Art. 11. Al decreto ministeriale 4 aprile 1990 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 7 (Defiscalizzazione degli apparecchi misuratori fiscali). - In tutte le ipotesi di cessazione della funzione fiscale degli apparecchi misuratori di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, debbono essere espletati i seguenti adempimenti: a) invio da parte dell'utente al competente ufficio IVA, entro il giorno successivo a quello della disinstallazione dell'apparecchio misuratore fiscale, dell'apposita dichiarazione con le modalita' ed il contenuto di cui all'art. 8 del citato decreto ministeriale; b) stampa integrale a cura del tecnico, e conservazione ai sensi dell'art. 16 del citato decreto ministeriale 23 marzo 1983, dei dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni effettuate dall'utente; c) annotazione a cura del tecnico della disinstallazione sul libretto di dotazione fiscale.".