Art. 7. (Rilascio dei visti d'ingresso ai membri della famiglia di cittadini comunitari che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri) 1. All'articolo 26 della tabella dei diritti da riscuotersi dagli Uffici diplomatici e consolari, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, come sostituita dalla tabella annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: "Nessun diritto e' percepito per il rilascio del visto al coniuge, ai figli di eta' inferiore a ventuno anni dei cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, nonche' agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza". 2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 72 milioni annue a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 7: - L'art. 26 della tabella allegata alla legge 2 maggio 1983, n. 185, recita: "Art. 26. - Visto su passaporti ordinari o collettivi (16): a) soggiorno . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000 b) transito . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.000 ______________ (16) La tassa e' riscossa una sola volta nel periodo di un anno solare".