Art. 13.
             (Violazioni del diritto comunitario in materia
                        di appalti e forniture)
  1. I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti
in  violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici
di  lavori  o  di  forniture  o  delle  relative  norme  interne   di
recepimento  possono  chiedere  all'Amministrazione aggiudicatrice il
risarcimento del danno.
  2. La domanda di risarcimento e'  proponibile  dinanzi  al  giudice
ordinario  da  chi  ha  ottenuto  l'annullamento dell'atto lesivo con
sentenza del giudice amministrativo.
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  sono
imputati  ad apposito capitolo da istituire "per memoria" nello stato
di  previsione  del  Ministro  del  tesoro,  alla  cui  dotazione  si
provvede,  in  considerazione  della  natura  della  spesa,  mediante
prelevamento dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  obbligatorie  e
d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.