraverso una integrazione
delle attribuzioni proprie delle posizioni funzionali
iniziali ed intermedie del personale medico e veterinario
prevista dall'art. 63, commi terzo e quarto, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e
dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, per una migliore
aderenza alla realta' ed alle mutate esigenze
dell'organizzazione del lavoro". "Art. 116 (Qualificazione
professionale del personale medico e veterinario di
posizione intermedia). - 1. Ferme restando le competenze e
le attribuzioni del personale apicale di cui alle vigenti
disposizioni, nei confronti del personale medico e
veterinario di ruolo appartenente alla posizione funzionale
intermedia, al quale con atto formale dell'ente, previa
selezione, sia affidata la responsabilita' di un settore o
modulo organizzativo o funzionale all'interno
dell'organizzazione divisionale o dipartimentale - come
previsti nell'articolazione interna dei servizi
istituzionali dalla vigente legislazione nazionale o
regionale in materia - ovvero lo svolgimento di particolari
funzioni all'interno di strutture ospedaliere di alta
specializzazione di cui al decreto ministeriale previsto
dall'art. 5 della legge 25 ottobre 1985, n. 595, a
decorrere dal 1 dicembre 1990 l'indennita' medico
specialistica e' rideterminata in L. 3.360.000 annue lorde
per i medici a tempo pieno, nonche' per i veterinari che
non esercitano la libera attivita' professionale
extramuraria, ed in L. 2.520.000 annue lorde per i medici a
tempo definito, nonche' per i veterinari che esercitano la
libera professione extramuraria. L'indennita' di dirigenza
medica e', invece, rideterminata in L. 3.400.000. 2. Ai
fini di cui sopra, l'ente deve procedere entro il 31
ottobre 1990 alla preventiva ricognizione delle necessita'
organizzative indicate nel comma 1, ricomprendendovi anche
ogni analogo provvedimento organizzatorio in atto, previa
consultazione dell'organizzazioni sindacali mediche
maggiormente rappresentative. 3. L'individuazione delle
funzioni sopra descritte deve essere effettuata sulla base
delle reali esigenze di servizio ritenendosi funzionale con
l'organizzazione un rapporto medio complessivo pari al
doppio - per i medici e veterinari di posizione funzionale
intermedia dipendenti dall'unita' sanitaria locale - della
dotazione organica del personale di posizione funzionale
medico apicale, che non puo', comunque, superare il 50%
della dotazione organica complessiva dei posti di posizione
funzionale intermedia prevista nelle piante organiche
provvisorie o definitive dell'ente. Detta percentuale e'
calcolata tenendo conto anche della prevista trasformazione
ai sensi dell'art. 78, comma 3. 4. Alla selezione prevista
dal comma 1 sono ammessi i medici e veterinari di posizione
funzionale intermedia di ruolo in possesso di una
anzianita' di cinque anni di servizio nella posizione e di
specializzazione nella disciplina o in disciplina
strettamente connessa alle funzioni da affidare, ovvero di
un'anzianita' di sette anni di servizio nella posizione
funzionale intermedia o infine di un'anzianita' di tre anni
di servizio nella posizione medesima ed in possesso
dell'idoneita' primariale nella disciplina. La valutazione
per la selezione di cui al comma 1 avviene secondo i
criteri previsti dal decreto del Ministro della sanita' 30
gennaio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982), con
particolare riguardo, nel curriculum formativo e
professionale, ai titoli attinenti alla funzione da
ricoprire. La valutazione e' affidata ad un collegio
tecnico costituito da tre medici o veterinari di posizione
funzionale apicale, di cui uno della stessa disciplina del
personale medico o veterinario di posizione intermedia da
valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o
affine), prescelto dall'amministrazione, uno della
divisione o servizio interessato, in carenza del quale alla
designazione provvede l'ordine provinciale dei medici, ed
uno designato dalle organizzazioni sindacali mediche
maggiormente rappresentative. 5. Nella prima applicazione,
la decorrenza del beneficio di cui al comma 1 e' fissata al
1 dicembre 1990 per i dipendenti medici e veterinari
interessati in possesso dei requisiti richiesti alla
medesima data, ancorche' l'affidamento formale delle
funzioni previste dal comma 1 sia intervenuto
successivamente. 6. L'affidamento delle funzioni di cui al
comma 1 nelle successive applicazioni avviene nei limiti
della disponibilita' del contingente numerico individuato
nel comma 3, salvo che intervengano modifiche delle piante
organiche provvisorie o definitive, ai sensi delle
disposizioni richiamate nel comma 1, da effettuarsi secondo
le procedure previste dalle leggi vigenti". "Art. 117
(Qualificazione professionale del personale sanitario
medico-assistente e veterinario collaboratore). - 1. In
riferimento a quanto previsto dall'art. 78, comma 7, al
personale appartenente alla posizione funzionale di
assistente medico e di veterinario collaboratore di ruolo,
che abbia maturato una anzianita' di servizio complessiva
di anni 5, sono attribuite le indennita' medico-
specialistica e di dirigenza medica previste per le
posizioni funzionali intermedie dei rispettivi profili. La
progressione economica sulla indennita' medico-
specialistica continua a svilupparsi sull'importo iniziale
previsto per la posizione funzionale di assistente medico o
veterinario collaboratore. 2. Detto beneficio, a regime,
e' attribuito previo giudizio favorevole da formularsi,
entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti e
con decorrenza dalla stessa data, da parte di un collegio
tecnico costituito da due medici o veterinari di posizione
funzionale apicale ed uno di posizione funzionale interme-
dia, tra i quali uno appartenente alla stessa disciplina
del personale medico o veterinario di posizione iniziale da
valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o
affine), uno della divisione o servizio interessato ed uno
designato dalle Organizzazioni Sindacali mediche
maggiormente rappresentative. Detto giudizio deve essere
basato sulla valutazione della attivita' professionale, di
formazione e di studio svolta, nonche' sul livello di
qualificazione acquisito nell'arco del servizio prestato.
3. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di
cui al comma 1 e' fissata al 1 dicembre 1990 per i
dipendenti medici e veterinari interessati in possesso dei
requisiti richiesti alla medesima data, ancorche' il
giudizio favorevole sia intervenuto successivamente. 4. Ad
integrazione dell'art. 63, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e
dell'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, il personale medico e
veterinario indicato nel comma 1, una volta accertata la
conseguita formazione, acquisisce uno sviluppo di autonomia
professionale nel rispetto delle necessita' del lavoro di
gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal medico
appartenente alla posizione funzionale apicale". - Si
trascrive, nell'ordine, il testo dell'art. 7, dell'art. 41,
secondo comma, dell'art. 48 e dell'art. 69, primo comma,
lettere b), c) ed e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente "Istituzione del Servizio sanitario nazionale":
"Art. 7 (Funzioni delegate alle regioni). - E' delegato
alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive,
di cui al precedente art. 6, lettera b); b) l'attuazione
degli adempimenti disposti dall'autorita' sanitaria statale
ai sensi della lettera u) del precedente art. 6; c) i
controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego
dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose; d) il
controllo dell'idoneita' dei locali ed attrezzature per il
commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali
ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti; il controllo sulla radioattivita' ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei
prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e
la cosmesi.
Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e
vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie in base
ad un programma concordato con il Ministero della sanita'.
Il Ministero della sanita' provvede, se necessario, alla
costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di
vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non
ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze
particolari di profilassi e cura delle malattie infettive,
diffusive e parassitarie. Le regioni esercitano le
funzioni delegate di cui al presente articolo mediante sub-
delega ai comuni. In relazione alle funzioni esercitate
dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e
dagli uffici veterinari di confine, di porto e di
aeroporto, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti per ristrutturare e potenziare i relativi uffici
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) si procedera' ad una nuova distribuzione degli
uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di
nuovi uffici, in modo da attuare il piu' efficiente ed
ampio decentramento delle funzioni; b) in conseguenza,
saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti
previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C, e D, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, nonche' le dotazioni organiche dei ruoli delle
carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e
degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti
vacanti, concorsi a base regionale.
L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni
indicate nel quarto comma, in deroga all'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, si attua a partire dal 1 gennaio 1981". "Art. 41,
secondo comma. - Salva la vigilanza tecnico-sanitaria
spettante all'unita' sanitaria locale competente per
territorio, nulla e' innovato alla disciplina vigente per
quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge
dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al
nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della
XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed
in conformita', sentite le regioni interessate, per quanto
attiene all'assistenza ospedaliera, ai princi'pi di cui
alla presente legge". "Art. 48 (Personale a rapporto
convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e
normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale
e' garantita sull'intero territorio nazionale da
convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo,
le ragioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria.
La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per
la stipula degli accordi anzidetti e' costituita
rispettivamente: dai Ministri della sanita', del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro; da cinque
rappresentanti designati dalle regioni attraverso la
commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati
dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente
e' reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri. I competenti organi locali adottano entro 30
giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari
e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi
nazionali di cui al primo comma devono prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la
medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al
fine di determinare il numero dei medici generici e dei
pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni
unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera
scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i
criteri di formazione di elenchi unici per i medici
generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati
esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3)
l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con
rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la
disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del
rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche,
al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro
medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero
massimo degli assistiti per ciascun medico generico e
pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo
delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e
generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di
lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che
derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti
o delle ore; il divieto di esercizio della libera
professione nei confronti dei propri convenzionati; le
attivita' libero-professionali incompatibili con gli
impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in
aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di
servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in
relazione a particolari situazioni locali e per un tempo
determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla
unita' sanitarie locale; 6) l'incompatibilita' con
qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con
qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e
industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al
rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal
precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento
economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro
prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori
della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate
a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici
generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso
globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e
generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati
alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli
ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera
scelta potranno essere previste nell'interesse
dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le
forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati,
nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli
obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti
sanzioni, comprese la risoluzione del rapporto
convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione,
salvaguardando il principio della contestazione degli
addebiti e fissando la composizione di commissioni
paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione in
favore dei medici convenzionati residenti in zone
particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare
una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le
modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio
professionale dei medici convenzionati; 11) le modalita'
per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in
assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro
medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di
educazione sanitaria; 13) la collborazione dei medici, per
la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti
sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma
precedente, in quanto applicabili, si estendono alle
convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori
professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al
primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi
criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi',
ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di
riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti
privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano anche alle
convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie
locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28. E' nullo
qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo,
stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per
la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta'
degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di
stipulare convenzioni con ordini religiosi per
l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E'
altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli
appartenenti alle categorie di cui al presente articolo.
Gli atti adottati in contrasto con la presente norma
comportano la responsabilita' personale degli
amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali,
nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative
per la stipula degli accordi nazionali collettivi
riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo
consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere
deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi
affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi
professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che
saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono
altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i
comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si
siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali,
indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di
convenzione. In caso di grave inosservanza delle
disposizioni di cui al comma precedente, la regione
interessata provvede a farne denuncia al Ministro della
sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla
competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro
della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede
alla nomina di un commissario, scelto tra gli scritti
nell'albo professionale della provincia, per il compimento
degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema
previdenziale relativo alle categorie professionistiche
convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo
prevedono la determinazione della misura dei contributi
previdenziali e le modalita' del loro versamento dei fondi
di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289". "Art. 69 (Entrate
del fondo sanitario nazionale), primo comma, lettere b), c)
ed e). - A decorrere dal 1 gennaio 1979, in relazione a
quanto disposto negli articoli 51 e 52, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato:
a) (omissis); b) le somme gia' destinate in via
diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai
comuni e loro consorzi, nonche' da altri enti pubblici al
finanziamento delle funzioni esercitate in materia
sanitaria, in misura non inferiore a quelle accertate
nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento; c) i proventi
ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai
comuni per le unita' sanitarie locali; d) (omissis); e) i
proventi derivanti da attivita' a pagamento svolte dalle
unita' sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse
collegati, nonche' da recuperi, anche a titolo di rivalsa".
- Il comma 13 dell'art. 1 del D.L. 6 febbraio 1991, n.
35, recante "Norme sulla gestione transitoria delle unita'
sanitarie locali", prevede che: "Le disposizioni di cui al
presente decreto si estendono agli ospedali classificati
multizonali, con provvedimenti legislativi regionali, ai
sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
gia' con consiglio di amministrazione autonomo alla data di
entrata in vigore del presente decreto". L'art. 18 della
gia' citata legge n. 833/1978, soprarichiamato, e' cosi'
formulato: "Art. 18 (Presidi e servizi multizonali). - La
legge regionale individua, nell'ambito della programmazione
sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed
extra-ospedalieri che, per le finalita' specifiche
perseguite e per le caratteristiche tecniche e
specialistiche, svolgono attivita' prevalentemente rivolte
a territori la cui estensione includa piu' di una unita'
sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione. La
stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei
servizi di cui al precedente comma alla unita' sanitaria
locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme
particolari per definire:
a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di
tali presidi e servizi con quelli delle unita' sanitarie
locali interessate, attraverso idonee forme di
consultazione dei rispettivi organi di gestione; b) gli
indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le
procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad
accertarne l'efficienza operativa; c) la tenuta di uno
specifico conto di gestione allegato al conto di gestione
generale dell'unita' sanitaria locale competente per
territorio; d) la composizione dell'organo di gestione
dell'unita' sanitaria locale competente per territorio e la
sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche
esigenze della gestione".
- Il testo degli articoli 16, 17 e 18 del D.P.R. 31
luglio 1980, n. 617, concernente "Ordinamento, controllo e
finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833)", e' il seguente: "Art. 16. - Sono
soggette al controllo di legittimita' e di merito ai sensi
degli articoli seguenti, le deliberazioni degli istituti
con personalita' giuridica di diritto pubblico,
concernenti:
1) le modificazioni statutarie; 2) l'adozione e la
modificazione del regolamento organico del personale o
della relativa pianta organica nonche' degli altri
regolamenti; 3) l'approvazione del bilancio preventivo,
delle relative variazioni e del conto consuntivo; 4)
l'ordinamento dei servizi; 5) l'assunzione del personale,
compreso quello a termine; 6) le stipulazione di contratti
di ricerca e l'istituzione di borse di studio; 7) il
trattamento economico del personale; 8) le alienazioni e
gli acquisti immobiliari; 9) le transazioni; 10) le
convenzioni in materia di ricerca scientifica.
Art. 17. - Le deliberazioni indicate nell'articolo
precedente non sono esecutive fino all'espletamento del
procedimento di controllo; tuttavia, per ragioni di urgenza
o per particolari motivi da indicarsi nell'atto, il
consiglio di amministrazione puo' dichiararle, sotto la
propria responsabilita', provvisoriamente esecutive. Art.
18. - Sono sottoposte al controllo del Ministro della
sanita' la deliberazione di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), e
10) del precedente art. 16. Entro dieci giorni dalla loro
adozione gli istituti sono tenuti a trasmettere ai
Ministeri della sanita' e del tesoro copia autentica delle
delibere di cui al primo comma corredate dalla relativa
documentazione. Entro trenta giorni (ora quaranta giorni a
norma dell'art. 4, comma 8, della legge qui pubblicata,
n.d.r.) dalla data in cui le deliberazioni risultano
pervenute, il Ministro della sanita' le approva o le
restituisce all'istituto con motivati rilievi per il
riesame da parte del consiglio di amministrazione o con
richiesta di chiarimenti o di documenti. I rilievi sono
comunicati, per conoscenza, anche al presidente del
collegio dei revisori. Trascorso il termine di cui al
comma precedente senza che la delibera sia restituita
all'istituto, ovvero trascorso il medesimo termine dalla
data in cui sono pervenuti i chiarimenti o i documenti
richiesti o la nuova deliberazione senza che sia emanato il
provvedimento negativo di controllo, la deliberazione
diventa esecutiva. Il provvedimento negativo di controllo,
che deve essere motivato, impedisce l'efficacia delle
deliberazioni e fa venir meno fin dall'inizio gli effetti
di quello provvisoriamente esecutive". - Il testo
dell'ottavo e del nono comma dell'art. 6 della legge 29
marzo 1983, n. 93, concernente "Legge quadro sul pubblico
impiego", come sostituiti dall'art. 18 della legge 12
giugno 1990, n. 146, e' il seguente: "Il Consiglio dei
Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla
formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo
art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma
precedente sottopone alla Corte dei conti il contenuto
dell'accordo perche' ne verifichi la legittimita' ai sensi
del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di
quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di
pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di
accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei
Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine
di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed em-
anate con decreto del Presidente della Repubblica, previa
delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura e'
adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine
indicato. Nei quindici giorni successivi all'emanazione
del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma
precedente la Corte dei conti controlla la conformita' del
decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede
alla registrazione ai sensi del citato testo unico,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte
comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti
del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che
sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende
effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di
effetti". - Si trascrive, nell'ordine, il testo del comma
1 dell'art. 13 e del comma 1 dell'art. 19 del D.L. 28
dicembre 1989, n. 415, concernente "Norme urgenti in
materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo
Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie": "Art. 13,
comma 1. - Dall'anno 1990 si applicano le disposizioni sui
mutui degli enti locali di cui all'art. 22 del decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144". "Art. 19, comma 1. -
A decorrere dall'anno 1990 alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano le
assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario
nazionale sono ridotte, tenuto conto del livello delle
compartecipazioni ai tributi statali risultanti dai
rispettivi ordinamenti, del 20 per cento per la regione
Valle d'Aosta, e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, del 10 per cento per le regioni Sicilia e Friuli-
Venezia Giulia, e del 5 per cento per la regione Sardegna".
- Il comma 6 dell'art. 2 della legge 28 luglio 1989, n.
262, di conversione del D.L. 29 maggio 1989, n. 201,
recante: "Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno
della tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni
e servizi", prevede che: "Sono abrogate le disposizioni
introdotte dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 2
dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 1986, n. 11, e dall'art. 6, comma 26, del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48". Il
testo dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 688/1985 (Misure
urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi
delle ragionerie provinciali dello Stato) e' il seguente:
"9. I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base
alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei
confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o
di enti pubblici economici, sono ammessi alla
regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e
dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti
crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione
revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di
registro. Gli enti cessionari hanno facolta' di trasferire
i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a
conguaglio delle anticipazioni di cui all'art. 16 della
legge 12 agosto 1974, n. 370". Il testo dell'art. 6, comma
26, del D.L. n. 536/1987 (Fiscalizzazione degli oneri
sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,
interventi per settori in crisi e norme in materia di
organizzazione dell'INPS) e' il seguente: "26. Ferma
restando la validita' delle cessioni di credito effettuate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, fra i crediti di cui all'art. 1, comma 9, del
decreto-legge 2 dicembre 1985, n.688, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono
compresi quelli vantati nei confronti dell'amministrazione
finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od
altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si applica nel senso che i crediti ammessi a
cessione si debbono riferire a titolo originario al datore
di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da
parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a
conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di
accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a
quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della
cessione del credito dei datori di lavoro agli enti
previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla
notificazione della cessione del credito, l'amministrazione
debitrice deve comunicare se intende contestare il credito
o se lo riconosce". - Il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257,
concerne: "Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del
Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di
precedenti direttive in tema di formazione dei medici
specialistici, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre
1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)". - Il testo del
comma 2 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee (legge comunitaria per il 1990)", e' il seguente:
"2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a
norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per
l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in
lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e
successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di
parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento
che sara' annualmente integrato per i corrispondenti
importi mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello
stato di previsione dell'entrata delle risorse da
utilizzare come copertura". - Il testo dell'art. 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988)", e' il seguente: "Art. 20.
- 1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo
complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli
interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono
autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento
della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la
BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e
aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e
procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'. 2. Il
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici
di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e
di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio
decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i criteri generali per la programmazione degli interventi
che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di
massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero; b)
sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
elevato degrado strutturale; c) ristrutturazione del 30 per
cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e
funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate
misure di riadattamento; d) conservazione in efficienza del
restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalita'
e' ritenuta sufficiente; e) completamento della rete dei
presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali
diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in
sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle
lettere a), b), c); f) realizzazione di 140.000 posti in
strutture residenziali, per anziani che non possono essere
assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera
e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture,
di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri; g) adeguamento alle norme di
sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie; h)
potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con
particolare riferimento ai laboratori di igiene e
profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli
istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di
sanita' pubblica veterinaria; i) conservazione all'uso
pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da
ciascuna regione o provincia autonoma con propria
determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO). 4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE. 5. Entro sessanta
giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le
quote di mutuo che le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi.
Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al
comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al
comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo
complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000
miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988
e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
Le stesse regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano presentano in successione temporale i progetti
suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono
sottoposti al vaglio di conformita' del Ministero della
sanita', per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e
in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione
del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per
gli investimenti pubblici. 6. L'onere di ammortamento dei
mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e'
iscritto nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e
di lire 715 miliardi per l'anno 1990. 7. Il limite di eta'
per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario
nazionale e' elevato, per il personale laureato che
partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un
periodo di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 1988".