ART. 14. 
1. Il  soggetto  o  i  soggetti  che  intedono  o  devono  effettuare
un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono tenuti a comunicare
alla CONSOB: 
    a) il nome dei soggetti partecipanti all'operazione; 
    b) le categorie e i quantitativi dei titoli oggetto dell'offerta; 
    c) il quantitativo minimo di accettazione, perche' l'offerta 
diventi irrevocabile; 
    d) il numero dei titoli  da  loro  posseduti  anche  a  mezzo  di
societa' fiduciarie o per interposta persona e di quelli posseduti da
societa' controllate; 
    e) il corrispettivo unitario per titoli e la sua giustificazione;
    f) le date e le modalita' del pagamento del corrispettivo e le 
garanzie di esatto adempimento; 
    g)   le   motivazioni   dell'offerta   e   i   programmi   futuri
dell'acquirente; 
    h) informazioni sulle operazioni poste in essere dagli  offerenti
sui titoli oggetto dell'offerta negli ultimi due anni; 
    i) eventuali accordi tra offerenti ed azionisti o  amministratori
della societa' emittente dei titoli oggetto dell'offerta; 
    l) i compensi degli intermediari; 
    m) se l'offerta e' stata comunicata alla societa'  emittente  dei
titoli oggetto dell'offerta; 
    n) la durata dell'offerta, determinata ai sensi dell'articolo 20;
    o) i criteri del riparto proporzionale relativi alle ipotesi in 
cui le  accettazioni  complessive  dell'offerta  siano  superiori  al
quatitativo richiesto.