Art. 6.
            (Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari:
                           criteri di delega)
  1.   L'attuazione   delle   direttive   del  Consiglio  90/364/CEE,
90/365/CEE e 90/366/CEE  deve  avvenire  nel  rispetto  dei  seguenti
principi e criteri direttivi:
  a)  subordinare  il  godimento  del diritto di soggiorno unicamente
alle  condizioni  ed  ai  limiti  anche  temporali   previsti   nelle
direttive;
  b)  individuare  gli strumenti e le modalita' per la determinazione
dell'ammontare delle  risorse  ritenute  sufficienti  di  cui  devono
disporre  i  beneficiari  del  diritto  di soggiorno per evitare che,
durante il  loro  soggiorno,  diventino  un  onere  per  l'assistenza
sociale dello Stato;
  c)  indicare  le  modalita' per la dimostrazione del possesso delle
risorse economiche minime di cui devono disporre  i  beneficiari  del
diritto di soggiorno;
  d)  ricomprendere  nella  nozione di formazione professionale anche
l'istruzione universitaria.
 
          Nota all'art. 6:
            - Le direttive CEE n. 90/364, n. 90/365 e n. 90/366  sono
          state  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
          europee n. L 180 del 13 luglio 1990  e  ripubblicate  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 67 del 27
          agosto 1990, 2a serie speciale.