Art. 6.
                Revisione delle prestazioni sanitarie
 
(( 1. Entro il 30 novembre 1992 il Governo, d'intesa con la        ))
(( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e ))
(( le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i        ))
(( livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i ))
(( cittadini a decorrere dal 1› gennaio 1993. Ove tale intesa non  ))
(( intervenga, il Governo provvede direttamente entro il 15        ))
(( dicembre 1992.                                                  ))
(( 2. I livelli di assistenza devono prevedere che siano tenuti al ))
(( versamento di una quota fissa individuale annua nella misura di ))
(( lire 85.000 per l'assistenza medica di base:                    ))
(( a) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da ))
(( un unico componente ed avente un reddito complessivo per l'anno ))
(( precedente superiore a lire 30.000.000;                         ))
(( b) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da ))
(( due componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno      ))
(( precedente superiore a lire 42.000.000;                         ))
(( c) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da ))
(( tre componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno      ))
(( precedente superiore a lire 50.000.000.                         ))
(( 3. Ai fini dell'obbligo di versamento della quota fissa annua   ))
(( di cui al comma 2 il limite di reddito di cui alla lettera c)   ))
(( del medesimo comma 2 e' aumentato di lire 5.000.000 per ciascun ))
(( componente aggiuntivo del nucleo familiare.                     ))
(( 4. Per la determinazione del reddito complessivo di cui ai      ))
(( commi 2 e 3 del presente articolo si tiene conto anche del      ))
(( reddito determinato sinteticamente sulla base degli indici di   ))
(( capacita' contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma,    ))
(( del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  ))
(( n. 600, e successive modificazioni (a). Le modalita' per  ))
(( l'accertamento delle condizioni di reddito dei soggetti di cui  ))
(( ai commi 2 e 3 del presente articolo e per il versamento della  ))
(( quota fissa per l'assistenza medica di base sono determinate    ))
(( con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i       ))
(( Ministri delle finanze e del tesoro. I citati livelli di        ))
(( assistenza devono altresi' prevedere un tetto massimo di spesa  ))
(( per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di      ))
(( esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria    ))
(( per i soggetti esenti ai sensi dell'articolo 3 del              ))
(( decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con         ))
(( modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive  ))
(( modificazioni )) (b).                                           ))
(( 5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, con esclusione di quelli   ))
(( esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sono        ))
(( tenuti, a decorrere dal 1› marzo 1993, al pagamento del         ))
(( costo dei farmaci prescritti in ciascuna ricetta, con           ))
(( esclusione dei farmaci salvavita, sino all'importo di lire      ))
(( 40.000, oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale      ))
(( limite, nonche' al pagamento delle prestazioni di diagnostica   ))
(( strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni          ))
(( specialistiche, ivi comprese le prestazioni di                  ))
(( fisiokinesiterapia e le cure termali, sino all'importo di lire  ))
(( 100.000, oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale     ))
(( limite.                                                         ))
(( 6. Fermo restando il vigente regime delle esenzioni, i soggetti ))
(( appartenenti a nuclei familiari non riconducibili ai casi di    ))
(( cui ai commi 2 e 3, i quali non siano gia' muniti               ))
(( dell'attestazione di esenzione, dovranno dotarsi di apposita    ))
(( certificazione, secondo modalita' che saranno stabilite con     ))
(( decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro ))
(( delle finanze.                                                  ))
(( 7. La quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche      ))
(( e' determinata in lire 4.000 e in lire 2.000 per le confezioni  ))
(( a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in       ))
(( confezione monodose; la quota fissa per ciascuna ricetta        ))
(( relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse   ))
(( da quelle farmaceutiche e' determinata in lire 4.000.           ))
(( 8. Il compenso orario spettante ai medici specialisti           ))
(( ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della     ))
(( legge 23 dicembre 1978, n. 833 (c), e' corrisposto in     ))
(( misura proporzionale alle prestazioni effettivamente rese in    ))
(( rapporto a quelle da rendere in base alla normativa vigente.    ))
(( 9. L'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie       ))
(( istituito ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge ))
(( 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  ))
(( legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni     ))
(( (d), tiene aggiornati i prezzi di listino applicati per i    ))
(( beni e i servizi inclusi nell'osservatorio stesso. Tali prezzi  ))
(( costituiscono i prezzi di riferimento per gli acquisti da parte ))
(( delle strutture del Servizio sanitario nazionale.               ))
(( 10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,            ))
(( qualora i redditi risultassero, anche per effetto               ))
(( dell'applicazione degli indici di capacita' contributiva di cui ))
(( all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della ))
(( Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive              ))
(( modificazioni (a), di importo superiore a quelli previsti ))
(( dai commi 2 e 3, il soggetto decade dal diritto alle            ))
(( prestazioni contemplate dal comma 5 del presente articolo con   ))
(( oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e si procede al ))
(( recupero delle somme corrispettive delle prestazioni            ))
(( indebitamente usufruite, nonche' della quota fissa individuale  ))
(( di cui al comma 2 del presente articolo.                        ))
(( 11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario     ))
(( nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori,       ))
(( pubblici e privati, previsto dall'articolo 31, comma 1, della   ))
(( legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni       ))
(( (e), e' fissato nella misura del 10,60 per cento della       ))
(( retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei  ))
(( datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori. Il    ))
(( contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale  ))
(( di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della citata         ))
(( legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni (e), e'  ))
(( determinato nella misura del 5,4 per cento. La misura del       ))
(( contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della citata    ))
(( legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni (e), e'  ))
(( elevata al 4,60 per cento. L'aliquota dello 0,40 per cento a    ))
(( carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15,     ))
(( della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni   ))
(( (e), e' elevata allo 0,80 per cento. Sui trattamenti            ))
(( pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di  ))
(( lire continua ad applicarsi il contributo per le prestazioni    ))
(( del Servizio sanitario nazionale nelle misure vigenti al 31     ))
(( dicembre 1992    (f).                                           ))
(( 12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione   ))
(( di quelle di cui ai commi 1 e 5, hanno effetto a decorrere dal  ))
(( 1› gennaio 1993.                                                ))
      --------------------------------------------------------
             (a)  Il D.P.R. n. 600/1973 reca: "Disposizioni comuni in
          materia di accertamento  delle  imposte  sui  redditi".  Si
          trascrive  il  testo del secondo comma del relativo art. 2,
          come sostituito  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413:
             "La  dichiarazione  (si riferisce alla dichiarazione dei
          redditi  delle  persone  fisiche,  n.d.r.)   deve   inoltre
          contenere   l'indicazione   dei  seguenti  dati  e  notizie
          indicativi  di  capacita'   contributiva,   relativi   alla
          disponibilita',  in  Italia  o  all'estero,  da  parte  del
          contribuente e delle altre persone di cui al  primo  comma,
          di:
              1)  aeromobili  da  turismo,  navi  e  imbarcazioni  da
          diporto, autoveicoli, altri mezzi  di  trasporto  a  motore
          oltre  i  250  centrimetri  cubi  e  roulottes;  cavalli da
          equitazione o da corsa;
              2) residenze principali o secondarie;
              3) collaboratori familiari ed altri lavoratori  addetti
          alla casa o alla famiglia;
              4) riserve di caccia e di pesca;
              5)    assicurazioni   di   ogni   tipo,   limitatamente
          all'indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e
          ai  dati   identificativi   delle   polizze,   escluse   le
          assicurazioni  relative  alla responsabilita' civile per la
          circolazione di veicoli  a  motore  e  quelle  sulla  vita,
          contro gli infortuni e le malattie;
              6)  utenze  di  telefono  limitatamente all'indicazione
          delle societa' ed enti erogatori e dei dati  identificativi
          delle utenze".
             (b)   Il   testo   dell'art.  3  del  D.L.  n.  382/1989
          (Disposizioni  urgenti  sulla  partecipazione  alla   spesa
          sanitaria   e   sul  ripiano  dei  disavanzi  delle  unita'
          sanitarie locali), come modificato dall'art.   5, comma  3,
          della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' il seguente:
             "Art.  3  (Esenzioni dalla partecipazione alla spesa). -
          1.   Sono esentati dal  pagamento  di  tutte  le  quote  di
          partecipazione alla spesa sanitaria:
               a)  (abrogata  dall'art.  5  della  legge n. 407/1990,
          n.d.r.;
               b) i titolari di pensione  di  vecchiaia  con  reddito
          imponibile  lordo  fino a lire sedici milioni, incrementato
          fino a lire ventiduemilioni di reddito complessivo lordo in
          presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore
          milione  per  ogni  figlio  a  carico;  non  concorre  alla
          determinazione   del   reddito   l'unita'   immobiliare  di
          proprieta', adibita dal pensionato ad abitazione propria  o
          posseduta   come   residenza   secondaria   o   comunque  a
          disposizione, se  costituente  l'unica  unita'  immobiliare
          posseduta.   Per  titolari  di  pensione  di  vecchiaia  si
          intendono tutti coloro che, a prescindere  dall'ordinamento
          pensionistico di appartenenza, abbiano raggiunto l'eta' per
          il   collocamento   a  riposo  prevista  dall'assicurazione
          generale  obbligatoria   per   i   lavoratori   dipendenti;
          rientrano tra i beneficiari anche i titolari di pensione di
          invalidita',  di  anzianita'  e  di reversibilita', purche'
          abbiano raggiunto l'eta' anzidetta e rientrino  nei  limiti
          di redditi di cui alla presente lettera;
               c) i titolari di pensione sociale;
               d)  i  familiari  a carico dei soggetti indicati nelle
          lettere a), b) e c) (il riferimento alla lettera a)  e'  da
          ritenersi    implicitamente    abrogato    in   conseguenza
          dell'abrogazione della medesima lettera a), n.d.r ).
             2.   L'esenzione   dal   pagamento   delle   quote    di
          partecipazione   alla   spesa   sanitaria   spetta,  quando
          ricorrano le condizioni di  cui  al  comma  1,  anche  agli
          stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.
             3.  E' abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle
          quote  di  partecipazione   alla   spesa   sanitaria,   con
          esclusione  delle esenzioni riferite a forme morbose deter-
          minate, ai protocolli per la tutela della maternita',  alle
          categorie  di  invalidi ed assimilati di cui alla normativa
          vigente, ai donatori di organi e di sangue  in  connessione
          con  gli atti di donazione e agli accertamenti del possesso
          dei requisiti di idoneita' da parte  delle  ragazze  e  dei
          ragazzi  che  si  avviano all'attivita' sportiva agonistica
          nelle societa' dilettantistiche.
             4. (Omissis)".
             (c)  La  legge  n.  833/1978  istituisce   il   Servizio
          sanitario  nazionale.  Si  trascrive  il testo del relativo
          art. 48:
             "Art.  48  (Personale  a  rapporto   convenzionale).   -
          L'uniformita'  del  trattamento  economico  e normativo del
          personale sanitario a rapporto convenzionale  e'  garantita
          sull'intero  territorio  nazionale  da  convenzioni, aventi
          durata  triennale,  del   tutto   conformi   agli   accordi
          collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
          l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani (ANCI) e le
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  in
          campo  nazionale  di ciascuna categoria. La delegazione del
          Governo,  delle  regioni  e  dell'ANCI per la stipula degli
          accordi  anzidetti  e'  costituita   rispettivamente:   dai
          Ministri  della  sanita',  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale e del tesoro; da  cinque  rappresentanti  designati
          dalle  regioni  attraverso la commissione interregionale di
          cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da  sei
          rappresentati designati dall'ANCI.
             L'accordo  nazionale  di cui al comma precedente e' reso
          esecutivo con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. I
          competenti organi locali adottano entro trenta gioni  dalla
          pubblicazione  del  suddetto  decreto  i necessari e dovuti
          atti deliberativi.
             Gli accordi collettivi nazionali di cui al  primo  comma
          devono prevedere:
              1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibile  per  la
          medicina generale e quella pediatrica di libera scelta,  al
          fine  di  determinare  il  numero dei medici generici e dei
          pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in  ogni
          unita'  sanitaria  locale, fatto salvo il diritto di libera
          scelta del medico per ogni cittadino;
              2) l'istituzione e i criteri di formazione  di  elenchi
          unici  per  i  medici  generici,  per  i  pediatri, per gli
          specialisti convenzionati esterni e per gli  specialisti  e
          generici ambulatoriali;
              3)  l'accesso  alla  convenzione,  che e' consentito ai
          medici  con  rapporto  di  impiego  continuativo  a   tempo
          definito;
              4)   la   disciplina  delle  incompatibilita'  e  delle
          limitazioni del rapporto convenzionale  rispetto  ad  altre
          attivita'   mediche,   al  fine  di  favorire  la  migliore
          distribuzione del lavoro medico e la  qualificazione  delle
          prestazioni;
              5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico
          generico  e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed
          il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti
          e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni  di
          lavoro  compatibili; la regolamentazione degli obblighi che
          derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti
          o  delle  ore;  il  divieto  di  esercizio   della   libera
          professione  nei  confronti  dei  propri  convenzionati; le
          attivita'  libero-professionali   incompatibili   con   gli
          impegni  assunti  nella  convenzione.  Eventuali deroghe in
          aumento al numero massimo degli assistiti e  delle  ore  di
          servizio   ambulatoriale  potranno  essere  autorizzate  in
          relazione a particolari situazioni locali e  per  un  tempo
          determinato   dalle   regioni,   previa   domanda  motivata
          all'unita' sanitaria locale;
              6)   l'incompatibilita'   con   qualsiasi   forma    di
          cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
          di   interesse   con  case  di  cura  private  e  industrie
          farmaceutiche. Per quanto invece  attiene  al  rapporto  di
          lavoro  si applicano le norma previste dal precedente punto
          4);
              7)  la  differenziazione  del  trattamento  economico a
          seconda della quantita' e qualita' del lavoro  prestato  in
          relazione   alle  funzioni  esercitate  nei  settori  della
          prevenzione, cura e riabilitazione.  Saranno fissate a  tal
          fine  tariffe  socio-sanitarie  costituite,  per  i  medici
          generici e per i pediatri di libera scelta, da un  compenso
          globale  annuo  per  assistito;  e,  per  gli specialisti e
          generici ambulatoriali, da  distinti  compensi  commisurati
          alle  ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
          tipo e  numero  delle  prestazioni  effettuate  presso  gli
          ambulatori convenzionati esterni.  Per i pediatri di libera
          scelta     potranno    essere    previste    nell'interesse
          dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
              8) le forme  di  controllo  sull'attivita'  dei  medici
          convenzionati,  nonche'  le  ipotesi di infrazione da parte
          dei medici degli obblighi derivanti dalla  convenzione,  le
          conseguenti  sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
          convenzionale, e il procedimento per la  loro  irrogazione,
          salvaguardando   il  principio  della  contestazione  degli
          addebiti  e  fissando  la   composizione   di   commissioni
          paritetiche di disciplina;
              9)  le  forme  di  incentivazione  in favore dei medici
          convenzionati residenti in zone particolarmente  disagiate,
          anche  allo  scopo di realizzare una migliore distribuzione
          territoriale dei medici;
              10)  le  modalita'   per   assicurare   l'aggiornamento
          obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
              11)   le   modalita'   per  assicurare  la  continuita'
          dell'assistenza anche in assenza o impedimento  del  medico
          tenuto alla prestazione;
              12)  le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro
          medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
          partecipazione dei medici a programmi di prevenzione  e  di
          educazione sanitaria;
              13)  la collaborazione dei medici, per la parte di loro
          competenza,  alla   compilazione   di   libretti   sanitari
          personali di rischio.
             I   criteri  di  cui  al  comma  precedente,  in  quanto
          applicabili, si estendono alle  convenzioni  con  le  altre
          categorie   non  mediche  di  operatori  professionali,  da
          stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
          del presente articolo.
             Gli  stessi  criteri,  per  la  parte  compatibile,   si
          estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
          specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
          da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
             Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
          anche  alle  convenzioni da stipulare da parte delle unita'
          sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.
             E'  nullo  qualsiasi  atto,   anche   avente   carattere
          integrativo,  stipulato  con organizzazioni professionali o
          sindacali per la  disciplina  dei  rapporti  convenzionali.
          Resta  la  facolta'  degli  organi di gestione delle unita'
          sanitarie  locali  di  stipulare  convenzioni  con   ordini
          religiosi  per  l'espletamento  di servizi nelle rispettive
          strutture.
             E' altresi'  nulla  qualsiasi  convenzione  con  singoli
          appartenenti  alle  categorie  di cui al presente articolo.
          Gli atti  adottati  in  contrasto  con  la  presente  norma
          comportano     la     responsabilita'    personale    degli
          amministratori.
             Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi
          professionali, nel corso delle trattative  per  la  stipula
          degli   accordi   nazionali   collettivi   riguardanti   le
          rispettive categorie,  partecipano  in  modo  consultivo  e
          limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
          adempimenti  che saranno ad essi affidati dalle convenzioni
          uniche.
             Gli ordini e collegi professionali sono  tenuti  a  dare
          esecuzione  ai  compiti che saranno ad essi demandati dalle
          convenzioni uniche.  Sono altresi' tenuti a valutare  sotto
          il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
          albi  professionali  che  si  siano  resi inadempienti agli
          obblighi convenzionali,  indipendentemente  dalle  sanzioni
          applicabili a norma di convenzione.
             In  caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui
          al comma precedente,  la  regione  interessata  provvede  a
          farne   denuncia  al  Ministro  della  sanita'  e  a  darne
          informazione contemporaneamente alla competente federazione
          nazionale dell'ordine. Il Ministro della  sanita',  sentita
          la   suddetta  federazione,  provvede  alla  nomina  di  un
          commissario,   scelto   tra    gli    iscritti    nell'albo
          professionale della provincia, per il compimento degli atti
          cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
             Sino  a quando non sara' riordinato con legge il sistema
          previdenziale  relativo  alle  categorie  professionistiche
          convenzionate,  le  convenzioni di cui al presente articolo
          prevedono la determinazione  della  misura  dei  contributi
          previdenziali  e  le modalita' del loro versamento a favore
          dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro  del
          lavoro  e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
          pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale    della
          Repubblica n. 289 del 28 ottobre 1976".
             (d)  Il comma 5 dell'art. 25 del D.L. n. 415/1989 (Norme
          urgenti  in  materia  di  finanza  locale  e  di   rapporti
          finanziari  tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni
          varie) prevede che: "Presso il Ministero della  sanita'  e'
          istituito  l'osservatorio  sui  prezzi  e  sulle tecnologie
          sanitarie  come  articolazione  del   sistema   informativo
          sanitario  per  l'effettuazione  di  rilevazioni,  studi  e
          controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con
          particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e
          presi'di di uso ospedaliero, alle  apparecchiature  e  agli
          strumenti   di   alta  tecnologia.  I  dati  relativi  alle
          rilevazioni sono  pubblicati  ogni  tre  mesi  a  cura  del
          Ministero  della  sanita'. Nell'ambito dell'osservatorio e'
          istituito l'albo dei fornitori. Con  atto  di  indirizzo  e
          coordinamento,  da emanare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, sentito il
          Consiglio sanitario nazionale, sono  stabiliti  criteri  in
          materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi,
          da ispirare ai principi di garanzia delle normative vigenti
          presso  il  Provveditorato  generale  dello  Stato  per  le
          forniture alle amministrazioni pubbliche statali".
             (e) L'art. 31 della legge n. 41/1986 (Legge  finanziaria
          1986) fissa la misura del contributo per le prestazioni del
          Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di
          tutti  i  settori, pubblici e privati, dovuti dai datori di
          lavoro e dai lavoratori dipendenti (comma  1),  nonche'  di
          quello  dovuto  dagli  artigiani, dagli esercenti attivita'
          commerciali e loro  rispettivi  familiari  coadiutori,  dai
          liberi   professionisti,   dai   lavoratori   dipendenti  e
          pensionati, dai coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni  e
          rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo
          dei  rispettivi  nuclei  familiari,  fino  al  limite di L.
          40.000.000 annue di reddito complessivo ai fini  dell'IRPEF
          per  l'anno  precedente  a  quello  cui  il  contributo  si
          riferisce, con esclusione dei redditi gia'  assoggettati  a
          contribuzione  per  le  prestazioni  del Servizio sanitario
          nazionale e dei redditi da pensione  (commi  8  e  9),  dai
          cittadini  non  mutuati e dai cittadini stranieri, entro il
          limite di L. 40.000.000 annue  di  reddito  complessivo  ai
          fini  dell'IRPEF  per  l'anno  relativo  a  quello  cui  il
          contributo si riferisce (comma 11). Sulla  quota  eccedente
          il  limite  di  L.  40.000.000  e  fino  al  limite  di  L.
          100.000.000 annue il comma 14 stabilisce che sia dovuto  un
          contributo  di  solidarieta', da ripartirsi, sui redditi da
          lavoro dipendente, nella misura del 3,80 per cento a carico
          del datore di lavoro e dello 0,80 per cento  a  carico  del
          lavoratore,  come  prevede  il  successivo  comma  15,  per
          effetto della modifica di aliquota  disposta  dal  presente
          articolo.  Il medesimo articolo fissa inoltre la misura del
          contributo  per  fruire  delle  indennita'  economiche   di
          maternita' e di malattia (commi 4 e 5).
             L'art.  14,  comma  1,  della legge 30 dicembre 1991, n.
          413, prevede che "A decorrere dall'anno 1992 il  contributo
          per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui
          all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986,
          n.  41,  e  successive  modificazioni, e' dovuto sulla base
          degli imponibili stabiliti dalla predetta legge relativi al
          medesimo anno".
             (f) Il comma 13 dell'art.  5  della  legge  29  dicembre
          1990,  n. 407, stabilisce, a decorrere dal 1› gennaio 1991,
          che sui trattamenti pensionistici di  importo  annuo  lordo
          superiore  a  18  milioni  di lire si applichi a carico dei
          pensionati,   sull'intero   trattamento    percepito,    il
          contributo   per  le  prestazioni  del  Servizio  sanitario
          nazionale  nelle  stesse  misure  previste  a  carico   dei
          lavoratori  dipendenti;  le  misure  vigenti al 31 dicembre
          1992 sono 0,90 per cento fino al limite  di  L.  40.000.000
          annue   e  0,40  per  cento,  a  titolo  di  contributo  di
          solidarieta', sulla quota eccedente il suddetto  importo  e
          fino al limite di L. 100.000.000 annue.