ART. 16. 
1. Qualora l'offerente in  pendenza  dell'offerta,  anche  attraverso
contratti a termine scadenti oltre la data di scadenza  dell'offerta,
acquisti ad un prezzo piu'  alto  di  quello  fissato  per  l'offerta
titoli oggetto della stessa, dovra' corrispondere, a chi ha accettato
l'offerta, la differenza. 
2. Dopo la pubblicazione del prospetto informativo  e  per  tutta  la
durata dell'offerta e' fatto  divieto  alla  societa'  emittente  dei
titoli che ne formano oggetto di deliberare  modificazioni  dell'atto
costitutivo o dello statuto. 
3. Le deliberazioni prese in violazione del comma 2 sono nulle. 
4. Gli amministratori devono astenersi dal  compiere  operazioni  che
possano modificare in maniera significativa  l'attivo  o  il  passivo
della  societa'  o  che  li  inducano  ad  assumere   impegni   senza
contropartita. 
5.  Le  disposizioni  dei  commi  2,  3  e  4  si   applicano   anche
all'offerente, se si tratta di offerta pubblica anche parzialmente di
scambio e se i titoli offerti  in  corrispettivo  sono  emessi  dallo
stesso offerente. 
6. E' fatto divieto all'offerente  di  effettuare,  nei  dodici  mesi
successivi alla chiusura dell'offerta,  una  nuova  offerta  pubblica
sugli stessi titoli, salvo che si tratti di opposizione ad un'offerta
fatta da un terzo sugli stessi titoli.