Art. 7. 1. Le convocazioni per le riunioni della commissione e del comitato dei presidenti e delle singole sezioni sono disposte dal presidente della commissione ed effettuate con un preavviso, salvo i casi di urgenza in cui puo' avvenire ad horas, di almeno dieci giorni su specifico ordine del giorno. 2. Le sedute della commissione, del comitato dei presidenti di sezione e delle singole sezioni sono valide quando sia presente la meta' piu' uno dei componenti e, in seconda convocazione, a distanza di un'ora, di almeno un terzo. 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 4. I componenti della commissione hanno facolta' di inserire nel verbale delle riunioni la motivata dichiarazione del loro eventuale dissenso. 5. Qualora i componenti della commissione non partecipano a tre riunioni consecutive, il comitato dei presidenti, previo avviso agli interessati, ne puo' proporre al Ministro per il coordinamento della protezione civile la decadenza.