Art. 6. 1. La commissione si riunisce di regola per singole sezioni di rischio o, per l'esame di questioni interdisciplinari o di particolare rilevanza, a sezioni congiunte. 2. La commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dall'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alla valutazione dei rischi connessi e dei conseguenti interventi atti a prevenirli. 3. Nei casi di eventi di particolare rilevanza su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, la commissione provvede ad effettuare ricognizioni in loco, sia a carattere collegiale che da singoli esperti componenti della commissione, al fine di pervenire a valutazioni sulla situazione in atto ed a proposte sulle possibili azioni da intraprendere. 4. Sempre su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile la commissione provvede altresi' all'avvio di indagini su specifici problemi connessi a situazioni di rischio, da affidarsi a singoli componenti delle sezioni od a gruppi di lavori.