Art. 16. L'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e' sostituito dal seguente: "Agli effetti del presente decreto, i modelli degli apparecchi misuratori fiscali sono approvati con decreto del Ministro delle finanze su parere della commissione di cui all'art. 5. Sono approvate con le stesse modalita' del comma precedente le modifiche o aggiunte apportate ai modelli gia' approvati, fatta eccezione per quelle di limitata rilevanza tecnica ai fini del funzionamento fiscale, che sono approvate con provvedimento della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari previo parere della commissione di cui all'art. 5. L'approvazione costituisce condizione di ammissibilita' alla procedura di controllo di conformita' di cui al successivo art. 7.".