Art. 8. 1. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 (a), l'anagrafe tributaria invia questionari ai soggetti utenti di forniture di energia elettrica nei fabbricati, al fine di acquisire il numero di codice fiscale dell'utente stesso e quello del proprietario, se diverso, nonche' gli estremi catastali identificativi di ciascuna unita' immobiliare e la sua superficie commerciale. 2. Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed e' inviato all'utente tramite l'ente erogatore; esso deve essere compilato e restituito all'anagrafe tributaria a cura dell'utente, con tassa a carico della amministrazione destinataria, entro il termine indicato nel questionario stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il modello di questionario (b). 3. Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle unita' immobiliari di loro proprieta' sono tenuti a comunicare all'utente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio numero di codice fiscale e gli estremi catastali identificativi dell'unita' immobiliare; nel caso di comproprieta' l'obbligo e' soddisfatto con la comunicazione del numero di codice fiscale di uno soltanto dei comproprietari. La medesima comunicazione deve essere data dal proprietario dell'unita' immobiliare al conduttore nel caso di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso il conduttore e' tenuto ad indicare all'ente cui richiede la fornitura di energia elettrica, oltre al proprio, anche il numero di codice fiscale del proprietario. 4. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazione, effettua incroci tra i dati delle dichiarazioni dei redditi, del catasto e degli enti erogatori di forniture di energia elettrica, provvedendo ad accertare i redditi o i maggiori redditi non dichiarati con le modalita' di cui all'articolo 41-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c). Se risulta che l'utilizzatore della fornitura di energia elettrica e' soggetto diverso dall'utente indicato nel contratto, il Ministero delle finanze ne da' comunicazione all'ente erogatore per le conseguenti variazioni contrattuali. 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta lo- cale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative, con gli effetti e le modalita' previsti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (d), in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati. I contribuenti che intendono avvvalersi delle disposizioni del presente comma devono presentare, dal 1 agosto al 15 dicembre 1992, al centro di servizio o all'ufficio delle imposte dirette competente in ragione del loro domicilio fiscale, apposita dichiarazione, conformemente alle indicazioni recate dal modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 luglio 1992 (e), e devono versare dal 1 agosto al 15 dicembre 1992 l'imposta o la maggiore imposta dovuta, nonche', in luogo delle sanzioni e degli interessi previsti negli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c), e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (f), una soprattassa stabilita, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure: 10 per cento per il primo periodo; 20 per cento per il secondo periodo; 30 per cento per il terzo periodo; 40 per cento per il quarto periodo; 50 per cento per il quinto periodo; 60 per cento per il sesto periodo e 70 per cento per ciascuno degli altri periodi anteriori a quello in corso (g). Le attestazioni dei versamenti devono essere allegate alla dichiarazione integrativa. Le disposizioni del presente comma si applicano sempreche' alla data di presentazione della dichiarazione non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche ovvero non sia stato notificato avviso di accertamento; (( l'ILOR pagata in applicazione delle disposizioni del presente comma non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi. )) 6. In considerazione della emanazione, con effetto dall'anno 1993, del decreto del Ministro delle finanze integrativo dei dati e delle notizie indicativi di capacita' contributiva previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (c), i contribuenti possono corrispondere dal 1 agosto al 31 ottobre 1992 l'ammontare degli abbonamenti alle radiodiffusioni non corrisposti per periodi anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato elevato processo verbale o notificata ingiunzione di pagamento. I versamenti sono effettuati, con le modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle finanze previsto nel comma 5 (h), in unica soluzione e con l'applicazione della soprattassa nella misura del 10 per cento. 7. Agli oneri a carico dell'Amministrazione finanziaria di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, valutati in trenta miliardi di lire per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate per lo stesso anno dal presente capo; le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.
(a) L'art. 8 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni rela- tive all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 784/1976, poi modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, e' cosi' formulato: "Art. 8 (Poteri dell'anagrafe tributaria). - L'anagrafe tributaria puo' inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e puo' richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, da redigersi in conformita' a modelli stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui al precedente art. 4, nonche' gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ai fini dell'accertamento di tributi o contributi. Il questionario, debitamente complilato e firmato, deve essere restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento. L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto e puo' richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse". (b) Il modello e' stato approvato con D.M. 31 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 206 del 2 settembre 1992. (c) Si trascrive il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 2 (come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). - La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo e lo stato civile del contribuente nonche' la denominazione della ditta se il contribuente e' imprenditore e il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni. Gli stessi elementi devono essere indicati anche per le persone i cui redditi sono imputati al contribuente o per le quali competono deduzioni o detrazioni ai sensi degli articoli 10, 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599. La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacita' contributiva, relativi alla disponibilita', in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di: 1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa; 2) residenze principali o secondarie; 3) collaboratori familiari ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia; 4) riserve di caccia e di pesca; 5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilita' civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni e le malattie; 6) utenze di telefono limitatamente alla indicazione delle societa' ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e dovranno essere altresi' esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicati nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente. Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8". "Art. 41-bis (aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, poi sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) (Accertamento parziale). - 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44. 2. Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilita' dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalita' di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso art. 12. L'accertamento parziale avverra' utilizzando esclusivamente il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'art. 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilita' ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilita' dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154". Art. 46 (come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, e dall'art. 1 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309) (Omissione, incompletezza e infedelta' della dichiarazione). - Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire trecentomila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire trecentomila, elevabile fino a lire tremilioni nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino a lire sessantamila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del quarto comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto. Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e' delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati. Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria e' aumentata di un terzo. Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, e' indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalle indeducibilita' di spese, passivita' e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, e' aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, e' ridotta alla meta' se la maggiore imposta e' inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non e' superiore a lire diecimila. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis ovvero ai sensi dell'art. 36-ter. Se la dichiarazione e' stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto". "Art. 49 (come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920) (Deduzioni e detrazioni indebite). - Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli articoli 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e all'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell'art. 55". Con riferimento all'art. 46 soprariportato si precisa che gli importi ivi indicati sono stati elevati dall'art. 8, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384. (d) La legge n. 408/1990 reca: "Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie". Si trascrive il testo del relativo art. 14, limitatamente agli ultimi due commi: "4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , saranno stabilite le modalita' per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarazione integrativa di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative soprattasse. 5. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la regolarizzazione degli adempimenti ai sensi del primo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludono la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516". (e) Con D.M. 29 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 30 luglio 1992, sono state stabilite, fra l'altro, le modalita' per la presentazione di dichiarazioni integrative dei redditi dei fabbricati. (f) Il D.P.R. n. 602/1973 reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi". Si trascrive il testo dei relativi articoli 9 e 92: "Art. 9 (come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 7, comma 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67) (Mancato o ritardato versamento diretto). - Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del nove per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate. Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo. L'interesse si applica anche sul maggiore ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-bis, secondo comma, e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600". "Art. 92 (come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 13 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516) (Ritardati od omessi versamenti diretti). - Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera c), o li effettua in misura inferiore e' soggetto alla soprattassa del quaranta per cento delle somme non versate. La soprattassa e' del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-bis, secondo comma, e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza. E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9". (g) Con DD.MM. 5 agosto 1992 e 6 agosto 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 12 aogsto 1992 e n. 206 del 2 settembre 1992, sono state dettate fra l'altro, le modalita' di versamento, rispettivamente al concessionario della riscossione (allo sportello o mediante conto corrente postale) tramite delega alle aziende di credito, delle imposte, delle maggiori imposte e delle soprattasse dovute in base a dichiarazione integrativa in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati. (h) Con D.M. 29 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 30 luglio 1992, sono state dettate, fra l'altro, le modalita' per la effettuazione dei versamenti concernenti la regolarizzazione della posizione degli utenti agli effetti dell'abbonamento alle radiodiffusioni.