Art. 12.
       (Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie
                   in materia di appalti e forniture)
  1. Nei casi in cui la Commissione delle Comunita' europee si avvale
della   procedura   prevista  dall'articolo  3  della  direttiva  del
Consiglio 89/665/CEE per la correzione di  una  violazione  chiara  e
manifesta  delle  disposizioni comunitarie in materia di appalti o di
forniture commessa in una procedura  di  aggiudicazione  disciplinata
dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
  2.  La  contestazione della Commissione, non appena notificata allo
Stato, e' sottoposta all'esame di un Comitato  tecnico-consultivo  da
istituirsi,  nell'ambito  della  Commissione  di  cui all'articolo 19
della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro  per  il
coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti
del  Dipartimento  per il coordinamento delle politiche comunitarie e
dei Ministeri del tesoro, dei lavori  pubblici,  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  nonche' del Ministero interessato in
relazione all'oggetto dell'affare.
  3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque  giorni  dalla  ricevuta
notificazione,  trasmette  al  Comitato  gli  elementi  utili  per la
valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del
Comitato.
  4. Il Comitato tecnico-consultivo  riferisce  al  Ministro  per  il
coordinamento   delle   politiche   comunitarie,  che  provvede  alla
formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa
con il Ministro  competente  se  l'autorita'  aggiudicatrice  e'  una
amministrazione centrale dello Stato.
  5.  Se  la  risposta  prevede  la  necessita'  di  adottare  misure
correttive e l'autorita' aggiudicatrice e' un ente  pubblico  diverso
dallo  Stato,  il  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del  Consiglio
dei  ministri  con valore di proposta ai sensi dell'articolo 12 della
legge 9 marzo 1989, n. 86.
 
          Note all'art. 12:
            - La direttiva CEE n. 89/665 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 395 del 30
          dicembre 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.  16  del 26 febbraio 1990 2a serie
          speciale.
            - La direttiva CEE n. 71/305 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 185 del 18
          agosto 1971.
            -  La  direttiva  CEE  n. 77/62 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 13  del  15
          gennaio 1977.
            -  La  legge  16 aprile 1987, n. 183, e' stata pubblicata
          nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.  109 del 13 maggio 1987. L'art. 19
          recita:
            "Art. 19 (Commissione per il recepimento delle  normative
          comunitarie).  -  1.  Al  fine  di  favorire  il  sollecito
          recepimento delle normative comunitarie e'  autorizzata  la
          costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per
          il  coordinamento  delle  politiche comunitarie, formata da
          funzionari del Dipartimento stesso e delle  amministrazioni
          dello Stato interessate e da un magistrato del Consiglio di
          Stato,   nominati   con   decreto   del   Ministro  per  il
          coordinamento delle politiche comunitarie.
            2. Al personale chiamato a far parte della commissione di
          cui al comma I sara' corrisposto un compenso da  stabilirsi
          con   decreto  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro.
            3. Al relativo onere si fara' fronte con uno stanziamento
          di  lire  60  milioni  sul  capitolo  6921  dello  stato di
          previsione della spesa della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri  -  rubrica  37, per l'esercizio finanziario 1987,
          mediante corrispondente riduzione della dotazione  iscritta
          al capitolo 6942 della rubrica stessa".
            -  La legge 9 marzo 1989, n. 86 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58  del  10
          marzo 1989. L'art.  12 recita:
            "Art.  12  (Inadempimenti  degli  enti pubblici). - 1. Se
          l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 1,
          comma 1, dipende da inattivita' di un ente pubblico diverso
          dallo Stato, da una regione o da una provincia autonoma, il
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  per il coordinamento delle politiche comunitarie,
          di concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia  ed
          acquisite  le  osservazioni dall'ente interessato, emana le
          direttive  necessarie,  assegnando  all'ente  medesimo   un
          termine per provvedere.
            2. Perdurando l'inattivita' oltre il termine predetto, il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  conferisce ad un
          commissario i poteri per provvedere in  sostituzione  degli
          organi dell'ente".