Art. 7.
  1. Le convocazioni per le riunioni della commissione e del comitato
dei presidenti e delle singole sezioni sono disposte  dal  presidente
della  commissione  ed  effettuate  con un preavviso, salvo i casi di
urgenza in cui puo' avvenire ad horas,  di  almeno  dieci  giorni  su
specifico ordine del giorno.
  2.  Le  sedute  della  commissione,  del comitato dei presidenti di
sezione e delle singole sezioni sono valide quando  sia  presente  la
meta'  piu' uno dei componenti e, in seconda convocazione, a distanza
di un'ora, di almeno un terzo.
  3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti;
in caso di parita' prevale il voto del presidente.
  4. I componenti della commissione hanno facolta'  di  inserire  nel
verbale  delle  riunioni la motivata dichiarazione del loro eventuale
dissenso.
  5. Qualora i componenti della commissione  non  partecipano  a  tre
riunioni  consecutive, il comitato dei presidenti, previo avviso agli
interessati, ne puo' proporre al Ministro per il coordinamento  della
protezione civile la decadenza.