Art. 5. (Condizioni e limiti alla effettuazione delle operazioni di compravendita nel periodo dell'offerta e nel periodo precedente l'offerta). 1. Nel periodo dell'offerta e nel periodo precedente l'offerta, la societa' incaricata puo' effettuare per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, operazioni di acquisto di titoli oggetto dell'offerta per un quantitativo giornaliero complessivamente non superiore al 25 per cento del quantitativo giornaliero scambiato in media per ciascuna seduta nei quindici giorni di negoziazione precedente nel mercato regolamentato in cui essi sono ammessi alle negoziazioni. Le operazioni devono essere effettuate in controtendenza dell'andamento del mercato, vale a dire il prezzo unitario di ogni singolo acquisto non puo' essere superiore all'ultimo prezzo di riferimento del titolo registrato in tale mercato. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la societa' incaricata tiene conto dei quantitativi scambiati e dei prezzi registrati nel mercato prevalente. 3. Nel periodo dell'offerta e nel periodo precedente l'offerta, la societa' incaricata non puo' effettuare per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, operazioni di vendita di titoli oggetto dell'offerta.