Art. 3.
                    (Operazioni di compravendita)
  1. Durante il  periodo  dell'offerta  ed  in  quelli  precedente  e
susseguente   l'offerta  stessa  i  soggetti  offerenti,  i  soggetti
appartenenti al gruppo cui appartengono i  soggetti  offerenti  ed  i
membri  del  consorzio di collocamento possono effettuare per proprio
conto  operazioni  di  acquisto  e  di  vendita  sul  titolo  oggetto
dell'offerta  solamente  se il titolo e' ammesso alle negoziazioni in
un mercato regolamentato ed esclusivamente in tale mercato.
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono  effettuare  le  operazioni
ivi   previste   esclusivamente   a   mezzo   di  una  sola  societa'
appositamente incaricata per iscritto.