Art. 7. 1. Salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 4, la selezione dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 sara' effettuata tenendo conto del prevedibile recupero di imponibile e/o di imposta rapportato alla capacita' operativa occorrente, dell'importanza locale del settore economico di appartenenza, nonche' della concretezza e della rilevanza dei dati e delle notizie gia' acquisiti, dell'entita' dei rimborsi eventualmente richiesti, del grado di sostenibilita' della pretesa fiscale e del grado di solvibilita' del soggetto. 2. L'esclusione dei casi di insolvibilita' potra' riguardare anche i controlli di cui al comma 1 dell'art. 6, previa segnalazione al competente ispettorato compartimentale. 3. Nella selezione dei soggetti da controllare si terra' conto in modo particolare della considerazione congiunta dei dati fiscali e contributivi a norma del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 373, sulla base di accordi che interverranno con le amministrazione e gli enti interessati, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto-legge.