ART. 20. 
1. L'offerta pubblica deve avere una durata non inferiore a  quindici
e non  superiore  a  quarantacinque  giorni  non  festivi,  salvo  il
disposto dell'articolo 25 in caso di offerte concorrenti. 
2. La durata e il termine dell'offerta devono essere  concordati  con
la CONSOB, in relazione al calendario di borsa. 
3. Se i titoli depositati al termine della scadenza dell'offerta  non
raggiungono  il  quantitativo  richiesto,  l'offerta  e'   priva   di
efficacia. L'offerente puo' tuttavia  riservarsi,  al  momento  della
pubblicazione dell'offerta, un termine non superiore a cinque giorni,
decorrente  dalla  pubblicazione  dei  risultati  dell'offerta,   per
dichiarare se intende acquistare ugualmente  titoli  depositati  alle
condizioni dell'offerta. 
4. Allorquando le  accettazioni  ricevute  a  seguito  di  un'offerta
pubblica d'acquisto o di scambio si riferiscono ad un numero o ad una
percentuale di titoli superiori a quelli indicati  nel  documento  di
offerta e allorquando l'offerente non e' disposto ad acquistare tutti
i titoli per i quali e' stata accettata l'offerta, egli e' tenuto  ad
acquistare da ciascun destinatario  che  ha  accettato  l'offerta  la
stessa proporzione di titoli.