Art. 2. Sono idonei alla certificazione delle operazioni contemplate dalla lettera a) dell'art. 1 esclusivamente gli apparecchi misuratori fiscali che siano conformi ai modelli approvati a norma delle disposizioni del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni, come integrate dal presente capo, e che risultino muniti di bollo fiscale ed utilizzati in osservanza delle stesse disposizioni.