Art. 6. Prove d'esame 1. Negli istituti che attuano sperimentazioni di solo ordinamento (c.d. parziali) le prove si svolgono secondo le modalita' previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline che saranno indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 1 - terzo comma - e sui relativi programmi di insegnamento. Qualora le discipline siano interessate a progetti sperimentali, le prove di esame vertono sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione. 2. Negli istituti di cui al presente titolo le commissioni si insediano, per gli adempimenti previsti dall'ordinanza ministeriale, due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, alle ore 8,30 e proseguono i lavori per non piu' di due giorni prima della correzione delle prove scritte, per il puntuale esame dei programmi oggetto di sperimentazione e della documentazione didattica presentata dai consigli di classe ed eventualmente dai singoli candidati. 3. Nei predetti istituti i candidati privatisti, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari. 4. Negli istituti che attuano iniziative di sperimentazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974, ma non compresi nelle tabelle allegate al decreto ministeriale di cui al precedente art. 1, gli esami di maturita' si svolgono secondo il calendario e le modalita' previste per le classi ordinarie e sui programmi oggetto di sperimentazione relativi a materie di esame. 5. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano nazionale informatica nei licei scientifici, negli istituti magistrali e tecnici) le prove di esame vertono sui contenuti specifici del piano stesso. 6. E' data facolta' al candidato, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 aprile 1969, n. 119, di sostenere il colloquio anche su materia dell'ultimo anno, oggetto di sperimentazione, non compresa nel piano di studi ordinario (ad esempio prosecuzione della lingua straniera nei licei classici). In ogni caso, il docente di tale materia non puo' essere designato rappresentante di classe.