ART. 10 
1. Chiunque intenda acquisire direttamente o indirettamente,  per  il
tramite  di  interposta  persona  o  di  societa'  fiduciaria  ovvero
attraverso la partecipazione a sindacati di voto, il controllo di una
societa' quotata in borsa o ammessa  alle  negoziazioni  nel  mercato
ristretto   deve   promuovere   un'offerta   pubblica   di   acquisto
relativamente  alle  azioni  con  diritto  di   voto   nell'assemblea
ordinaria della societa', nonche', ove emessi, ai titoli convertibili
in azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria  della  stessa
societa' o rappresentativi del diritto di sottoscrivere o  acquistare
le medesime azioni. L'offerta deve riguardare almeno un ammontare  di
titoli che consenta complessivamente di acquisire il controllo  della
societa',  fermo   restando   il   quantitativo   minimo   prescritto
dall'articolo 18, comma 1. 
2. Ai fini del presente articolo il controllo si realizza  attraverso
una partecipazione che consenta di  disporre  della  maggioranza  dei
diritti di voto  esercitabili  nell'assemblea  ordinaria,  ovvero  di
esercitare un'influenza dominante  nella  medesima  assemblea,  anche
tramite  interposta  persona,  societa'  fiduciaria,   o   attraverso
partecipazione a sindacati di voto. 
3. Qualora non sia possibile individuare  uno  o  piu'  azionisti  di
controllo ai sensi del comma 2, l'obbligo di cui al comma 1  sussiste
quando s'intende acquisire  direttamente  o  indirettamente,  tramite
interposta persona o la  partecipazione  a  sindacati  di  voto,  una
partecipazione  non  inferiore  a  quella  posseduta  direttamente  o
indirettamente, per il tramite di interposta persona  o  di  societa'
fiduciaria, dall'azionista ovvero, nel caso in cui esistano sindacati
di voto, dagli azionisti in possesso della maggioranza  relativa  dei
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. In  tali  casi
la CONSOB, in base alle informazioni di cui  e'  destinataria,  rende
periodicamente  noto,  per  ogni  societa',   entro   trenta   giorni
dall'approvazione del bilancio annuale  o  al  verificarsi  di  fatti
oggettivamente rilevanti, l'ammontare della partecipazione  rilevante
per la configurazione dell'obbligo di cui al presente comma. 
4. Ogni accordo tra soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti
alle azioni e al trasferimento delle stesse  deve  essere  comunicato
alla CONSOB entro quarantotto ore dalla data di stipulazione. 
5. Il diritto di voto inerente alle azioni  per  le  quali  e'  stata
omessa la comunicazione di cui al comma 4 non puo' essere esercitato. 
In caso di inosservanza  la  deliberazione  e'  impugnabile  a  norma
dell'articolo 2377 del codice civile qualora  i  voti  inerenti  alle
predette azioni siano stati determinanti per il raggiungimento  della
maggioranza richiesta.  L'impugnazione  puo'  essere  proposta  anche
dalla CONSOB. Le azioni per le quali non puo'  essere  esercitato  il
diritto di voto sono computate ai fini  della  regolare  costituzione
dell'assemblea. 
6. In caso di violazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 32. 
7. Chiunque abbia comunque  acquisito  un  ammontare  di  azioni  con
diritto di  voto  nell'assemblea  ordinaria  pari  alla  meta'  delle
partecipazioni previste nei commi 2 e 3 non puo' acquisire, nell'arco
di dodici mesi, ulteriori azioni con diritto di  voto  nell'assemblea
ordinaria in misura  eccedente  il  quinto  dei  titoli  posseduti  e
comunque il 2 per cento del capitale sociale se non mediante  offerta
pubblica di acquisto. L'obbligo di offerta pubblica  di  acquisto  in
ogni caso non sussiste qualora un'unica societa' detenga direttamente
il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,  n.  1),  del
codice civile e la maggioranza del capitale sociale. 
8. In deroga alle disposizioni di cui ai commi  1  e  7,  l'ammontare
delle partecipazioni previste ai commi 2, 3 e 7 puo' essere raggiunto
e superato anche tramite acquisti effettuati al di fuori della  borsa
o del mercato ristretto, ovvero tramite  l'esercizio  di  diritti  su
titoli convertibili in azioni con diritto  di  voto  nelle  assemblee
ordinarie o su titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere  o
acquistare dette azioni,  a  condizione  che  l'acquirente  promuova,
entro trenta giorni dalla data dell'acquisto anche fuori dei predetti
mercati   regolamentati   che   ha   determinato    il    superamento
dell'ammontare medesimo,  un'offerta  pubblica  di  acquisto  per  un
quantitativo di titoli non inferiore a quello  acquistato  e  per  un
prezzo non inferiore alla media ponderata dei prezzi di acquisto.  Ai
fini dell'applicazione del presente comma si considera come un  unico
acquisto la somma degli acquisti singolarmente  inferiori  al  2  per
cento compiuti per un ammontare pari o superiore a  tale  percentuale
nell'arco dei dodici mesi. 
9. Chi, direttamente  o  indirettamente,  abbia  acquisito,  anche  a
seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 il  controllo  di
una  societa'  quotata  nei  mercati  regolamentati  deve  promuovere
un'offerta pubblica di acquisto  sulla  totalita'  dei  titoli,  alle
condizioni  anche  di  prezzo  stabilite  dalla  CONSOB,  quando   il
flottante e' inferiore al 10 per cento o al  minor  limite  stabilito
dalla CONSOB con effetto dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della relativa comunicazione. 
10. Il diritto di voto inerente alle azioni acquisite  in  violazione
delle disposizioni di  cui  ai  commi  1,  7  e  8  non  puo'  essere
esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione e' impugnabile a
norma dell'articolo 2377 del codice civile qualora il voto  dei  soci
che avrebbero dovuto astenersi sia stato  determinante  ai  fini  del
raggiungimento  della  necessaria  maggioranza.  L'impugnazione  puo'
essere  proposta  anche  dalla  CONSOB,  e  per  le   banche   e   le
assicurazioni,  rispettivamente,  anche  dalla   Banca   d'Italia   e
dall'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  (ISVAP),  entro  sei  mesi  dalla  data  della
deliberazione  ovvero,  se  questa  e'  soggetta  ad  iscrizione  nel
registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per
le quali a norma del presente comma non  puo'  essere  esercitato  il
diritto di voto sono computate ai fini  della  regolare  costituzione
dell'assemblea. In caso di violazione della disposizione  di  cui  al
presente  comma  si  applica  la  sanzione  amministrativa   di   cui
all'articolo 32. 
11. La partecipazione azionaria acquisita in violazione dei commi  1,
3, 7 e 8 deve essere alienata entro dodici mesi. La violazione  delle
disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'  punita   con   la   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un ventesimo a un decimo
del valore dei titoli per i quali  deve  essere  promossa  un'offerta
pubblica di acquisto. 
12. L'acqusizione del controllo di una societa' quotata  nei  mercati
regolamentati  derivante  da  operazioni  effettuate   tra   societa'
direttamente legate da  rapporto  di  controllo  ovvero  direttamente
controllate da una stessa e unica societa',  ai  sensi  dell'articolo
2359, primo comma, n. 1), del codice civile,  non  e'  soggetta  alle
disposizioni di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del presente articolo.