Art. 6.
      (Condizioni e limiti alla effettuazione delle operazioni
         di compravendita nel periodo susseguente l'offerta)
  1. Nel periodo susseguente l'offerta, la societa'  incaricata  puo'
effettuare  per  conto  dei  soggetti  di  cui  all'art.  3, comma 1,
operazioni di acquisto di titoli  oggetto  dell'offerta  alle  stesse
condizioni e negli stessi limiti stabiliti nell'art. 5, commi 1 e 2.
  2.  Nei  primi  quindici  giorni  di  quotazione  la  societa' puo'
effettuare per conto  dei  soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
operazioni   di  acquisto  di  titoli  oggetto  dell'offerta  per  un
quantitativo non superiore per ciascuna seduta allo 0.5 per cento del
quantitativo complessivamente offerto. Nel primo giorno di quotazione
il prezzo unitario di ogni singolo acquisto non puo' essere superiore
al prezzo di offerta.
  3. Nel periodo susseguente l'offerta, la societa'  incaricata  puo'
effettuare  per  conto  dei  soggetti  di  cui  all'art.  3, comma 1,
operazioni di vendita di titoli oggetto dell'offerta per quantitativi
non superiori ai quantitativi precedentemente acquistati a norma  dei
commi   1   e   2;   tali  operazioni  devono  essere  effettuate  in
controtendenza dell'andamento del mercato,  vale  a  dire  il  prezzo
unitario di ogni singola vendita non puo' essere inferiore all'ultimo
prezzo di riferimento del titolo registrato nel mercato regolamentato
in cui esso e' negoziato.
  4.  Ai  fini  dell'applicazione della seconda parte del comma 3, la
societa' incaricata tiene conto del  prezzo  registrato  nel  mercato
prevalente.