Art. 16.
  L'art.  3,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  23 marzo 1983 e'
sostituito dal seguente:
  "Agli effetti del presente  decreto,  i  modelli  degli  apparecchi
misuratori  fiscali  sono  approvati  con  decreto del Ministro delle
finanze su parere della commissione di cui all'art. 5.
  Sono approvate con le stesse  modalita'  del  comma  precedente  le
modifiche  o  aggiunte  apportate  ai  modelli  gia' approvati, fatta
eccezione per quelle  di  limitata  rilevanza  tecnica  ai  fini  del
funzionamento  fiscale,  che  sono  approvate con provvedimento della
Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
previo parere della commissione di cui all'art. 5.
  L'approvazione  costituisce  condizione  di   ammissibilita'   alla
procedura di controllo di conformita' di cui al successivo art. 7.".