Art. 10.
  1.  Le  tasse  sulle concessioni governative previste dalla tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  641,  e  successive  modificazioni  (a), con esclusione di quelle
previste alla voce n. 125 e alla voce n. 131  della  stessa  tariffa,
sono aumentate del 100 per cento.
  2.  L'aumento  di cui al comma 1 si applica alle tasse di rilascio,
di rinnovo, per il visto e per la  vidimazione  relative  ad  atti  e
provvedimenti amministrativi emanati, rinnovati, sottoposti a visto o
vidimazione   successivamente  al  31  dicembre  1991;  l'aumento  si
applica, altresi', alle  tasse  annuali  il  cui  termine  ultimo  di
pagamento scade successivamente alla predetta data. Gli importi delle
tasse vanno arrotondati alle mille lire superiori.
  3.  Le  relative  integrazioni,  dovute  per  l'intero 1992, devono
essere corrisposte entro il 31 ottobre 1992, mediante  versamento  in
conto  corrente  postale,  intestato  all'ufficio  del registro tasse
sulle concessioni governative di Roma. Per i pagamenti  effettuati  a
mezzo  marche,  compresi  quelli  relativi  alle  patenti  di  guida,
l'integrazione puo' essere  corrisposta  anche  mediante  le  normali
marche   di   concessione   governativa  da  annullarsi  a  cura  del
contribuente.
  4. Con effetto  dal  1  gennaio  1992,  la  tassa  di  concessione
governativa  per  l'iscrizione  delle  societa'  nel  registro  delle
imprese e quella annuale di cui ai commi  18,  primo  periodo,  e  19
dell'articolo   3   del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1985,  n.  17
(b),  e' stabilita nella misura di lire 4 milioni per le societa' per
azioni e in accomandita per azioni, di lire 2 milioni e 500 mila  per
le  societa'  a  responsabilita'  limitata  e di lire 500 mila per le
societa' di altro tipo. I contribuenti, che sino alla data di entrata
in vigore del presente decreto hanno omesso di corrispondere le tasse
dovute per l'anno in corso, possono corrisponderle nella misura sopra
indicata entro il 31 ottobre 1992, con applicazione della soprattassa
del 6 per cento. I contribuenti, che alla data di entrata  in  vigore
del  presente decreto hanno corrisposto le tasse dovute per l'anno in
corso, possono scomputare le maggiori somme versate da quelle  dovute
per  gli anni successivi ovvero chiederle a rimborso, quando le tasse
non risultino piu' dovute.
(( 5. Il canone di concessione previsto dall'articolo 51 della     ))
(( convenzione tra il Ministero delle poste e delle                ))
(( telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio  ))
(( telefonico p.a. per la concessione dei servizi di               ))
(( telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con      ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523  ))
(( )) (c), (( e' elevato al 3,5 per cento. La disposizione si      ))
(( applica a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata  ))
(( in vigore del presente decreto. Entro il 31 ottobre di ciascun  ))
(( anno deve essere versata, a titolo di acconto, una somma pari   ))
(( ad un settimo del canone dovuto per l'anno precedente; per      ))
(( l'anno 1992 la somma da versare a titolo di acconto e' pari ad  ))
(( un sesto di quella dovuta per il 1991.                          ))
  6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni
di  cui  al comma 4, valutate in 600 miliardi di lire a decorrere dal
1993,  si  provvede  con  parte  delle  maggiori  entrate   derivanti
dall'applicazione del presente decreto.
   6-bis. (( Con decreti del Ministro delle finanze, da            ))
(( pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni       ))
(( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del  ))
(( presente decreto, saranno approvate la nuova tariffa            ))
(( dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del      ))
(( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e          ))
(( successive modificazioni    (d),    nonche' la nuova tariffa    ))
(( delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto    ))
(( del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e      ))
(( successive modificazioni    (a).    A tal fine si dovra' tenere ))
(( conto delle variazioni di importo disposte con il presente      ))
(( decreto apportando alle tariffe stesse le modificazioni         ))
(( necessarie per inserirvi le voci di imposta o di tassa previste ))
(( in disposizioni diverse dalle predette tariffe, per             ))
(( razionalizzare i singoli articoli e voci di tariffa e per       ))
(( ridurre il loro numero mediante accorpamenti di quelli compresi ))
(( nelle singole parti; nell'attuazione della razionalizzazione e  ))
(( degli accorpamenti potranno essere apportate variazioni ai      ))
(( singoli importi, in misura non superiore al 20 per cento in     ))
(( aumento, e in misura non superiore al 40 per cento in           ))
(( diminuzione. Sara' comunque assicurato nel complesso un         ))
(( gettito non inferiore a quello previsto a seguito               ))
(( dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 e dei      ))
(( commi da 1 a 6 del presente articolo.                           ))
 
             (a) Il D.P.R. n. 641/1972 reca la disciplina delle tasse
          sulle  concessioni  governative.  Le  voci  125 e 131 della
          tariffa annessa al decreto riguardano, rispettivamente,  il
          libretto  di  iscrizione alla radiodiffusione rilasciato ai
          sensi dell'art. 6 del R.D.L.  21  febbraio  1938,  n.  246,
          convertito  nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
          modificazioni,   per   la   detenzione   degli   apparecchi
          radioriceventi  atti  o  adattabili  alla  ricezione  delle
          radioaudizioni e delle diffusioni televisive; la licenza, o
          il documento sostitutivo della  stessa,  per  l'impiego  di
          apparecchiature   terminali  per  il  servizio  radiomobile
          pubblico terrestre di comunicazione.
             Con D.M. 20 agosto 1982, pubblicato nel suppl.  ord.  n.
          106  alla  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del
          21 agosto 1992, e' stata approvata la nuova  tariffa  delle
          tasse  sulle  concessioni  governative,  in  vigore  dal 24
          agosto 1992, in esecuzione del comma 6-  bis  del  presente
          articolo.
             (b)  Il D.L. n. 853/1984 reca disposizioni in materia di
          imposta sul valore aggiunto e  di  imposte  sul  reddito  e
          disposizioni  relative  all'Amministrazione  finanziaria. I
          commi 18 e 19 dell'art. 3 del predetto decreto  determinano
          la  misura  della  tassa  di  concessione  governativa  per
          l'iscrizione nel registro delle  imprese  e  quella  dovuta
          entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo.
             (c)  Il D.P.R. n. 523/1984 approva e da' esecuzione alle
          convenzioni   per   la   concessione   dei    servizi    di
          telecomunicazioni   ad  uso  pubblico  alle  societa'  SIP,
          Italcable e Telespazio. Si trascrive il testo del  relativo
          art. 51:
             "Art.  51 (Canone di concessione). - A partire dal primo
          esercizio sociale, il cui  bilancio  viene  approvato  dopo
          l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Societa'
          e'  tenuta  a  corrispondere  all'Amministrazione un canone
          annuo di concessione, nella misura minima  stabilita  dalle
          vigenti  disposizioni  e successive modifiche, da calcolare
          su tutti gli introiti lordi di competenza per i servizi  di
          telecomunicazioni concessile con la presente convenzione.
             Ove  la  misura minima del canone venga legislativamente
          prevista al di sotto  del  3%,  la  Societa'  e'  tenuta  a
          corrispondere  all'Amministrazione  il  canone nella misura
          del 3%.
             Nel caso in cui per effetto di modifiche legislative  il
          canone  venga stabilito in misura fissa ed inferiore al 3%,
          l'Amministrazione  ha  facolta'  di  rivedere  le  aliquote
          percentuali  di  ripartizione  e  di attribuzione di cui al
          successivo art. 52, le cui misure  sono  state  determinate
          tenuto  conto  anche  di  quanto  stabilito  dal precedente
          comma.  La  revisione  sara'  approvata  con  decreto   del
          Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
             Per  introiti  lordi,  ai fini del presente articolo, si
          intende il complesso degli  introiti  di  competenza  della
          Societa'  per i servizi di telecomunicazioni summenzionati,
          in base ai canoni e  tariffe  stabiliti  con  provvedimento
          formale,   deduzione   fatta   delle   somme  di  spettanza
          dell'Amministrazione, di quelle per soprattasse telefoniche
          interurbane   e   tasse    telegrafiche    percepite    per
          l'espletamento del servizio di accettazione, trasmissione e
          ricezione  fonica  e  di  recapito  del telegrammi, a norma
          dell'art. 31 della presente convenzione.
             Il  versamento  del  canone  dovra'  essere   effettuato
          all'Amministrazione  non  oltre  i trenta giorni successivi
          all'approvazione del bilancio annuale della Societa'".
            (d) Con D.M. 20 agosto 1992, pubblicato nel  suppl.  ord.
          n.  106  alla  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196
          del 21 agosto 1992, e' stata  approvata  la  nuova  tariffa
          dell'imposta  di  bollo  in  vigore  dal 24 agosto 1992, in
          esecuzione  del  comma  6-bis  del  presente  articolo,  in
          sostituzione di quella annessa al D.P.R. n.  642/1972.