Art. 6.
  1. La commissione si riunisce di  regola  per  singole  sezioni  di
rischio   o,   per   l'esame  di  questioni  interdisciplinari  o  di
particolare rilevanza, a sezioni congiunte.
  2.  La  commissione  fornisce  le  indicazioni  necessarie  per  la
definizione  delle  esigenze  di  studio  e  ricerca  in  materia  di
protezione  civile,  procede  all'esame  dei   dati   forniti   dalle
istituzioni  ed  organizzazioni  preposte alla vigilanza degli eventi
previsti dall'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  ed  alla
valutazione  dei  rischi connessi e dei conseguenti interventi atti a
prevenirli.
  3. Nei casi di eventi di particolare  rilevanza  su  richiesta  del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, la commissione
provvede   ad  effettuare  ricognizioni  in  loco,  sia  a  carattere
collegiale che da singoli esperti componenti  della  commissione,  al
fine  di  pervenire  a  valutazioni  sulla  situazione  in  atto ed a
proposte sulle possibili azioni da intraprendere.
  4. Sempre su richiesta del  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  la  commissione  provvede  altresi'  all'avvio di
indagini su specifici problemi connessi a situazioni di  rischio,  da
affidarsi a singoli componenti delle sezioni od a gruppi di lavori.