ART. 11. 1. Il primo comma dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Tutti coloro che partecipano in una societa' con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonche' le societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una societa' le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una societa' a responsabilita' limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla societa' stessa ed alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) entro quarantotto ore dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' della percentuale stessa o la partecipazione si e' ridotta entro il limite percetuale. La CONSOB deve dare immediata pubblica notizia della comunicazione ricevuta".