Art. 4. (Operazioni a termine a premio, operazioni di riporto ed operazioni di cui all'art. 11, commi 2 e 9, della legge n. 1 del 1991). 1. Durante il periodo dell'offerta ed in quelli precedente e susseguente l'offerta stessa, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1: a) non possono effettuare per proprio conto operazioni a termine a premio, ne' operazioni di cui all'art. 11, commi 2 e 9, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sul titolo oggetto dell'offerta; b) possono effettuare operazioni di riporto sul titolo oggetto dell'offerta.