Art. 7. (( 1. Per l'anno 1992 e' istituita una imposta straordinaria )) (( immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili )) (( individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel )) (( territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi )) (( quelli alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' )) (( dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del )) (( presente decreto. )) (( 2. Soggetto passivo dell'imposta e' il proprietario )) (( dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso )) (( o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel )) (( territorio dello Stato; l'imposta e' dovuta proporzionalmente )) (( alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le )) (( regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, i )) (( consorzi tra detti enti, le unita' sanitarie locali, le )) (( istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 )) (( della legge 23 dicembre 1978, n. 833 )) (a), (( e gli istituti )) (( autonomi case popolari. )) (( 3. L'imposta e' stabilita nella misura del 3 per mille del )) (( valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate )) (( negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore e' costituito, )) (( per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta )) (( applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate )) (( dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali )) (( a seguito della revisione generale disposta con il decreto del )) (( Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 )) (b), (( pubblicato )) (( nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 31 del 7 febbraio 1990, un )) (( moltiplicatore pari a 100 per le unita' immobiliari )) (( classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, )) (( con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a 50 per quelle )) (( classificate o classificabili nel gruppo D non possedute )) (( nell'esercizio d'impresa e nella categoria A/10, e pari a 34 )) (( per quelle classificate o classificabili nella categoria C/1. )) (( Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in )) (( catasto si fa riferimento alla rendita delle unita' immobiliari )) (( similari. Per le unita' immobiliari urbane direttamente adibite )) (( ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, )) (( l'imposta e' stabilita nella misura del 2 per mille del valore )) (( determinato ai sensi del presente comma, diminuito di 50 )) (( milioni di lire. Per unita' immobiliare direttamente adibita ad )) (( abitazione principale deve intendersi quella nella quale il )) (( contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto )) (( o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano )) (( abitualmente. Per le unita' immobiliari classificate o )) (( classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, )) (( il valore e' costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di )) (( ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando )) (( per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti )) (( coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989: 1,10; )) (( 1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; )) (( 1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili )) (( individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore e' )) (( costituito dal valore venale in comune commercio ovvero, per le )) (( aree destinate ad attivita' di pubblica utilita', )) (( dall'ammontare delle indennita' che gli enti pubblici )) (( competenti per lo svolgimento delle attivita' stesse hanno )) (( corrisposto o devono corrispondere. )) )) (( 4. Sono esenti dalla imposta: )) (( a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui )) (( all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, )) (( approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 )) (( dicembre 1986, n. 917 (c); )) (( b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del )) (( culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 )) (( e 19 della Costituzione )) (d), (( e le loro pertinenze; )) (( c) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli )) (( articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio )) (( 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810 (e); )) (( d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali e' )) (( prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei )) (( fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in )) (( Italia; )) (( e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, )) (( comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui )) (( redditi )) (c), (( non aventi finalita' di lucro, destinati )) (( esclusivamente allo svolgimento di attivita' istituzionali di )) (( carattere didattico; )) (( f) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle )) (( attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, )) (( n. 104 (f); )) (( g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui )) (( all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica )) (( 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (f); )) (( h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie )) (( catastali da E/1 a E/9. )) (( i) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonche' le quote di )) (( essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata in )) (( vigore del presente decreto risultano sottoposti a fallimento, )) (( a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo )) (( con cessione di beni. )) (( 5. L'imposta e' riscossa mediante versamento diretto con le )) (( modalita' previste ai fini delle imposte sui redditi )) (h). (( )) (( Il versamento deve essere effettuato nel mese di settembre )) (( 1992. Tuttavia il versamento puo' essere effettuato entro il 15 )) (( dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 )) (( settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a )) (( titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse. )) (( 6. Per l'anno 1992 e' istituita una imposta straordinaria )) (( sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti )) (( e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, )) (( depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, )) (( libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; sono esclusi )) (( buoni postali fruttiferi, i libretti di risparmio di previdenza )) (( indicati all'articolo 41, primo comma, della legge 7 agosto )) (( 1982, n. 526 )) (i); (( la raccolta interbancaria e )) (( intercreditizia, nonche' i depositi e i conti correnti )) (( intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e )) (( l'amministrazione postale e quelli detenuti da rappresentanze )) (( diplomatiche e consolari estere in Italia o da enti e organismi )) (( internazionali che godono della esenzione dalle imposte sui )) (( redditi. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di )) (( credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei )) (( confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per )) (( mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture )) (( contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta e' versata )) (( entro il 15 settembre 1992 con le modalita' previste per il )) (( versamento delle ritenute di cui all'articolo 26, secondo )) (( comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre )) (( 1973, n. 600 )) (l). (( )) (( 7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le )) (( sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente )) (( articolo, nonche' per il contenzioso si applicano le )) (( disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte )) (( straordinarie di cui al presente articolo non sono deducibili )) (( ai fini delle imposte sui redditi. ))
(a) La legge n. 833/1978 istituisce il Servizio sanitario nazionale. Si trascrive il testo del relativo art. 41: "Art. 41 (Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica). - Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonche' degli ospedali di cui all'art. 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817. Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformita', sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge. I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonche' con l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unita' sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo". (b) Si ritiene utile trascrivere il testo del dispositivo del D.M. 20 gennaio 1990: "L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a procedere alla revisione delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, che verranno stabilite sulla base del valore unitario di mercato, ordinariamente ritraibile. Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a sentire preventivamente in merito i comuni competenti per territorio. Il valore unitario di mercato da porre a base per la determinazione delle tariffe nonche' per le rendite catastali delle unita' immobiliari a destinazione speciale o particolare, sara' determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989. Le tariffe per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria, saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I fondi necessari saranno resi disponibili negli ordinari capitoli di spesa dell'esercizio 1990". Il suppl. straord. n. 9 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991, pubblica il D.M. 27 settembre 1991 con il quale sono state determinate le tariffe di estimo delle unita' immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, in attuazione di quanto disposto con il D.M. 20 gennaio 1990 soprariportato. Il supplemento e' suddiviso in 95 fascicoli, ognuno dei quali riporta le tariffe di estimo relative a ciascuna provincia. (c) Si trascrivono, nell'ordine, le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 39 (come modificato dall'art. 1 D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 154) (Costruzioni rurali). - 1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate: a) all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate; b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione; c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione; d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attivita' di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 29". "Art. 87 (Soggetti passivi), comma 1, lettera c). - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a )- b ) (omissis); c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali". (d) Si trascrive il testo degli articoli 8 e 19 della Costituzione: "Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze". "Art. 19. - Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purche' non si tratti di riti contrari al buon costume". (e) Il testo degli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, reso esecutivo con la legge n. 810/1929, e' il seguente: "Art. 13. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprieta' delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (allegato II, 1, 2 e 3). Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando altresi' alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la detta Basilica. Resta del pari inteso che la Santa Sede e' libera proprietaria del dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere (allegato II, 9). Art. 14. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprieta' del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (allegato II, 4), quali ora si trovano gia' in possesso della Santa Sede medesima, nonche' si obbliga a cederLe, parimenti in piena proprieta', effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (allegato II, 5). Per integrare la proprieta' degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Prop- aganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprieta' dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata pianta (allegato II, 12). L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprieta' gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (allegato III, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Art. 15. - Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonche' i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire credera' di sistemare altri suoi Dicasteri, benche' facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunita' riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri. Le stesse immunita' si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice. Art. 16. - Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonche' quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici: Universita' Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (allegato III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilita', se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sai ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. E' in facolta' della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorita' governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica". (f) La legge n. 104/1992 e' la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (g) L'art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), aggiunto dall'art. 1 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e' cosi' formulato: "Art. 5-bis (Immobili con destinazione ad usi culturali). - Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati all'imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresi' alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle rela- tive imposte, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni". (h) Con DD.MM. 5 agosto 1992 e 6 agosto 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 12 agosto 1992 e 206 del 2 settembre 1992, sono state disciplinate, fra l'altro, le modalita' di versamento, rispettivamente al concessionario della riscossione (allo sportello o mediante conto corrente postale) e tramite delega alle aziende di credito, dell'imposta straordinaria immobiliare. Il D.M. 1 settembre 1992, che disciplina le modalita' di versamento, tramite delega agli uffici postali, della medesima imposta sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 221 di domani 19 settembre 1992. (i) Il primo comma dell'art. 41 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia) prevede che: "L'esenzione di cui all'art. 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e' estesa ai libretti di risparmio di previdenza istituiti con decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni". (l) Il secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e' cosi' formulato: "2. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del trenta per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito ne' gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani". La misura della ritenuta e' stata elevata, da ultimo, come sopra indicato, dall'art. 7, comma 8, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67; misure riconfermate fino al 31 dicembre 1992 dall'art. 4, comma 2, della legge finanziaria 29 dicembre 1990, n. 405. Con D.M. 5 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 12 agosto 1992, sono state disciplinate, fra l'altro, le modalita' di versamento diretto al concessionario della riscossione (allo sportello o mediante conto corrente postale) dell'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali.