Art. 4. All'allegato A del decreto ministeriale 23 marzo 1983, come modificato dall'art. 2 del decreto ministeriale 19 giugno 1984, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) Il punto 2.3 e' sostituito dal seguente: "Con appositi comandi da tastiera si deve poter richiedere la stampa del contenuto integrale della memoria fiscale, la stampa del contenuto della memoria fiscale relativo alle chiusure giornaliere compreso tra due assegnati numeri d'ordine, la stampa del contenuto della memoria fiscale relativo alle chiusure giornaliere comprese tra due date assegnate, la stampa della somma dei corrispettivi giornalieri tra due date assegnate. Lo scontrino relativo deve riportare il numero successivo a quello dell'ultimo scontrino fiscale prodotto, nonche' il logotipo fiscale ed il numero di matricola. Nel caso della stampa tra due date assegnate, lo scontrino deve riportare l'indicazione delle date stesse.". b) Il punto 2.6 e' sostituito dal seguente: "Al completamento della memoria fiscale il misuratore deve interrompere il proprio funzionamento fiscale, ma comunque consentire la lettura del contenuto della predetta memoria.". c) Dopo il punto 2.10 sono introdotti i seguenti: "2.11. Negli apparecchi misuratori fiscali e' permessa, anche dopo la fiscalizzazione, la selezione di uno stato di apprendimento pratico dell'apparecchio stesso da parte di personale non esperto. In tale stato e' abilitato il normale funzionamento del misuratore fiscale a condizione che tutte le operazioni non alterino i dati di rilevanza fiscale fino ad allora accumulati. Inoltre, gli scontrini emessi debbono essere resi non fiscali mediante la stampa della scritta 'non fiscale' nella prima riga, nell'ultima e comunque almeno ogni sei righe, nonche' mediante l'inibizione della stampa del logotipo fiscale e l'apposizione di punti interrogativi negli spazi vuoti delle righe dello scontrino nelle quali sia presente almeno un carattere di stampa. Il contenuto di tali scontrini deve essere riportato sul giornale di fondo. Lo stato di apprendimento pratico e' consentito solo immediatamente dopo un'operazione di chiusura giornaliera. 2.12. Ai misuratori fiscali possono essere collegate una o piu' stampanti addizionali rispetto alla stampante per la produzione degli scontrini fiscali e del giornale di fondo. Le stampanti addizionali, qualora possano emettere documenti formalmente simili ad uno scontrino fiscale, siano controllate direttamente dal misuratore fiscale e ad esso asservite e siano inoltre allocate nelle immediate adiacenze del misuratore stesso e quindi direttamente accessibili dall'operatore del misuratore medesimo, possono produrre soltanto i documenti e le stampe di cui alle seguenti classi: I) documenti gestionali come definiti al precedente punto 1.4. Tali documenti gestionali sono prodotti esclusivamente per uso interno e non possono essere simili in alcun modo ad uno scontrino fiscale; II) documenti fiscali quali fatture, ricevute fiscali, bolle di accompagnamento; III) stampe relative alla vidimazione di assegni e ai pagamenti con carte di credito e simili. I documenti fiscali devono essere memorizzati nella memoria fiscale all'atto della chiusura giornaliera con la sola indicazione del loro numero complessivo e dell'importo globale. Per gli altri documenti non fiscali il programma di stampa deve imporre inequivocabilmente la stampa della scritta 'non fiscale' ogni sei righe di stampa non vuote e comunque almeno ogni trenta righe (vuote o meno). Lo scontrino di chiusura giornaliera deve riportare l'indicazione del numero dei documenti prodotti dalle stampanti addizionali, distinti per ciascuna delle anzidette classi. Sulle stampanti addizionali, se allocate in modo visibile da parte dell'acquirente, devono essere applicate apposite targhette recanti la dicitura 'apparecchio non valido al rilascio dello scontrino fiscale'. Qualora la stampante dell'unita' fiscale sia strutturata in modo da poter emettere i documenti di cui alle classi I), II) e III), gli stessi possono non essere riportati sul giornale di fondo e comunque seguono le regole previste per le stampanti addizionali. 2.13. L'informazione oraria puo' essere programmata mediante apposito comando da tastiera. Tale comando e' abilitabile una sola volta tra due chiusure giornaliere e comunque non e' possibile modificare l'ora se e' gia' stato emesso uno scontrino fiscale. 2.14. Le procedure di ripristino del corretto funzionamento del misuratore fiscale, contemplate dal relativo manuale di manutenzione, che alterino il contenuto delle memorie di lavoro contenenti i dati giornalieri non ancora trasferiti nella memoria fiscale, devono essere eseguite secondo le seguenti modalita': l'operazione di ripristino deve essere attivata solo da personale tecnico di assistenza abilitato, previa rimozione del sigillo fiscale e conseguente annotazione sul libretto fiscale. In sede di ripristino funzionale l'ora deve essere verificata ed eventualmente riprogrammata; l'avvenuto ripristino deve risultare sullo scontrino di chiusura giornaliera mediante il seguente messaggio stampato 'Ripristino funzionamento ore ..'; nella memoria fiscale deve essere totalizzato il numero dei ripristini effettuati. Il numero dei ripristini deve essere riportato sullo scontrino di chiusura giornaliera. Qualora detto numero arrivi a 200 il misuratore fiscale deve interrompere il proprio funzionamento con modalita' analoghe a quelle previste all'allegato A, punto 2.6". d) Il punto 3.8 e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto disposto al punto 2.12, qualora i misuratori fiscali programmabili utilizzino stampanti addizionali, allocate nell'ambito del posto di lavoro dell'operatore del misuratore, le stampanti addizionali stesse debbono essere comandate dall'unita' di elaborazione fiscale; in mancanza di tale requisito, le stampanti addizionali devono operare su carta che riporti la scritta 'non valido come scontrino fiscale' su un'intera linea verticale o diagonale del supporto cartaceo.".