Art. 8.
  1.  Nell'esercizio  dei poteri previsti dall'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,  come
sostituito   dall'articolo   1   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 (a), l'anagrafe  tributaria  invia
questionari  ai soggetti utenti di forniture di energia elettrica nei
fabbricati,  al  fine  di  acquisire  il  numero  di  codice  fiscale
dell'utente stesso e quello del proprietario, se diverso, nonche' gli
estremi  catastali identificativi di ciascuna unita' immobiliare e la
sua superficie commerciale.
  2. Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed e'
inviato  all'utente  tramite  l'ente  erogatore;  esso  deve   essere
compilato  e  restituito  all'anagrafe tributaria a cura dell'utente,
con tassa a  carico  della  amministrazione  destinataria,  entro  il
termine  indicato  nel  questionario stesso. Con decreto del Ministro
delle finanze, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' approvato il modello di  questionario
(b).
  3.  Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica
nelle unita' immobiliari di loro proprieta' sono tenuti a  comunicare
all'utente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  il proprio numero di codice fiscale e gli estremi
catastali  identificativi  dell'unita'  immobiliare;  nel   caso   di
comproprieta'  l'obbligo  e'  soddisfatto  con  la  comunicazione del
numero di codice fiscale  di  uno  soltanto  dei  comproprietari.  La
medesima  comunicazione deve essere data dal proprietario dell'unita'
immobiliare  al  conduttore   nel   caso   di   contratti   stipulati
successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto;
in tal caso il conduttore e' tenuto ad indicare all'ente cui richiede
la fornitura di energia elettrica, oltre al proprio, anche il  numero
di codice fiscale del proprietario.
  4.  Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di
elaborazione, effettua incroci tra i  dati  delle  dichiarazioni  dei
redditi,  del  catasto e degli enti erogatori di forniture di energia
elettrica, provvedendo ad accertare i redditi o  i  maggiori  redditi
non  dichiarati  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 41-bis del
decreto del presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600
(c).  Se  risulta  che  l'utilizzatore  della  fornitura  di  energia
elettrica e' soggetto diverso dall'utente indicato nel contratto,  il
Ministero  delle  finanze ne da' comunicazione all'ente erogatore per
le conseguenti variazioni contrattuali.
  5.  Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   fisiche,
dell'imposta  sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta lo-
cale sui redditi, dovute per i periodi di  imposta  relativamente  ai
quali  il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,  i
contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative, con
gli  effetti  e le modalita' previsti dall'articolo 14 della legge 29
dicembre 1990, n. 408 (d), in aumento per quanto riguarda  i  redditi
dei   fabbricati.  I  contribuenti  che  intendono  avvvalersi  delle
disposizioni del presente comma devono presentare, dal 1  agosto  al
15  dicembre  1992, al centro di servizio o all'ufficio delle imposte
dirette  competente  in  ragione del loro domicilio fiscale, apposita
dichiarazione, conformemente  alle  indicazioni  recate  dal  modello
approvato  con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 luglio 1992 (e), e devono versare  dal
1 agosto al 15 dicembre 1992 l'imposta o la maggiore imposta dovuta,
nonche',  in  luogo  delle  sanzioni e degli interessi previsti negli
articoli 46 e 49 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n. 600 (c), e negli articoli 9 e 92 del decreto del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602  (f),  una
soprattassa stabilita, per i periodi di imposta anteriori a quello in
corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, nelle
seguenti misure: 10 per cento per il primo periodo; 20 per cento  per
il  secondo  periodo; 30 per cento per il terzo periodo; 40 per cento
per il quarto periodo; 50 per cento per il  quinto  periodo;  60  per
cento  per  il  sesto periodo e 70 per cento per ciascuno degli altri
periodi  anteriori  a  quello  in  corso  (g).  Le  attestazioni  dei
versamenti  devono essere allegate alla dichiarazione integrativa. Le
disposizioni del presente comma si applicano sempreche' alla data  di
presentazione   della   dichiarazione  non  siano  iniziati  accessi,
ispezioni e verifiche ovvero  non  sia  stato  notificato  avviso  di
accertamento; (( l'ILOR pagata in applicazione delle disposizioni del
presente  comma  non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
))
  6. In considerazione della emanazione, con effetto dall'anno  1993,
del  decreto  del Ministro delle finanze integrativo dei dati e delle
notizie indicativi di capacita' contributiva previsto dall'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600,  modificato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(c), i contribuenti possono corrispondere dal 1 agosto al 31 ottobre
1992  l'ammontare  degli   abbonamenti   alle   radiodiffusioni   non
corrisposti  per  periodi  anteriori  a  quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del  presente
comma  non si applicano qualora anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto sia  stato  elevato  processo  verbale  o
notificata  ingiunzione  di  pagamento. I versamenti sono effettuati,
con le modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle  finanze
previsto  nel  comma  5  (h), in unica soluzione e con l'applicazione
della soprattassa nella misura del 10 per cento.
  7. Agli oneri a carico dell'Amministrazione finanziaria di  cui  ai
commi  1,  2,  3  e 4, valutati in trenta miliardi di lire per l'anno
1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate  recate  per
lo  stesso  anno  dal  presente  capo;  le  somme  eventualmente  non
impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.
 
             (a) L'art. 8 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni  rela-
          tive  all'anagrafe  tributaria  e  al  codice  fiscale  dei
          contribuenti), come sostituito dall'art. 1  del  D.P.R.  n.
          784/1976, poi modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre
          1977,  n.  955,  e'  cosi'  formulato:    "Art.  8  (Poteri
          dell'anagrafe tributaria).  -  L'anagrafe  tributaria  puo'
          inviare   questionari   a   qualsiasi   soggetto,  mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento, e  puo'  richiedere
          la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi
          e dell'IVA, da redigersi in conformita' a modelli stabiliti
          con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  allo scopo di
          acquisire  o  verificare  gli  elementi  di identificazione
          necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e
          tutti  gli  altri  elementi  contenuti  nelle  domande   di
          attribuzione di cui al precedente art. 4, nonche' gli altri
          dati  utili per una completa individuazione del soggetto ai
          fini  dell'accertamento  di  tributi  o  contributi.     Il
          questionario, debitamente complilato e firmato, deve essere
          restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento.
          L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi
          di  comunicazione  previsti  dal  presente  decreto  e puo'
          richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno
          eseguito le comunicazioni stesse".  (b) Il modello e' stato
          approvato  con  D.M.  31  luglio  1992,  pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  206  del  2
          settembre  1992.    (c)  Si  trascrive   il   testo   delle
          disposizioni  del  D.P.R. n.  600/1973 (Disposizioni comuni
          in materia di accertamento delle imposte sui redditi)  alle
          quali  il  presente  articolo  fa  rinvio:    "Art. 2 (come
          modificato dall'art. 1 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413) (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche).
          -  La  dichiarazione  delle  persone  fisiche, oltre quanto
          stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve  indicare  le
          generalita',  il  comune  di  iscrizione  anagrafica  e, se
          diverso, quello di  domicilio  fiscale,  l'indirizzo  e  lo
          stato  civile  del  contribuente  nonche'  la denominazione
          della ditta se il contribuente e' imprenditore e il luogo o
          i luoghi in cui  sono  tenute  e  conservate  le  scritture
          contabili  prescritte  dal  presente  decreto  e  da  altre
          disposizioni.  Gli stessi elementi devono  essere  indicati
          anche  per  le  persone  i  cui  redditi  sono  imputati al
          contribuente  o  per  le  quali   competono   deduzioni   o
          detrazioni  ai  sensi degli articoli 10, 15 e 16 del D.P.R.
          29 settembre 1973, n. 597  e  dell'art.  7  del  D.P.R.  29
          settembre  1973,  n.  599.    La dichiarazione deve inoltre
          contenere  l'indicazione  dei  seguenti  dati   e   notizie
          indicativi   di   capacita'   contributiva,  relativi  alla
          disponibilita',  in  Italia  o  all'estero,  da  parte  del
          contribuente  e  delle altre persone di cui al primo comma,
          di:   1) aeromobili da  turismo,  navi  e  imbarcazioni  da
          diporto,  autoveicoli,  altri  mezzi  di trasporto a motore
          oltre  i  250  centimetri  cubi  e  roulottes;  cavalli  da
          equitazione   o   da   corsa;  2)  residenze  principali  o
          secondarie; 3) collaboratori familiari ed altri  lavoratori
          addetti  alla  casa o alla famiglia; 4) riserve di caccia e
          di pesca; 5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla
          indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e  ai
          dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni
          relative alla responsabilita' civile per la circolazione di
          veicoli  a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni
          e le malattie; 6) utenze  di  telefono  limitatamente  alla
          indicazione  delle  societa'  ed  enti erogatori e dei dati
          identificativi delle utenze.    Con  decreto  del  Ministro
          delle  finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale,
          dovranno essere modificati ed integrati i dati e le notizie
          di  cui  al  comma  precedente  e  dovranno essere altresi'
          esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le  notizie
          indicati   nel   presente  articolo  che  l'Amministrazione
          finanziaria e' in grado di acquisire direttamente.   Devono
          inoltre  essere  indicati i canoni per i fabbricati dati in
          locazione e ogni altro elemento richiesto  nel  modello  di
          dichiarazione  di  cui al successivo art. 8".  "Art. 41-bis
          (aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 14 aprile 1982, n.    309,
          poi sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n.
          413)   (Accertamento  parziale).  -  1.  Senza  pregiudizio
          dell'ulteriore azione accertatrice  nei  termini  stabiliti
          dall'art.  43,  gli  uffici  delle  imposte, qualora, dalle
          segnalazioni  effettuate  dal  Centro   informativo   delle
          imposte  dirette,  dalla  Guardia di finanza o da pubbliche
          amministrazioni  ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati   in
          possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi che
          consentono di  stabilire  l'esistenza  di  un  reddito  non
          dichiarato   o   il   maggiore   ammontare  di  un  reddito
          parzialmente dichiarato, che avrebbe  dovuto  concorrere  a
          formare  il  reddito  imponibile,  compresi  i  redditi  da
          partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di  cui
          all'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre   1986,   n.  917,  o  l'esistenza  di  deduzioni,
          esenzioni  ed  agevolazioni  in  tutto  o  in   parte   non
          spettanti,  possono  limitarsi  ad  accertare, in base agli
          elementi  predetti,  il  reddito  o  il   maggior   reddito
          imponibili.  Non  si  applica la disposizione dell'art. 44.
          2. Le disposizioni del comma  1  possono  applicarsi  anche
          all'accertamento  induttivo  dei  ricavi e dei compensi, di
          cui all'art.  12 del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  69,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
          n. 154, e successive  modificazioni,  tenendo  conto  della
          dimostrazione  della  non  applicabilita'  dei coefficienti
          eventualmente fornita dal contribuente, con le modalita' di
          cui all'ultimo periodo del comma 1 dello  stesso  art.  12.
          L'accertamento parziale avverra' utilizzando esclusivamente
          il  coefficiente  basato  sul contributo diretto lavorativo
          determinato con i decreti di cui all'art. 11, comma 5,  del
          citato  decreto-legge  n.  69  del  1989,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 154 del  1989,  e  successive
          modificazioni.  Le disposizioni del presente comma non sono
          applicabili nei riguardi  dei  contribuenti  in  regime  di
          contabilita'   ordinaria   e  nei  casi  in  cui  la  detta
          dimostrazione della  non  applicabilita'  dei  coefficienti
          risulti  asseverata da uno dei soggetti di cui all'art. 30,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972,  n.  636,  e  successive  modificazioni.  Nei
          confronti  di  questi ultimi si applicano, in caso di falsa
          indicazione dei fatti  asseverati,  ove  non  derivante  da
          false  o  erronee informazioni fornite dal contribuente, le
          pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982,
          n.   429, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto  1982,  n.    516,  come  sostituito dall'art. 6 del
          decreto-legge  16  marzo  1991,  n.    83,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n.  154".   Art.
          46  (come  modificato  dall'art.  2  del D.P.R. 24 dicembre
          1976, n. 920, e dall'art. 1 del D.P.R. 14 aprile  1982,  n.
          309)   (Omissione,   incompletezza   e   infedelta'   della
          dichiarazione). - Nel caso di  omessa  presentazione  della
          dichiarazione  di  cui  agli  articoli da 1 a 6, 10 e 11 si
          applica  la  pena  pecuniaria  da  due  a   quattro   volte
          l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a
          lire  trecentomila.  Se  non  sono  dovute imposte, la pena
          pecuniaria si applica nella misura  di  lire  trecentomila,
          elevabile fino a lire tremilioni nei confronti dei soggetti
          obbligati  alla  tenuta  di  scritture  contabili;  la pena
          pecuniaria puo' essere ridotta fino a lire sessantamila nei
          confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera  d)
          del  quarto  comma  dell'art. 1 che non hanno presentato il
          certificato  ivi  previsto.      Se   nella   dichiarazione
          presentata  non  sono  compresi  tutti  i  singoli  redditi
          posseduti, si applica la pena pecuniaria da due  a  quattro
          volte  l'ammontare  delle imposte e' delle maggiori imposte
          dovute in relazione ai  redditi  non  dichiarati.    Se  le
          omissioni  previste  nei  precedenti commi riguardano anche
          redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria e' aumentata
          di  un  terzo.    Se  nella  dichiarazione,  al  di   fuori
          dell'ipotesi  di  cui al secondo comma, e' indicato ai fini
          delle singole imposte un reddito netto inferiore  a  quello
          accertato  si applica la pena pecuniaria da una a due volte
          l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte
          dovute,   anche   se   la    differenza    dipenda    dalle
          indeducibilita'  di  spese,  passivita'  e  oneri.  La pena
          pecuniaria, per la parte relativa a  ciascuna  imposta,  e'
          aumentata  di  un  terzo  se  la  differenza tra il reddito
          accertato e quello  dichiarato  riguarda  anche  i  redditi
          prodotti  all'estero,  e' ridotta alla meta' se la maggiore
          imposta e' inferiore a un quarto di quella accertata e  non
          si  applica  quando  la  maggiore  imposta accertata non e'
          superiore a  lire  diecimila.    Per  maggiore  imposta  si
          intende  la  differenza  tra  l'imposta  liquidata  in base
          all'accertamento  e   quella   liquidata   in   base   alla
          dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  36-bis ovvero ai sensi
          dell'art. 36-ter.  Se la dichiarazione e' stata  presentata
          con  ritardo  non superiore a un mese, si applicano le pene
          di cui al primo comma ridotte a un quarto".  "Art. 49 (come
          modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920)
          (Deduzioni e detrazioni indebite). - Se il contribuente  ha
          esposto    nella    dichiarazione    indebite    detrazioni
          dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito  di  cui
          agli articoli 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598,
          e  all'art.  7  del  D.P.R.  29  settembre 1973, n. 599, si
          applica la pena  pecuniaria  da  due  a  quattro  volte  la
          maggiore  imposta  dovuta.  La stessa pena si applica se le
          indebite detrazioni o deduzioni sono state  conseguite  per
          causa  imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla
          fonte.   Si applica il quinto comma  dell'art.  55".    Con
          riferimento  all'art.  46 soprariportato si precisa che gli
          importi ivi indicati sono stati elevati dall'art. 8,  comma
          1,  del  D.L.  30  settembre  1989,  n. 332 (Misure fiscali
          urgenti), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27
          novembre  1989,  n.  384.    (d) La legge n. 408/1990 reca:
          "Disposizioni tributarie in  materia  di  rivalutazione  di
          beni  delle  imprese  e di smobilizzo di riserve e fondi in
          sospensione   di   imposta,   nonche'    disposizioni    di
          razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per
          la  revisione  del  trattamento tributario della famiglia e
          delle  rendite  finanziarie  e  per  la   revisione   delle
          agevolazioni   tributarie".   Si  trascrive  il  testo  del
          relativo art. 14, limitatamente agli ultimi due commi:  "4.
          Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale , saranno stabilite le modalita'  per  i
          versamenti  delle  imposte  dovute in sede di dichiarazione
          integrativa di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e  delle  relative soprattasse.   5. La presentazione delle
          dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
          1973,  n.  600,  e la regolarizzazione degli adempimenti ai
          sensi  del  primo  comma  dell'art.  48  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, nei
          limiti  delle   integrazioni   e   delle   regolarizzazioni
          effettuate,  escludono  la punibilita' per i reati previsti
          dal decreto-legge 10 luglio 1982, n.  429, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 1982, n.  516".  (e)
          Con  D.M.  29  luglio  1992,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  -  serie  generale  - n. 178 del 30 luglio 1992,
          sono state stabilite, fra  l'altro,  le  modalita'  per  la
          presentazione  di dichiarazioni integrative dei redditi dei
          fabbricati.  (f) Il D.P.R. n. 602/1973 reca:  "Disposizioni
          sulla  riscossione delle imposte sui redditi". Si trascrive
          il testo dei relativi articoli 9  e  92:    "Art.  9  (come
          modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920,
          dall'art.  2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art.
          7, comma 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988,  n.  67)
          (Mancato  o  ritardato  versamento diretto). - Se non viene
          effettuato il versamento  diretto  nei  termini  stabiliti,
          sugli  importi  non  versati  o versati dopo la scadenza si
          applica l'interesse in ragione del nove per cento annuo con
          decorrenza dal giorno successivo a  quello  di  scadenza  e
          fino  alla  data del pagamento o della scadenza della prima
          rata del ruolo in cui sono  state  iscritte  le  somme  non
          versate.    Qualora  l'interesse  non sia stato versato dal
          contribuente   contestualmente   all'imposta   esso   viene
          calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.  L'interesse si
          applica  anche  sul  maggiore  ammontare  delle  imposte  o
          ritenute  alla  fonte  riscuotibili   mediante   versamento
          diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli
          articoli  36-bis,  secondo  comma,  e  36-ter del D.P.R. 29
          settembre  1973,  n.  600".    "Art.  92  (come  modificato
          dall'art.  3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art.
          1  del  D.L.  20  novembre  1981,  n.  661, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, dall'art.
          2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309,  e  dall'art.  13  del
          D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
          nella  legge  7  agosto  1982, n. 516) (Ritardati od omessi
          versamenti diretti). - Chi non esegue entro  le  prescritte
          scadenze  i  versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo
          comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera  c),  o  li
          effettua  in  misura inferiore e' soggetto alla soprattassa
          del  quaranta  per  cento  delle  somme  non  versate.   La
          soprattassa  e'  del cinquanta per cento nel caso che siano
          ritardati od  omessi,  in  tutto  o  in  parte,  gli  altri
          versamenti diretti previsti dall'art. 3.  Le soprattasse si
          applicano  anche  sul  maggiore  ammontare  delle imposte e
          delle ritenute  alla  fonte  liquidato  dall'ufficio  delle
          imposte  ai  sensi  degli articoli 36-bis, secondo comma, e
          36-ter  del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600.      Le
          soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente
          ridotte  al  tre  per  cento  e  al  dieci  per cento se il
          versamento  diretto  viene  eseguito  entro  i  tre  giorni
          successivi  a  quello di scadenza.   E' fatto salvo in ogni
          caso il pagamento degli interessi  previsti  dall'art.  9".
          (g)  Con  DD.MM.  5 agosto 1992 e 6 agosto 1992, pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189  del  12
          aogsto  1992  e  n.  206  del  2 settembre 1992, sono state
          dettate  fra   l'altro,   le   modalita'   di   versamento,
          rispettivamente  al  concessionario della riscossione (allo
          sportello o mediante conto corrente postale) tramite delega
          alle aziende di  credito,  delle  imposte,  delle  maggiori
          imposte  e delle soprattasse dovute in base a dichiarazione
          integrativa in aumento per quanto riguarda  i  redditi  dei
          fabbricati.   (h) Con D.M. 29 luglio 1992, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 30  luglio
          1992,  sono state dettate, fra l'altro, le modalita' per la
          effettuazione     dei     versamenti     concernenti     la
          regolarizzazione  della posizione degli utenti agli effetti
          dell'abbonamento alle radiodiffusioni.