Art. 14. All'art. 2, punto 2.7, del decreto ministeriale 19 giugno 1984 e' aggiunto il seguente comma: "3. Le memorie fiscali guaste o esaurite, sostituite con le modalita' di cui sopra, debbono essere idoneamente conservate dalle ditte costruttrici e/o importatrici che hanno provveduto alla loro sostituzione.".