Art. 11.
  Al  decreto  ministeriale  4  aprile  1990  e' aggiunto il seguente
articolo:
  "Art. 7 (Defiscalizzazione degli apparecchi misuratori fiscali).  -
In  tutte  le  ipotesi  di  cessazione  della  funzione fiscale degli
apparecchi misuratori di cui all'art. 2 del decreto  ministeriale  23
marzo 1983, debbono essere espletati i seguenti adempimenti:
    a) invio da parte dell'utente al competente ufficio IVA, entro il
giorno  successivo  a  quello della disinstallazione dell'apparecchio
misuratore fiscale, dell'apposita dichiarazione con le  modalita'  ed
il contenuto di cui all'art. 8 del citato decreto ministeriale;
    b)  stampa integrale a cura del tecnico, e conservazione ai sensi
dell'art. 16 del citato decreto ministeriale 23 marzo 1983, dei  dati
contenuti  nella  memoria fiscale relativi alle operazioni effettuate
dall'utente;
    c) annotazione a cura  del  tecnico  della  disinstallazione  sul
libretto di dotazione fiscale.".