Art. 17.
         (Societa' di capitali unipersonali: criteri di delega)
  1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio 89/667/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  a) esclusione della responsabilita' limitata qualora il socio unico
sia una persona giuridica ovvero quando una  persona  fisica  sia  il
socio  unico  di  piu'  societa', prevedendo una disciplina analoga a
quella dell'articolo 2497, secondo comma, del codice civile;
  b) eventuale previsione di sanzioni amministrative  o  penali,  nei
limiti  di cui all'articolo 2 della presente legge, qualora non siano
rispettati gli oneri e gli adempimenti di cui  agli  articoli  3,  4,
paragrafo 2, e 5 della direttiva;
  c)  applicazione  della  direttiva  alle societa' a responsabilita'
limitata.
 
          Nota all'art. 17:
            - La direttiva CEE n. 89/667 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 395 del 30
          dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.  16 del 26 febbraio 1990,  2a  serie
          speciale.