Art. 7.
  1. Salvo quanto disposto dall'art. 6, comma  4,  la  selezione  dei
soggetti  di  cui  alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 sara'
effettuata tenendo conto del prevedibile recupero di  imponibile  e/o
di   imposta   rapportato   alla   capacita'   operativa  occorrente,
dell'importanza locale del settore economico di appartenenza, nonche'
della concretezza e della rilevanza dei dati  e  delle  notizie  gia'
acquisiti,  dell'entita'  dei  rimborsi  eventualmente richiesti, del
grado  di  sostenibilita'  della  pretesa  fiscale  e  del  grado  di
solvibilita' del soggetto.
  2.  L'esclusione dei casi di insolvibilita' potra' riguardare anche
i controlli di cui al comma 1 dell'art.  6,  previa  segnalazione  al
competente ispettorato compartimentale.
  3.  Nella  selezione dei soggetti da controllare si terra' conto in
modo particolare della considerazione congiunta dei  dati  fiscali  e
contributivi  a  norma  del  decreto-legge  9 settembre 1992, n. 373,
sulla base di accordi che interverranno con le amministrazione e  gli
enti interessati, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto-legge.