Art. 14.
  All'art.  2,  punto 2.7, del decreto ministeriale 19 giugno 1984 e'
aggiunto il seguente comma:
  "3. Le  memorie  fiscali  guaste  o  esaurite,  sostituite  con  le
modalita'  di  cui sopra, debbono essere idoneamente conservate dalle
ditte costruttrici e/o importatrici che hanno  provveduto  alla  loro
sostituzione.".