Art. 6. L'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e suc- cessive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3. Per ogni modello approvato deve essere depositato, oltre ad una memoria contenente il programma fiscale dell'apparecchio, uno degli esemplari presentati per le prove ovvero, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, le parti essenziali dell'apparecchio o disegni dettagliati".