Art. 14.
       (Appalti e forniture nei settori dell'erogazione di acqua
         e di energia, del trasporto e delle telecomunicazioni:
                           criteri di delega)
  1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio 90/531/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  a) individuare le attivita' oggetto della direttiva, definendone  i
settori,  anche  con  riguardo  agli ambiti oggettivi di applicazione
delle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE;
  b) individuare i soggetti  pubblici  e  privati  destinatari  della
direttiva,  in  particolare  applicando  la  definizione  di  impresa
pubblica  contenuta  nella  direttiva  al   sistema   imprenditoriale
pubblico italiano;
  c)  specificare,  a  seconda  dei casi, le norme che si riferiscono
esclusivamente agli appalti di forniture e quelle che si  riferiscono
esclusivamente agli appalti di lavori;
  d)   definire   con   chiarezza   la   figura  dell'accordo-quadro,
determinandone  limiti  quantitativi  e  temporali   di   vigenza   e
stabilendo  adeguate  forme  di  pubblicita'  preventive e successive
all'attribuzione dell'appalto;
  e)  definire  condizioni  e  procedure   interne   necessarie   per
l'applicazione  delle  richieste di esenzione e prevedere comunque le
norme fondamentali che disciplinano gli appalti attribuiti dagli enti
pubblici esenti;
  f) disciplinare l'accesso  alle  procedure  di  attribuzione  degli
appalti,   stabilendo   in  particolare  l'obbligo  di  pubblicazione
dell'avviso indicativo annuale, nonche' le procedure  di  pubblicita'
relative   ai   sistemi  permanenti  di  qualificazione  e  le  norme
fondamentali della loro gestione, chiarendo  altresi'  per  gli  enti
attualmente  tenuti  all'osservanza dell'Albo nazionale costruttori i
rapporti di questo con i sistemi di qualificazione anzidetti;
  g) dettare  una  disciplina  del  subappalto  uniforme  o  comunque
coerente  con  quella contenuta nel decreto legislativo di attuazione
della direttiva del Consiglio 89/440/CEE;
  h) rendere obbligatoria per  tutti  gli  enti  pubblici  e  privati
aggiudicatori  la precisazione preventiva delle autorita' dalle quali
le imprese concorrenti possono ottenere le informazioni relative alle
disposizioni vigenti in materia  di  sicurezza  e  di  condizioni  di
lavoro;
  i)  stabilire  i  principi fondamentali in materia di selezione dei
candidati alle procedure di attribuzione degli appalti, tenuto  conto
anche di quanto contenuto nei decreti legislativi di attuazione delle
direttive del Consiglio 88/295/CEE e 89/440/CEE;
  l)  definire  le procedure per la verifica in contraddittorio delle
offerte che si presentino anormalmente basse;
  m) specificare che nei  disciplinari  di  appalti  e  di  forniture
relativi  al  settore  del  trasporto deve essere stabilito l'obbligo
contrattuale dei soggetti appaltatori di  adottare  tutte  le  misure
tecniche  idonee  a  contenere  i  limiti  massimi  di tollerabilita'
dell'inquinamento acustico, nelle diverse modalita' in  cui  esso  si
manifesta,  entro  i  limiti  indicati  nella  normativa comunitaria,
qualora essa assicuri un livello di protezione piu' elevato  rispetto
alla normativa nazionale.
  2.  Nel  dettare  le  norme  di  attuazione  secondo i principi e i
criteri di cui al comma 1 dovra' in ogni  caso  tenersi  conto  delle
esigenze  di  gestione  dei servizi pubblici di cui sono incaricati i
soggetti pubblici o privati destinatari della direttiva.
  3. Le norme di attuazione della direttiva del Consiglio  90/531/CEE
riceveranno applicazione solo a decorrere dal 1o gennaio 1993.
 
          Note all'art. 14:
            -  La  direttiva  CEE n. 90/531 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 297 del  29
          ottobre  1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.  102 del 31 dicembre 1990, 2a  serie
          speciale.
            -  Per  le  direttive CEE n. 71/305 e n. 77/62 si veda in
          nota all'art. 12.
            - La direttiva CEE n. 89/440 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 72 del 14
          settembre 1989, 2a serie speciale.
            - Il D.Lgs. attuativo della direttiva n. 89/440/CEE e' il
          D.L. 19 dicembre 1991, n. 406, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
          n. 302 del 27 dicembre 1991.
            -  La  direttiva  CEE n. 88/295 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 127 del  20
          maggio  1988  e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.   58 del 28 luglio  1988,  2a  serie
          speciale.
            - Il D.Lgs. attuativo della direttiva n. 88/295/CEE e' il
          D.L.  15  gennaio  1992,  n. 15, pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
          n. 27 del 3 febbraio 1992.