ART. 15 1. La CONSOB determina in via generale e, all'occorrenza, per i casi particolari: a) le informazioni che debbono essere rese pubbliche in sede di pubblicazione dell'offerta, le modalita' di pubblicazione di questa e le garanzie di adempimento dell'obbligo di corrispondere il corrispettivo offerto; b) le procedure e le modalita' da seguire per divulgare, in pendenza dell'offerta, avvisi e comunicati diversi dal documento di offerta; c) le modalita' di pubblicazione dei risultati dell'offerta; d) i requisiti e le modalita' da osservare per le modificazioni dell'offerta. 2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 14, comma 1, la CONSOB determina e fa conoscere all'offerente, ad eventuale integrazione o modificazione delle prescrizioni date in via generale, le particolari informazioni da fornire in sede di pubblicazione dell'offerta, le particolari modalita' di pubblicazione della stessa e le particolari garanzie da prestare. Intervenuta la pronuncia della CONSOB o decorso il termine senza che la CONSOB si sia pronunciata, l'offerta puo' essere pubblicata. 3. Dalla data di pubblicazione del docmumento di offerta, la CONSOB puo' disporre la sospensione della contrattazione dei titoli oggetto dell'offerta, o la modificazione delle modalita' della contrattazione stessa. 4. Dalla stessa data di cui al comma 3 non possono aver luogo offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione che abbiano per oggetto i titoli emessi dalla societa' i cui titoli sono oggetto dell'offerta.