ART. 18. 
1. L'offerta, salvo quanto previsto nell'articolo 10, deve riguardare
un quantitativo di titoli idoneo a consentire l'acquisizione  di  una
partecipazione minima del 10 per cento del  capitale  sociale  o  del
prestito obbligazionario della societa' i  cui  titoli  sono  oggetto
dell'offerta qualunque sia il numero di titoli dei quali  l'offerente
abbia gia' la proprieta', il possesso, l'usufrutto o il pegno. 
2.  E'  nulla  l'offerta  pubblica  rivolta   all'acquisto   di   una
percentuale di titoli inferiore a quelle indicate nel comma 1.