Art. 8. Acconti e anticipazioni 1. A richiesta dei beneficiari puo' essere disposta la liquidazione di un acconto o di una anticipazione dell'intervento finanziario concesso, secondo le modalita' ed i requisiti di seguito indicati. 2. Puo' essere disposta la liquidazione di un acconto della sovvenzione o del contributo, fino ad un massimo del 60%, per iniziative che siano state destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato per almeno tre anni negli ultimi cinque, abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti e documentino almeno il 60% delle spese considerate ai fini dell'intervento finanziario, nonche' la realizzazione di almeno il 60% dell'attivita' recitativa. 3. Puo' essere disposta la liquidazione di una anticipazione della sovvenzione o del contributo, fino a un massimo dell'80%, per le iniziative che siano state destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato da almeno sei anni e abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti, previa documentazione dello svolgimento di almeno il 50% dei minimi di attivita' recitativa prevista dalla presente circolare. 4. La documentazione giustificativa relativa allo svolgimento dell'attivita' recitativa e' rappresentata inderogabilmente dai borderaux timbrati e vistati dalla SIAE. 5. Agli enti o associazioni stabili ed ai circuiti territoriali di cui agli articoli 11 e 25 l'anticipazione puo' essere concessa fino al 90%, previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di darne prioritaria destinazione al pagamento delle compagnie ospitate, anche tramite un istituto di credito incaricato di funzioni di tesoreria. 6. In mancanza o in caso di incompletezza della documentazione consuntiva prescritta, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, sara' disposta la decadenza dell'acconto o dell'anticipazione e saranno attivate le procedure per il recupero degli stessi.