ART. 22. 
1. Il corrispettivo offerto puo' essere aumentato una  sola  volta  a
condizione che tale aumento non sia inferiore al 5 per cento. 
2. L'offerta di aumento deve indicare gli strumenti finanziari  messi
a disposizione per l'aumento stesso e deve  essere  sottoscritta  dai
soggetti abilitati che garantiscono il relativo adempimento. 
3. L'offerta di aumento deve  essere  pubblicta  nelle  stesse  forme
previste per l'offerta originaria. 
4. L'offerta di aumento e' priva di efficacia se  non  e'  pubblicata
almeno cinque giorni prima della scadenza del termine dell'offerta o,
se oggetto dell'offerta sono titoli quotati in borsa o  negoziati  al
mercato ristretto, prima del terzo  giorno  di  borsa  o  di  mercato
ristretto aperto antecedente alla scadenza stessa. 
5. L'aumento del corrispettivo si estende di diritto a tutti i titoli
gia' depositati.