ART. 26. 
1. Nel caso in cui sia stata pubblicata un'offerta concorrente  e  il
quantitativo richiesto  dall'offerente  originario  sia  inferiore  a
quello  richiesto  dal  concorrente,  il  primo  puo'  aumentare   il
corrispettivo  offerto  a  condizione  che  il  quantitativo  da  lui
richiesto sia elevato almeno alla stessa misura di  quello  richiesto
dal concorrente. 
2. L'offerta di aumento e'  disciplinata  dai  commi  2,  3,  4  e  5
dell'articolo 22. 
3. Dal giorno della pubblicazione dell'offerta di aumento,  tutte  le
accettazioni relative all'offerta concorrente sono revocabili.