ART. 19. 1. L'offerta pubblica puo' riguardare qualsiasi categoria di azioni. 2. L'offerta deve essere rivolta a parita' di condizioni a tutti gli azionisti di una stessa categoria, o a tutti i titolari di obbligazioni convertibili della societa' i cui titoli sono oggetto dell'offerta. 3. Se vi sono piu' categorie di titoli, l'offerta puo' essere limitata solo ad una o ad alcune categorie, salvo il disposto dell'articolo 18.