Art. 12.
  1.  Se  il reddito di impresa delle persone fisiche, delle societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice e delle societa' ed enti
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo  87  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917 (a), eccede di almeno il
quindici per cento il reddito di impresa dichiarato per il periodo di
imposta precedente, la eccedenza concorre alla formazione del reddito
imponibile nella misura del cinquanta per cento, se l'ammontare degli
investimenti innovativi effettuati nel territorio  dello  Stato,  nel
periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, supera la somma
del  maggior  reddito  dichiarato e dell'ammontare degli ammortamenti
deducibili  effettuati  nel  periodo.  Nel  caso  di  fusione  o   di
incorporazione   si  fa  riferimento  alle  dichiarazioni  presentate
precedentemente dalle societa' fuse o incorporate. La disposizione si
applica per i tre periodi di imposta successivi  a  quello  in  corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni
di  cui al comma 1, valutate in 140 miliardi di lire per l'anno 1993,
in 200 miliardi di lire in ciascuno degli anni 1994 e 1995  e  in  60
miliardi  di  lire  per  l'anno  1996,  si  provvede  con parte delle
maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.
 
             (a) L'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con   D.P.R.   n.
          917/1986, e' cosi' formulato:
             "1.  Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone
          giuridiche:
               a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper-
          ative e le societa' di mutua  assicurazione  residenti  nel
          territorio dello Stato;
               b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo    o    principale   l'esercizio   di   attivita'
          commerciali".