ART. 11. 
1. Il primo comma dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 95  del
1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge  n.  216  del
1974, e successive modificazioni e integrazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Tutti coloro che partecipano in una societa' con azioni  quotate  in
borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto,  in  misura
superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonche' le  societa'
con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni  nel  mercato
ristretto che partecipano in una societa'  le  cui  azioni  non  sono
quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto  o
in una societa' a responsabilita' limitata in misura superiore al  10
per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione  scritta
alla societa' stessa ed alla Commissione nazionale per le societa'  e
la borsa (CONSOB) entro quarantotto  ore  dall'operazione  a  seguito
della  quale  la  partecipazione  ha   superato   il   detto   limite
percentuale. Le successive  variazioni  della  partecipazione  devono
essere comunicate entro trenta giorni da  quello  in  cui  la  misura
dell'aumento  o  della  diminuzione  ha  superato  la   meta'   della
percentuale stessa o la partecipazione si e' ridotta entro il  limite
percetuale. La CONSOB deve  dare  immediata  pubblica  notizia  della
comunicazione ricevuta".