ART. 13. 
1. I soci di una societa' le cui azioni sono quotate  in  borsa,  che
siano  dissenzienti  dalla  deliberazione  riguardante   la   fusione
mediante costituzione di una societa' nuova ovvero incorporazione  in
una societa' le cui azioni non sono quotate in borsa,  hanno  diritto
di recedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 del  codice
civile.