Art. 7.
                 (Disposizioni speciali concernenti
               i membri del consorzio di collocamento)
 1. I membri del consorzio di  collocamento  autorizzati  a  svolgere
attivita'  di  intermediazione  mobiliare di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge 2 gennaio 1991,
n. 1, possono effettuare operazioni di acquisto e  di  vendita  senza
osservare  le  disposizioni  del  presente titolo a condizione che le
suddette operazioni risultino pareggiate nella stessa giornata.
  2. I membri  del  consorzio  di  collocamento  dei  titoli  oggetto
dell'offerta che hanno prestato garanzia di buon esito dell'offerta a
favore  degli  offerenti  o  che  hanno  acquistato  a fermo i titoli
stessi, qualora non abbiano collocato tutti i  titoli  di  rispettiva
pertinenza  al  momento  della  chiusura  del  collocamento,  possono
effettuare operazioni di vendita dei titoli non collocati nel periodo
susseguente l'offerta senza osservare le  disposizioni  del  presente
titolo, a condizione che, ove il titolo sia ammesso alle negoziazioni
in  un  mercato regolamentato, le operazioni devono essere effettuate
in controtendenza dell'andamento del mercato, vale a dire  il  prezzo
unitario di ogni singola vendita non deve essere inferiore all'ultimo
prezzo di riferimento del titolo registrato nel mercato regolamentato
in cui esso e' negoziato.
  3. Ai fini del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art.
6, comma 4.