Art. 10.
              (Trasportatori di merci per via navigabile)
  1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti,
le  disposizioni  per  l'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio
87/540/CEE  relativa all'accesso alla professione di trasportatore di
merci per via navigabile  nel  settore  dei  trasporti  nazionali  ed
internazionali.
  2.  Le  persone  fisiche e le imprese con sede nel territorio degli
Stati membri della Comunita' europea  per  svolgere,  sul  territorio
nazionale, le attivita', anche di lavoro dipendente, di trasportatore
di  merci  per  via  navigabile nel settore dei trasporti nazionali o
internazionali, devono essere in possesso di requisiti  di  idoneita'
morale,  finanziaria  e  professionale equivalenti a quelli richiesti
alle persone fisiche ed  imprese  italiane,  comprovati  mediante  la
presentazione  della  documentazione  rilasciata  dalle  autorita' ed
organismi designati dagli altri Stati membri della Comunita' europea.
  3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base
delle comunicazioni da  parte  degli  Stati  membri  della  Comunita'
europea, le autorita' e gli organismi di cui al comma 2.
  4.  Con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 9,
commi 5 e 6, della legge 9 marzo  1989,  n.  86,  da  emanarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
saranno   armonizzate  le  procedure  necessarie  al  rilascio  delle
autorizzazioni per l'esercizio  dell'attivita'  di  trasportatore  di
merci per via navigabile.
 
          Nota all'art. 10:
            - La legge 9 marzo 1989, n. 86, e' stata pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 58 del 10
          marzo 1989. L'art.  9 recita:
            "Art.  9  (Competenze  delle  regioni  e  delle  province
          autonome).  - 1.   Le regioni a statuto speciale e le prov-
          ince autonome di Trento e  di  Bolzano,  nelle  materie  di
          competenza  esclusiva,  possono  dare  immediata attuazione
          alle direttive comunitarie.
            2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e  le  province
          autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  nelle  materie  di
          competenza  concorrente,  possono  dare   attuazione   alle
          direttive  dopo  l'entrata  in  vigore  della  prima  legge
          comunitaria successiva alla notifica della direttiva.
            3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia
          attuazione a direttive in materia di  competenza  regionale
          indica  quali disposizioni di principio non sono derogabili
          dalla  legge  regionale  sopravvenuta  e  prevalgono  sulle
          contrarie  disposizioni  eventualmente  gia'  emanate dagli
          organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le
          regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome si
          adeguano  alla  legge  dello   Stato   nei   limiti   della
          Costituzione e dei rispettivi statuti.
            4.  In  mancanza  degli  atti  normativi  della  regione,
          previsti nei  commi  1,  2  e  3,  si  applicano  tutte  le
          disposizioni   dettate  per  l'adempimento  degli  obblighi
          comunitari della legge dello Stato ovvero  dal  regolamento
          di cui all'art. 4.
            5.   La  funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita' amministrative delle regioni, nelle  materie  cui
          hanno   riguardo   le  direttive  attiene  ad  esigenze  di
          carattere unitario, anche  in  riferimento  agli  obiettivi
          della  programmazione  economica  ed agli impegni derivanti
          dagli obblighi internazionali.
            6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge  o  con
          atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o,
          sulla  base  della  legge  comunitaria,  con il regolamento
          preveduto  dall'art.  4,  la  funzione   di   indirizzo   e
          coordinamento  di  cui  al  comma  5 e' esercitata mediante
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, o del Ministro per
          il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa  con
          i Ministri competenti".