Art. 15. All'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 23 marzo 1983 sono aggiunti i seguenti numeri: "12) una relazione descrittiva, sia sotto il profilo tecnico che funzionale, delle eventuali varianti apportate ai modelli gia' approvati, corredata di schemi, disegni, fotografie e tutto quanto valga ad illustrare le esatte caratteristiche delle modifiche introdotte; 13) una vista esplosa delle componenti del modello con particolare riguardo all'involucro.". All'art. 4 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e' aggiunto il seguente comma: "5. La documentazione, compresa l'istanza, deve essere redatta in lingua italiana.".