Art. 2.
  Sono  idonei alla certificazione delle operazioni contemplate dalla
lettera a)  dell'art.  1  esclusivamente  gli  apparecchi  misuratori
fiscali  che  siano  conformi  ai  modelli  approvati  a  norma delle
disposizioni del decreto ministeriale  23  marzo  1983  e  successive
modificazioni,  come  integrate  dal  presente  capo, e che risultino
muniti di bollo fiscale ed  utilizzati  in  osservanza  delle  stesse
disposizioni.