Art. 4.
(Operazioni a termine a premio, operazioni di riporto ed operazioni
   di cui all'art. 11, commi 2 e 9, della legge n. 1 del 1991).
  1. Durante il  periodo  dell'offerta  ed  in  quelli  precedente  e
susseguente l'offerta stessa, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1:
   a) non possono effettuare per proprio conto operazioni a termine a
premio, ne' operazioni di cui
all'art.  11,  commi  2  e  9,  della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sul
titolo oggetto dell'offerta;
   b) possono effettuare operazioni di  riporto  sul  titolo  oggetto
dell'offerta.