Art. 15.
  All'art.  4,  comma  4, del decreto ministeriale 23 marzo 1983 sono
aggiunti i seguenti numeri:
   "12) una relazione descrittiva, sia sotto il profilo  tecnico  che
funzionale,  delle  eventuali  varianti  apportate  ai  modelli  gia'
approvati, corredata di schemi, disegni, fotografie  e  tutto  quanto
valga   ad  illustrare  le  esatte  caratteristiche  delle  modifiche
introdotte;
   13) una vista esplosa delle componenti del modello con particolare
riguardo all'involucro.".
  All'art. 4 del decreto ministeriale 23 marzo 1983  e'  aggiunto  il
seguente comma:
  "5.  La  documentazione, compresa l'istanza, deve essere redatta in
lingua italiana.".