ART. 19. 
1. L'offerta pubblica puo' riguardare qualsiasi categoria di azioni. 
2. L'offerta deve essere rivolta a parita' di condizioni a tutti  gli
azionisti  di  una  stessa  categoria,  o  a  tutti  i  titolari   di
obbligazioni convertibili della societa' i cui  titoli  sono  oggetto
dell'offerta. 
3. Se vi  sono  piu'  categorie  di  titoli,  l'offerta  puo'  essere
limitata solo ad  una  o  ad  alcune  categorie,  salvo  il  disposto
dell'articolo 18.