ART. 18. 1. L'offerta, salvo quanto previsto nell'articolo 10, deve riguardare un quantitativo di titoli idoneo a consentire l'acquisizione di una partecipazione minima del 10 per cento del capitale sociale o del prestito obbligazionario della societa' i cui titoli sono oggetto dell'offerta qualunque sia il numero di titoli dei quali l'offerente abbia gia' la proprieta', il possesso, l'usufrutto o il pegno. 2. E' nulla l'offerta pubblica rivolta all'acquisto di una percentuale di titoli inferiore a quelle indicate nel comma 1.