Art. 7. (Disposizioni speciali concernenti i membri del consorzio di collocamento) 1. I membri del consorzio di collocamento autorizzati a svolgere attivita' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, possono effettuare operazioni di acquisto e di vendita senza osservare le disposizioni del presente titolo a condizione che le suddette operazioni risultino pareggiate nella stessa giornata. 2. I membri del consorzio di collocamento dei titoli oggetto dell'offerta che hanno prestato garanzia di buon esito dell'offerta a favore degli offerenti o che hanno acquistato a fermo i titoli stessi, qualora non abbiano collocato tutti i titoli di rispettiva pertinenza al momento della chiusura del collocamento, possono effettuare operazioni di vendita dei titoli non collocati nel periodo susseguente l'offerta senza osservare le disposizioni del presente titolo, a condizione che, ove il titolo sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato, le operazioni devono essere effettuate in controtendenza dell'andamento del mercato, vale a dire il prezzo unitario di ogni singola vendita non deve essere inferiore all'ultimo prezzo di riferimento del titolo registrato nel mercato regolamentato in cui esso e' negoziato. 3. Ai fini del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4.