ART. 15 
1. La CONSOB determina in via generale e, all'occorrenza, per i  casi
particolari: 
    a) le informazioni che debbono essere rese pubbliche in  sede  di
pubblicazione dell'offerta, le modalita' di pubblicazione di questa e
le  garanzie  di  adempimento  dell'obbligo   di   corrispondere   il
corrispettivo offerto; 
    b) le procedure e le  modalita'  da  seguire  per  divulgare,  in
pendenza dell'offerta, avvisi e comunicati diversi dal  documento  di
offerta; 
    c) le modalita' di pubblicazione dei risultati dell'offerta; 
    d) i requisiti e le modalita' da osservare per  le  modificazioni
dell'offerta. 
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all'articolo  14,
comma 1,  la  CONSOB  determina  e  fa  conoscere  all'offerente,  ad
eventuale integrazione o modificazione delle prescrizioni date in via
generale,  le  particolari  informazioni  da  fornire  in   sede   di
pubblicazione dell'offerta, le particolari modalita' di pubblicazione
della stessa e le particolari garanzie da  prestare.  Intervenuta  la
pronuncia della CONSOB o decorso il termine senza che  la  CONSOB  si
sia pronunciata, l'offerta puo' essere pubblicata. 
3. Dalla data di pubblicazione del docmumento di offerta,  la  CONSOB
puo' disporre la sospensione della contrattazione dei titoli  oggetto
dell'offerta, o la modificazione delle modalita' della contrattazione
stessa. 
4. Dalla stessa data di cui al comma 3 non possono aver luogo offerte
pubbliche di vendita o di sottoscrizione che abbiano  per  oggetto  i
titoli emessi dalla societa' i cui titoli sono oggetto dell'offerta.