Art. 5.
(Condizioni e limiti alla effettuazione delle operazioni di
   compravendita nel periodo dell'offerta e  nel  periodo  precedente
   l'offerta).
  1.  Nel periodo dell'offerta e nel periodo precedente l'offerta, la
societa' incaricata puo' effettuare per conto  dei  soggetti  di  cui
all'art.  3,  comma  1,  operazioni  di  acquisto  di  titoli oggetto
dell'offerta per un  quantitativo  giornaliero  complessivamente  non
superiore  al  25 per cento del quantitativo giornaliero scambiato in
media  per  ciascuna  seduta  nei  quindici  giorni  di  negoziazione
precedente  nel  mercato  regolamentato in cui essi sono ammessi alle
negoziazioni.   Le   operazioni   devono   essere    effettuate    in
controtendenza  dell'andamento  del  mercato,  vale  a dire il prezzo
unitario  di  ogni  singolo  acquisto  non  puo'   essere   superiore
all'ultimo  prezzo  di  riferimento  del  titolo  registrato  in tale
mercato.
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1,  la  societa'  incaricata
tiene  conto  dei  quantitativi scambiati e dei prezzi registrati nel
mercato prevalente.
  3. Nel periodo dell'offerta e nel periodo precedente l'offerta,  la
societa' incaricata non puo' effettuare per conto dei soggetti di cui
all'art.  3,  comma  1,  operazioni  di  vendita  di  titoli  oggetto
dell'offerta.