Art. 16.
         (Pubblicita' degli atti delle succursali di societa':
                           criteri di delega)
  1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio 89/666/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  a) disciplina degli strumenti  e  delle  modalita'  concernenti  la
pubblicita',   l'iscrizione   e   il  deposito  degli  atti  e  delle
indicazioni previsti dalla direttiva;
  b) distinzione tra i concetti di "filiale" e "succursale";
  c) raccordo con le disposizioni contenute  negli  articoli  2195  e
seguenti del codice civile;
  d)   estensione   dell'obbligo  di  pubblicita'  alle  informazioni
previste dall'articolo  2,  paragrafo  2,  lettere  a)  e  b),  della
direttiva anche per le succursali di societa' di Paesi terzi;
  e)  previsione  dell'applicabilita'  delle  sanzioni previste dagli
articoli  2626  e  2627  del  codice  civile  nei   confronti   degli
amministratori  e  dei  liquidatori,  per inosservanza degli obblighi
relativi alla pubblicita' o alle indicazioni prescritte.
 
          Nota all'art. 16:
            - La direttiva CEE n. 89/666 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 395 del 30
          dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.  16 del 26 febbraio 1990,  2a  serie
          speciale.