Art. 8.
                       Acconti e anticipazioni
  1. A richiesta dei beneficiari puo' essere disposta la liquidazione
di un acconto o  di  una  anticipazione  dell'intervento  finanziario
concesso, secondo le modalita' ed i requisiti di seguito indicati.
  2.  Puo'  essere  disposta  la  liquidazione  di  un  acconto della
sovvenzione o del  contributo,  fino  ad  un  massimo  del  60%,  per
iniziative  che  siano state destinatarie dell'intervento finanziario
dello  Stato  per  almeno  tre  anni  negli  ultimi  cinque,  abbiano
regolarizzato  la  documentazione  relativa  agli  anni  precedenti e
documentino  almeno  il  60%  delle   spese   considerate   ai   fini
dell'intervento  finanziario,  nonche'  la realizzazione di almeno il
60% dell'attivita' recitativa.
  3. Puo' essere disposta la liquidazione di una anticipazione  della
sovvenzione  o  del  contributo,  fino  a un massimo dell'80%, per le
iniziative che siano state destinatarie  dell'intervento  finanziario
dello   Stato   da   almeno  sei  anni  e  abbiano  regolarizzato  la
documentazione relativa agli anni precedenti,  previa  documentazione
dello svolgimento di almeno il 50% dei minimi di attivita' recitativa
prevista dalla presente circolare.
  4.  La  documentazione  giustificativa  relativa  allo  svolgimento
dell'attivita'  recitativa  e'  rappresentata  inderogabilmente   dai
borderaux timbrati e vistati dalla SIAE.
  5.  Agli enti o associazioni stabili ed ai circuiti territoriali di
cui agli articoli 11 e 25 l'anticipazione puo' essere  concessa  fino
al  90%,  previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di
darne prioritaria destinazione al pagamento delle compagnie ospitate,
anche tramite un  istituto  di  credito  incaricato  di  funzioni  di
tesoreria.
  6.  In  mancanza  o  in  caso di incompletezza della documentazione
consuntiva prescritta, decorso un anno dalla chiusura della  stagione
teatrale,    sara'    disposta    la    decadenza    dell'acconto   o
dell'anticipazione e saranno attivate le procedure  per  il  recupero
degli stessi.