Art. 6. Revisione delle prestazioni sanitarie (( 1. Entro il 30 novembre 1992 il Governo, d'intesa con la )) (( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e )) (( le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i )) (( livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i )) (( cittadini a decorrere dal 1 gennaio 1993. Ove tale intesa non )) (( intervenga, il Governo provvede direttamente entro il 15 )) (( dicembre 1992. )) (( 2. I livelli di assistenza devono prevedere che siano tenuti al )) (( versamento di una quota fissa individuale annua nella misura di )) (( lire 85.000 per l'assistenza medica di base: )) (( a) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da )) (( un unico componente ed avente un reddito complessivo per l'anno )) (( precedente superiore a lire 30.000.000; )) (( b) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da )) (( due componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno )) (( precedente superiore a lire 42.000.000; )) (( c) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da )) (( tre componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno )) (( precedente superiore a lire 50.000.000. )) (( 3. Ai fini dell'obbligo di versamento della quota fissa annua )) (( di cui al comma 2 il limite di reddito di cui alla lettera c) )) (( del medesimo comma 2 e' aumentato di lire 5.000.000 per ciascun )) (( componente aggiuntivo del nucleo familiare. )) (( 4. Per la determinazione del reddito complessivo di cui ai )) (( commi 2 e 3 del presente articolo si tiene conto anche del )) (( reddito determinato sinteticamente sulla base degli indici di )) (( capacita' contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, )) (( del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, )) (( n. 600, e successive modificazioni (a). Le modalita' per )) (( l'accertamento delle condizioni di reddito dei soggetti di cui )) (( ai commi 2 e 3 del presente articolo e per il versamento della )) (( quota fissa per l'assistenza medica di base sono determinate )) (( con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i )) (( Ministri delle finanze e del tesoro. I citati livelli di )) (( assistenza devono altresi' prevedere un tetto massimo di spesa )) (( per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di )) (( esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria )) (( per i soggetti esenti ai sensi dell'articolo 3 del )) (( decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive )) (( modificazioni )) (b). )) (( 5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, con esclusione di quelli )) (( esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sono )) (( tenuti, a decorrere dal 1 marzo 1993, al pagamento del )) (( costo dei farmaci prescritti in ciascuna ricetta, con )) (( esclusione dei farmaci salvavita, sino all'importo di lire )) (( 40.000, oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale )) (( limite, nonche' al pagamento delle prestazioni di diagnostica )) (( strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni )) (( specialistiche, ivi comprese le prestazioni di )) (( fisiokinesiterapia e le cure termali, sino all'importo di lire )) (( 100.000, oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale )) (( limite. )) (( 6. Fermo restando il vigente regime delle esenzioni, i soggetti )) (( appartenenti a nuclei familiari non riconducibili ai casi di )) (( cui ai commi 2 e 3, i quali non siano gia' muniti )) (( dell'attestazione di esenzione, dovranno dotarsi di apposita )) (( certificazione, secondo modalita' che saranno stabilite con )) (( decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro )) (( delle finanze. )) (( 7. La quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche )) (( e' determinata in lire 4.000 e in lire 2.000 per le confezioni )) (( a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in )) (( confezione monodose; la quota fissa per ciascuna ricetta )) (( relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse )) (( da quelle farmaceutiche e' determinata in lire 4.000. )) (( 8. Il compenso orario spettante ai medici specialisti )) (( ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della )) (( legge 23 dicembre 1978, n. 833 (c), e' corrisposto in )) (( misura proporzionale alle prestazioni effettivamente rese in )) (( rapporto a quelle da rendere in base alla normativa vigente. )) (( 9. L'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie )) (( istituito ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge )) (( 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni )) (( (d), tiene aggiornati i prezzi di listino applicati per i )) (( beni e i servizi inclusi nell'osservatorio stesso. Tali prezzi )) (( costituiscono i prezzi di riferimento per gli acquisti da parte )) (( delle strutture del Servizio sanitario nazionale. )) (( 10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, )) (( qualora i redditi risultassero, anche per effetto )) (( dell'applicazione degli indici di capacita' contributiva di cui )) (( all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della )) (( Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive )) (( modificazioni (a), di importo superiore a quelli previsti )) (( dai commi 2 e 3, il soggetto decade dal diritto alle )) (( prestazioni contemplate dal comma 5 del presente articolo con )) (( oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e si procede al )) (( recupero delle somme corrispettive delle prestazioni )) (( indebitamente usufruite, nonche' della quota fissa individuale )) (( di cui al comma 2 del presente articolo. )) (( 11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario )) (( nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, )) (( pubblici e privati, previsto dall'articolo 31, comma 1, della )) (( legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni )) (( (e), e' fissato nella misura del 10,60 per cento della )) (( retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei )) (( datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori. Il )) (( contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale )) (( di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della citata )) (( legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni (e), e' )) (( determinato nella misura del 5,4 per cento. La misura del )) (( contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della citata )) (( legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni (e), e' )) (( elevata al 4,60 per cento. L'aliquota dello 0,40 per cento a )) (( carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, )) (( della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni )) (( (e), e' elevata allo 0,80 per cento. Sui trattamenti )) (( pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di )) (( lire continua ad applicarsi il contributo per le prestazioni )) (( del Servizio sanitario nazionale nelle misure vigenti al 31 )) (( dicembre 1992 (f). )) (( 12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione )) (( di quelle di cui ai commi 1 e 5, hanno effetto a decorrere dal )) (( 1 gennaio 1993. )) -------------------------------------------------------- (a) Il D.P.R. n. 600/1973 reca: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". Si trascrive il testo del secondo comma del relativo art. 2, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413: "La dichiarazione (si riferisce alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, n.d.r.) deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacita' contributiva, relativi alla disponibilita', in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di: 1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centrimetri cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa; 2) residenze principali o secondarie; 3) collaboratori familiari ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia; 4) riserve di caccia e di pesca; 5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente all'indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilita' civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni e le malattie; 6) utenze di telefono limitatamente all'indicazione delle societa' ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze". (b) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 382/1989 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali), come modificato dall'art. 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' il seguente: "Art. 3 (Esenzioni dalla partecipazione alla spesa). - 1. Sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria: a) (abrogata dall'art. 5 della legge n. 407/1990, n.d.r.; b) i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo fino a lire sedici milioni, incrementato fino a lire ventiduemilioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unita' immobiliare di proprieta', adibita dal pensionato ad abitazione propria o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unita' immobiliare posseduta. Per titolari di pensione di vecchiaia si intendono tutti coloro che, a prescindere dall'ordinamento pensionistico di appartenenza, abbiano raggiunto l'eta' per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti; rientrano tra i beneficiari anche i titolari di pensione di invalidita', di anzianita' e di reversibilita', purche' abbiano raggiunto l'eta' anzidetta e rientrino nei limiti di redditi di cui alla presente lettera; c) i titolari di pensione sociale; d) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) (il riferimento alla lettera a) e' da ritenersi implicitamente abrogato in conseguenza dell'abrogazione della medesima lettera a), n.d.r ). 2. L'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria spetta, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche agli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale. 3. E' abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose deter- minate, ai protocolli per la tutela della maternita', alle categorie di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione e agli accertamenti del possesso dei requisiti di idoneita' da parte delle ragazze e dei ragazzi che si avviano all'attivita' sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche. 4. (Omissis)". (c) La legge n. 833/1978 istituisce il Servizio sanitario nazionale. Si trascrive il testo del relativo art. 48: "Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentati designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta gioni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibile per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata all'unita' sanitaria locale; 6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norma previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 28 ottobre 1976". (d) Il comma 5 dell'art. 25 del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie) prevede che: "Presso il Ministero della sanita' e' istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo sanitario per l'effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presi'di di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura del Ministero della sanita'. Nell'ambito dell'osservatorio e' istituito l'albo dei fornitori. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle normative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali". (e) L'art. 31 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) fissa la misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti (comma 1), nonche' di quello dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, dai lavoratori dipendenti e pensionati, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari, fino al limite di L. 40.000.000 annue di reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi gia' assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione (commi 8 e 9), dai cittadini non mutuati e dai cittadini stranieri, entro il limite di L. 40.000.000 annue di reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce (comma 11). Sulla quota eccedente il limite di L. 40.000.000 e fino al limite di L. 100.000.000 annue il comma 14 stabilisce che sia dovuto un contributo di solidarieta', da ripartirsi, sui redditi da lavoro dipendente, nella misura del 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e dello 0,80 per cento a carico del lavoratore, come prevede il successivo comma 15, per effetto della modifica di aliquota disposta dal presente articolo. Il medesimo articolo fissa inoltre la misura del contributo per fruire delle indennita' economiche di maternita' e di malattia (commi 4 e 5). L'art. 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che "A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e' dovuto sulla base degli imponibili stabiliti dalla predetta legge relativi al medesimo anno". (f) Il comma 13 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, stabilisce, a decorrere dal 1 gennaio 1991, che sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applichi a carico dei pensionati, sull'intero trattamento percepito, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti; le misure vigenti al 31 dicembre 1992 sono 0,90 per cento fino al limite di L. 40.000.000 annue e 0,40 per cento, a titolo di contributo di solidarieta', sulla quota eccedente il suddetto importo e fino al limite di L. 100.000.000 annue.