Art. 11.
           (Formazione professionale di conducenti di veicoli
              che trasportano merci pericolose su strada)
  1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti,
le  disposizioni  per  l'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio
89/684/CEE,   relativa   alla   formazione  professionale  di  taluni
conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.
  2. Il certificato di formazione professionale per i  conducenti  di
cui  al comma 1 puo' essere conseguito soltanto da coloro che sono in
possesso di patente di guida in corso di validita' della categoria  B
o superiore.
  3.   Per  la  violazione  delle  disposizioni  che  disciplinano  i
trasporti di cui al comma 1, si  applicano  gli  articoli  80,  commi
undicesimo  e  dodicesimo, e 80-bis del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
  4. Nel caso di guida di un veicolo adibito al  trasporto  di  merci
pericolose  su  strada senza certificato di formazione professionale,
pur avendo il conducente superato con esito  favorevole  il  relativo
esame  di  idoneita',  si applicano le disposizioni dell'articolo 80,
quattordicesimo comma, del citato testo unico approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.
  5.  Nel  caso  di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci
pericolose su strada con un certificato di  formazione  professionale
scaduto  di validita', si applicano le disposizioni dell'articolo 88,
commi sesto e settimo, del citato testo unico approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.
  6.  Nel  caso  di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci
pericolose su strada da parte di un conducente che non ha con se'  il
certificato di formazione professionale, si applicano le disposizioni
dell'articolo  90  del  citato  testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.
  7. Per l'accertamento delle violazioni e  per  la  devoluzione  del
provento delle condanne a pene pecunarie si osservano le disposizioni
contenute  nel titolo IX del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.
  8.  Gli  uffici  provinciali  della  motorizzazione  civile  e  dei
trasporti in concessione possono disporre in qualsiasi momento, ed in
particolare  qualora  sorgano  dubbi  sull'effettiva  persistenza dei
requisiti  di  idoneita'  tecnica,  la  revisione   del   certificato
professionale  secondo le modalita' che saranno stabilite con succes-
sive  disposizioni  della  direzione  generale  della  motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione.
  9.   Il   certificato   di   formazione  professionale  e'  sospeso
dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei  trasporti
in  concessione  che  lo  ha  rilasciato  qualora  il titolare non si
presenti alla revisione disposta ai sensi del comma 8.
  10.  Il  certificato  di  formazione  professionale   e'   revocato
dall'ufficio  provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione che lo ha rilasciato qualora il titolare non sia  piu'
in possesso dei requisiti di idoneita' tecnica.
  11. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono definitivi.
  12.  In caso di ritiro del certificato di formazione professionale,
lo stesso e' inviato dall'organo accertante  all'ufficio  provinciale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui
il titolare del certificato stesso chiede la conferma di validita' o,
in  mancanza,  presso  l'ufficio  che  lo  ha  rilasciato. In caso di
revoca, il  certificato  e'  inviato  all'ufficio  provinciale  della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione  che ne ha
effettuato il rilascio.
 
          Note all'art. 11:
            - La direttiva CEE n. 89/684 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 398 del 30
          dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.   18 del  5  marzo  1990,  2a  serie
          speciale.
            -  Il  D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e' stato pubblicato
          nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.  147 del 23 giugno 1959. L'art. 80
          recita:
            "Art.  80  (Patente   e   certificato   di   abilitazione
          professionale per la guida di autoveicoli e motoveicoli). -
          Non  si  possono  guidare  autoveicoli  o motoveicoli senza
          avere conseguito  la  patente  di  guida  rilasciata  dalla
          prefettura  nella  cui circoscrizione e' compreso il comune
          di residenza del richiedente.
            Le patenti di guida conformi al modello comunitario  sono
          distinte  nelle  seguenti categorie e consentono di guidare
          su strada i veicoli delle categorie di veicoli:
            A - motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg o di  massa
          complessiva sino a 1300 kg;
            B  -  motoveicoli,  esclusi  i  motocicli; autoveicoli di
          massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il  cui
          numero  di  posti  a sedere, escluso quello del conducente,
          non e' superiore a otto, anche se  trainanti  un  rimorchio
          leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto
          del  veicolo trainante e non comporti una massa complessiva
          totale a pieno carico per i due  veicoli  superiore  a  3,5
          tonnellate;
            C  -  autoveicoli,  esclusi  quelli della categoria D, di
          massa  complessiva  a  pieno   carico   superiore   a   3,5
          tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;
            D  -  autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto
          di persone il cui numero di posti a sedere, escluso  quello
          del  conducente, e' superiore a otto, anche se trainanti un
          rimorchio leggero;
            E - autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D, per
          ciascuna  delle  quali  il conducente sia abilitato, quando
          trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in
          ciascuna  delle  precedenti  categorie;  autoarticolati   e
          autosnodati  destinati  al  trasporto di persone purche' il
          conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D;
          altri autosnodati purche' il conducente sia  abilitato  per
          autoveicoli della categoria C.
            I  rimorchi  leggeri  sono  quelli  di peso complessivo a
          pieno carico fino a 7,5 quintali.
            I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu'
          minorazioni, possono attenere la patente per motoveicoli ed
          autoveicoli delle categorie A, B e  C  speciali,  anche  se
          trainanti  un  rimorchio  leggero.  Le  patenti speciali di
          categoria C possono essere limitate alla guida  di  veicoli
          di   particolari   tipi   e  caratteristiche  in  relazione
          all'esito  degli  accertamenti  di  cui  al   terzo   comma
          dell'art.  81. Le limitazioni devono essere riportate sulla
          patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi  sia
          prescritta  e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul
          veicolo. Essi non possono comunque  guidare  i  veicoli  in
          servizio  da  piazza  o  di  noleggio  con  conducente  per
          trasporto  di  persone  o  in   servizio   di   linea,   le
          autoambulanze,  nonche'  i  veicoli adibiti al trasporto di
          merci pericolose ovvero al trasporto di piu'  otto  persone
          oltre il conducente.
            Possono  essere abilitati alla guida di autoveicoli delle
          categorie  C  e  D  solo  coloro  che  gia'  lo  siano  per
          autoveicoli    e    motoveicoli    della    categoria    B,
          rispettivamente da sei e da dodici mesi.
            La validita' della patente puo'  essere  estesa  da  ogni
          prefettura,  previo  accertamento  dei  requisiti  fisici e
          psichici ed esame integrativo, a categorie di  veicoli  di-
          verse.
            Con  decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le
          modalita'  per  l'accertamento  di  tali  requisiti  e  per
          l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli
          autoveicoli   di  cui  al  comma  precedente.  Con  decreto
          interministeriale dei Ministri dei trasporti e dell'interno
          sono altresi' stabilite le norme necessarie per  evitare  i
          rischi di falsificazioni delle patenti di guida.
            I  titolari  di patente di categoria A, B, C, per guidare
          motocarrozzette o autovetture, i servizi  da  piazza  o  di
          noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria
          C  e  C-E  di  eta'  inferiore  agli  anni  21, per guidare
          autoveicoli adibiti al trasporto di cose di  cui  al  comma
          primo,  lettera  f)  dell'art. 79; i titolari di patente di
          categoria  D  e  D-E  per  guidare  autobus,  autotreni  ed
          autosnodati  adibiti al trasporto di persone in servizio di
          linea o di noleggio con conducente o per  il  trasporto  di
          scolari  debbono  conseguire un certificato di abilitazione
          professionale  rilasciato  dal  competente  ufficio   della
          motorizzazione  civile.  Tale  certificato  non puo' essere
          rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici.
            Con  decreto  del  Ministro per i trasporti e l'aviazione
          civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento  CEE
          n.  543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalita' e i
          programmi  di  esame  per  il  conseguimento  del  suddetto
          certificato di abilitazione professionale.
            Il  titolare  di  patente  di  guida deve, nel termine di
          trenta  giorni,  comunicare  alla  prefettura,  nella   cui
          circoscrizione   si   trova  il  comune  di  residenza,  il
          trasferimento di residenza da uno ad un altro comune  o  il
          cambiamento  di  abitazione nell'ambito dello stesso comune
          esibendo la patente per farvi annotare il mutamento.
            Chiunque,  avendo  la  materiale  disponibilita'  di   un
          veicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non
          siano  munite  della  patente di guida o del certificato di
          abilitazione professionale, se prescritto,  e'  punito  con
          l'arresto   fino  a  tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire
          venticinquemila a lire centomila.
            Chiunque guida autoveicoli  o  motoveicoli  senza  essere
          munito   della  patente  di  guida  o  del  certificato  di
          abilitazione professionale, quando  prescritto,  e'  punito
          con  l'arresto  da  tre  a sei mesi e con l'ammenda da lire
          venticinquemila a lire centomila.
            La pena di cui al precedente comma e' ridotta di un terzo
          per chi guida motoveicoli della categoria A.
            Chiunque pur avendo  sostenuto  con  esito  favorevole  i
          prescritti  esami di cui al successivo art. 85, guida senza
          essere munito della  patente  di  guida  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa  del pagamento della somma da lire
          quattromila a lire diecimila.
            Il titolare di patente di guida che omette di  comunicare
          il trasferimento di residenza o il cambio di abitazione nel
          termine  stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento  della  somma  da  lire  quattromila  a  lire
          diecimila.
            La  patente  e'  ritirata  immediatamente  da chi accerta
          l'infrazione,  e'  inviata  alla   prefettura   nella   cui
          circoscrizione  si  trovi  il  comune  di  residenza  ed e'
          restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa".
            - L'art. 80-bis recita:
            "Art. 80-bis (Confisca e sequestro del veicolo). - Con la
          sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al
          quattordicesimo comma dell'articolo precedente  il  giudice
          ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a
          persona estranea al reato.
            L'autorita'   giudiziaria   competente   e,  in  caso  di
          flagranza, anche gli ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia
          giudiziari  devono  procedere  al  sequestro  del  veicolo,
          osservando le norme sulla istruzione formale".
            - L'art. 88 recita:
            "Art. 88 (Durata e conferma della validita' della patente
          di  guida).  -  Le  patenti  di  guida  per  autoveicoli  e
          motoveicoli  delle categorie A e B sono valide per anni 10;
          qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo
          anno di eta' sono valide per cinque anni.
            La  patente  di guida per autoveicoli e motoveicoli delle
          categorie A, B speciali rilasciata a  mutilati  e  minorati
          fisici  e quella per autoveicoli delle categorie C e D sono
          valide per cinque anni.
          Il  Ministro  dei  trasporti,  con  propri  decreti,   puo'
          stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate
          categorie  di  patenti  anche in relazione all'uso cui sono
          destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o  ai
          loro requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali,
          determinando  altresi' in quali casi debba addivenirsi alla
          sostituzione della patente.
            L'accertamento delle  condizioni  previste  all'art.  81,
          terzo   comma,   per  la  guida  dei  motoveicoli  e  degli
          autoveicoli di cui al  settimo  comma  dell'art.  80,  deve
          essere effettuato ogni due anni.
            Detto  accertamento biennale dovra' effettuarsi anche nei
          confronti di coloro che abbiano superato i 65 anni di  eta'
          ed  abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture
          in servizio da piazza,  autocarri  di  peso  complessivo  a
          pieno   carico   superiore   a   35   quintali,  autotreni,
          autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di  cose,
          il  cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a
          200 quintali, macchine operatrici.
            La validita' della patente puo' essere confermata da ogni
          prefettura; a tal fine occorre  presentare  un  certificato
          medico,  di  data  non anteriore a tre mesi e rilasciato da
          uno dei sanitari indicati nell'art. 81,  primo  comma,  dal
          quale  risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti
          fisici o psichici  prescritti.    Nel  caso  dell'art.  80,
          quarto  e  settimo  comma,  la  visita  e' effettuata dalla
          commissione di cui all'art. 81, terzo comma.
            Chiunque guida con patente la cui validita'  sia  scaduta
          e'  punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
          lire diecimila a lire quarantamila.
            La patente e' ritirata immediatamente da chi  accerta  la
          contravvenzione  ed  e'  inviata  alla prefettura presso la
          quale il titolare dichiara di voler chiedere la conferma di
          validita'".
            - L'art. 90 recita:
            "Art.  90  (Possesso  del  documento  necessario  per  la
          guida).  - Il conducente di ciclomotori, deve avere con se'
          un documento dal quale possa rilevarsi l'eta'.
            Il conducente di altri veicoli a motore  deve  avere  con
          se'   la   patente   di   guida   o   l'autorizzazione  per
          l'esercitazione.
            Chiunque viola le disposizioni del presente  articolo  e'
          punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila".
            - Il titolo IX cosi' dispone:
                                  "TITOLO IX
                    POLIZIA STRADALE E DISPOSIZIONI PENALI
                           Capo I - POLIZIA STRADALE
            Art.  136  (Servizi di polizia stradale). - Costituiscono
          servizi di polizia stradale:
            a)  la  prevenzione e l'accertamento dei reati in materia
          di circolazione stradale;
            b)  le  rilevazioni  tecniche  relative  agli   incidenti
          stradali ai fini giudiziari;
            c)  la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti
          a regolare il traffico;
            d) la scorta per la sicurezza della circolazione.
            Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle
          operazioni  di  soccorso  automobilistico  e  stradale   in
          genere.
            Ai  servizi  di  polizia  stradale  provvede il Ministero
          dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni  per  quanto
          concerne i centri abitati.
            Art.  137 (Espletamento dei servizi di polizia stradale).
          - L'espletamento dei servizi di polizia  stradale  previsti
          dall'art.    136 spetta, in via principale, agli ufficiali,
          sottufficiali, graduati e guardie della specialita' polizia
          stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
            L'espletamento dei servizi di polizia  stradale  previsti
          dall'art.  130, comma primo, lettera a) spetta inoltre:
            a)  ai  funzionari  dell'Azienda nazionale autonoma delle
          strade  statali,  dell'ispettorato  della  viabilita'   del
          Ministero   dei   lavori   pubblici,   del   genio  civile,
          dell'Ispettorato generale della motorizzazione  civile,  ai
          funzionari  del  Ministero dell'interno addetti al servizio
          di polizia stradale nonche' a quelli degli  uffici  tecnici
          delle province e dei comuni;
            b)  agli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria
          indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice
          di procedura penale ed agli ufficiali e  sottufficiali  dei
          Corpi   di  polizia  municipale,  costituiti  in  forza  di
          regolamenti approvati dal Ministero dell'interno;
            c) agli agenti giurati dello Stato, delle province e  dei
          comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere
          stradale.
            L'espletamento  dei  servizi di polizia stradale previsti
          dall'art.  136, comma primo, lettere b), c)  e  d),  spetta
          inoltre agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia
          municipale  indicati  nel  comma  secondo,  lettera b), del
          presente articolo.
            Con decreto del Ministro per l'interno  di  concerto  con
          quelli per i lavori pubblici e per i trasporti e' stabilito
          il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari
          cui  spetta  la  prevenzione  e l'accertamento dei reati in
          materia di circolazione stradale.
                         Capo II - DISPOSIZIONI PENALI
            Art. 138 (Pagamento in  misura  ridotta).  -  1.  Per  le
          violazioni alle presenti norme per le quali e' stabilita la
          sola  sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore e'
          ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione
          una somma pari ad un quarto del massimo stabilito.
            2. Il trasgressore, qualora  sia  pedone,  conducente  di
          animali o di veicoli non a motore nelle violazioni previste
          dalle  presenti  norme  per  le  quali e' stabilita la sola
          sanzione amministrativa pecuniaria fino a  lire  diecimila,
          ventimila,    quarantamila,    cinquantamila,    centomila,
          duecentomila  e   trecentomila,   e'   ammesso   a   pagare
          immediatamente   a  chi  accerta  la  violazione  la  somma
          rispettivamente di lire duemila,  quattromila,  cinquemila,
          diecimila, ventimila, venticinquemila e trentamila.
            3.  Qualora,  per  qualsiasi  motivo,  il  pagamento  non
          avvenga immediatamente,  il  trasgressore  puo'  provvedere
          anche a mezzo di versamento in conto corrente postale entro
          sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, presso
          l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato.
            4.  Il  pagamento  previsto  dai  commi precedenti non e'
          ammesso  quando  il  trasgressore  non  abbia   ottemperato
          all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di
          veicolo  a motore, si sia rifiutato di esibire il documento
          di circolazione, la patente  di  guida  o  qualsiasi  altro
          documento che, ai sensi delle norme stesse, debba avere con
          se'.  In tali casi il verbale di accertamento sara' inviato
          immediatamente  al  prefetto  che   procedera'   ai   sensi
          dell'art.  18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
            5.  L'importo  delle somme dovute ai sensi dei precedenti
          commi e' arrotondato, ove occorre,  alle  cinquecento  lire
          superiori.
            6. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'art.
          8  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito delle
          aree pedonali urbane e nelle zone a  traffico  limitato  il
          trasgressore  ai  divieti  di  accesso e agli altri singoli
          obblighi, divieti o  limitazioni  disposti,  soggiace  alla
          sanzione prevista per ogni singola violazione commessa.
            Art.  139  (Provento delle oblazioni e delle condanne). -
          Il  provento  delle  oblazioni  e  delle  condanne  a  pene
          pecuniarie e' devoluto per intero allo Stato se trattisi di
          contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali.
            Per le contravvenzioni accertate su strade non statali e'
          devoluto    interamente   allo   Stato   se   trattisi   di
          contravvenzioni alle  presenti  norme  accertate  dai  suoi
          funzionari,  ufficiali  ed  agenti;  e' devoluto per intero
          rispettivamente alle province od ai comuni se  trattisi  di
          contravvenzioni   alle   presenti   norme   accertate   dai
          funzionari,  ufficiali  ed  agenti  delle  province  e  dei
          comuni.
            Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici,  di  concerto col
          Ministro per il tesoro, determina ogni anno quale parte dei
          proventi,  spettanti  allo  Stato   a   norma   dei   commi
          precedenti,  possa  essere destinata a studi ed esperimenti
          per  il  miglioramento  della  segnaletica  stradale,  alla
          educazione  stradale  e  alla propaganda per la prevenzione
          degli incidenti stradali,  nonche'  all'assistenza  e  alla
          previdenza della polizia stradale, dei funzionari ufficiali
          ed  agenti  di  cui all'art.   137. Le province ed i comuni
          determinano ogni anno,  con  deliberazione  dei  rispettivi
          consigli,  quale  parte  del provento spettante ad essi, ai
          sensi del secondo comma del presente articolo, possa essere
          destinata  alla  segnaletica  stradale   e   all'educazione
          stradale.
            Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad introdurre
          con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato  di
          previsione  dell'entrata  e nello stato di previsione della
          spesa del Ministero dei lavori pubblici nonche' negli stati
          di  previsione  dell'entrata  e  della  spesa  dell'Azienda
          nazionale autonoma delle strade statali.
            Art.  140  (Contestazione  delle  contravvenzioni).  - La
          contravvenzione   deve   essere,   in   quanto   possibile,
          immediatamente contestata al contravventore.
            Salvo   il   caso   che   il   contravventore   addivenga
          immediatamente alla oblazione, dell'avvenuta  contestazione
          deve   essere   redatto   un   sommario  processo  verbale,
          contenente anche le  dichiarazioni  che  il  contravventore
          chiede che vi siano inserite. Copia del detto processo deve
          essere consegnata al contravventore.
            Art. 141 (Notificazione delle contravvenzioni). - Qualora
          la  violazione  non  possa essere immediatamente contestata
          debbono essere notificati  gli  estremi  entro  150  giorni
          dall'accertamento  al trasgressore o, quando questi non sia
          identificato e si  tratti  di  violazione  commessa  da  un
          conducente   di   veicolo  a  motore  munito  di  targa  di
          riconoscimento,   all'intestatario   del    documento    di
          circolazione  del  veicolo  o  al  proprietario del veicolo
          stesso che risulti  al  pubblico  registro  automobilistico
          alla  data  dell'accertamento.  La notificazione effettuata
          entro il predetto termine ad uno dei soggetti indicati  non
          estingue  l'obbligazione  di  pagare la somma dovuta per la
          violazione  nei  confronti  dell'effettivo  trasgressore  o
          proprietario  del veicolo alla data dell'accertamento della
          violazione.
            Alla notificazione si provvede a mezzo di  un  agente  di
          polizia giudiziaria, di un messo comunale o della posta.
            Quando  si  provvede  a mezzo della posta si applicano le
          norme in vigore per la notificazione degli atti  giudiziari
          in  materia  penale,  sostituito  all'ufficiale giudiziario
          l'ufficio  al  quale  appartiene  chi   ha   accertato   la
          contravvenzione.
            Dalla  notificazione  decorrono  per  il contravventore i
          termini  previsti  dai  commi  secondo,  terzo   e   quarto
          dell'art.  138 per effettuare l'oblazione. Entro gli stessi
          termini la  persona  alla  quale  e'  stato  notificato  il
          rapporto  puo'  chiedere all'ufficio che siano inserite nel
          rapporto stesso le proprie dichiarazioni.
            Salvo, comunque, il disposto  dell'art.  162  del  codice
          penale,  la  notificazione  non  e'  obbligatoria quando la
          contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile di
          ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia.
            Le spese di notificazione  fanno  parte  delle  spese  di
          procedimento ai sensi dell'art. 162 del codice penale.
            Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando
          siano  fatte  alla  residenza  o domicilio risultanti dalla
          carta di circolazione o dai registri di immatricolazione  o
          dal pubblico registro automobilistico, ovvero dalla patente
          di guida del conducente.
            Art.  142  (Ricorso  e  rapporto  al  prefetto).  - 1. Il
          trasgressore    nel    termine    di    sessanta     giorni
          dall'accertamento  o  dalla notificazione della violazione,
          puo' proporre ricorso al prefetto del luogo della  commessa
          violazione,  da  presentarsi  allo stesso ufficio o comando
          cui appartiene l'organo accertatore.
            2. Il responsabile dell'ufficio o del comando e' tenuto a
          trasmettere  entro   quindici   giorni   dal   deposito   o
          ricevimento  del  ricorso  gli  atti  al prefetto con prova
          delle eseguite contestazioni o notificazioni  nonche'  ogni
          altro  elemento  utile  alla  determinazione dell'illecito,
          anche se fornito dal trasgressore.
            3. Il prefetto procedera' ai  sensi  dell'art.  18  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689.
            4.  Contro  l'ordinanza  di  ingiunzione del prefetto, il
          trasgressore puo' proporre opposizione ai  sensi  dell'art.
          22  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689. Il relativo
          giudizio e' disciplinato dall'art. 23 della stessa legge.
            5.   Qualora   nel    termine    di    sessanta    giorni
          dall'accertamento  o  dalla  notificazione della violazione
          non sia stato  proposto  ricorso  e  non  sia  avvenuto  il
          pagamento  in misura ridotta non si applica la norma di cui
          al primo e al secondo comma dell'art.  17  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.
            Art.  142-bis  (Riscossione  dei  proventi delle sanzioni
          pecuniarie).   - 1. Il sommario  processo  verbale  per  il
          quale  non  sia  stato  effettuato  il  pagamento  previsto
          dall'art. 138 e non sia stato presentato  ricorso  a  norma
          dell'art.  142,  primo  comma, costituisce titolo esecutivo
          per la somma pari alla meta'  del  massimo  della  sanzione
          pecuniaria edittale.
            2.  I  ruoli di cui all'art. 27, primo comma, della legge
          24 novembre 1981, n. 689, sono preparati e trasmessi  dalla
          provincia e dal comune all'intendente di finanza competente
          e  dagli organi dello Stato all'intendente di finanza della
          provincia  in  cui  si  trovano  il  comando  e   l'ufficio
          dell'organo accertatore.
            3.  L'intendente di finanza da' in carico all'esattore il
          ruolo per la riscossione in unica soluzione.
            4. Si applicano i commi terzo, quarto,  quinto,  sesto  e
          settimo  dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
          in quanto compatibili.
            Art. 143 (Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria). - 1.
          Per le violazioni costituenti reati ai  sensi  delle  norme
          del  presente  testo  unico il rapporto viene presentato al
          pretore  con  la  prova  delle  eseguite  contestazioni   o
          notificazioni.
            2. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel
          termine  prescritto  dall'art.  141  il  pretore  pronuncia
          sentenza di non doversi procedere.
            Il  pretore,  quando  in  seguito all'esame degli atti ed
          alle  investigazioni  che  reputa  necessarie,  ritenga  di
          infliggere   soltanto   la   pena  dell'ammenda,  pronuncia
          condanna  mediante  decreto  penale  senza   procedere   al
          dibattimento,  salvi  i  casi  previsti  dalla  legge.   E'
          ammessa  ove  possibile  l'oblazione  ai  sensi   dell'art.
          162-bis del codice penale".