Art. 6.
  L'art.  6,  comma 3, del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e suc-
cessive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "3. Per ogni modello approvato deve essere depositato, oltre ad una
memoria contenente il programma fiscale dell'apparecchio,  uno  degli
esemplari    presentati    per    le   prove   ovvero,   a   giudizio
dell'Amministrazione     finanziaria,     le     parti     essenziali
dell'apparecchio o disegni dettagliati".