ART. 13. 1. I soci di una societa' le cui azioni sono quotate in borsa, che siano dissenzienti dalla deliberazione riguardante la fusione mediante costituzione di una societa' nuova ovvero incorporazione in una societa' le cui azioni non sono quotate in borsa, hanno diritto di recedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 del codice civile.