Art. 3. (Operazioni di compravendita) 1. Durante il periodo dell'offerta ed in quelli precedente e susseguente l'offerta stessa i soggetti offerenti, i soggetti appartenenti al gruppo cui appartengono i soggetti offerenti ed i membri del consorzio di collocamento possono effettuare per proprio conto operazioni di acquisto e di vendita sul titolo oggetto dell'offerta solamente se il titolo e' ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed esclusivamente in tale mercato. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono effettuare le operazioni ivi previste esclusivamente a mezzo di una sola societa' appositamente incaricata per iscritto.