Art. 6. (Condizioni e limiti alla effettuazione delle operazioni di compravendita nel periodo susseguente l'offerta) 1. Nel periodo susseguente l'offerta, la societa' incaricata puo' effettuare per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, operazioni di acquisto di titoli oggetto dell'offerta alle stesse condizioni e negli stessi limiti stabiliti nell'art. 5, commi 1 e 2. 2. Nei primi quindici giorni di quotazione la societa' puo' effettuare per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, operazioni di acquisto di titoli oggetto dell'offerta per un quantitativo non superiore per ciascuna seduta allo 0.5 per cento del quantitativo complessivamente offerto. Nel primo giorno di quotazione il prezzo unitario di ogni singolo acquisto non puo' essere superiore al prezzo di offerta. 3. Nel periodo susseguente l'offerta, la societa' incaricata puo' effettuare per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, operazioni di vendita di titoli oggetto dell'offerta per quantitativi non superiori ai quantitativi precedentemente acquistati a norma dei commi 1 e 2; tali operazioni devono essere effettuate in controtendenza dell'andamento del mercato, vale a dire il prezzo unitario di ogni singola vendita non puo' essere inferiore all'ultimo prezzo di riferimento del titolo registrato nel mercato regolamentato in cui esso e' negoziato. 4. Ai fini dell'applicazione della seconda parte del comma 3, la societa' incaricata tiene conto del prezzo registrato nel mercato prevalente.