ART. 27. 
1. Prima della pubblicazione dell'offerta e' fatto divieto a chiunque
di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie relative all'offerta. 
2. Nel periodo che intercorre fra la comunicazione alla CONSOB  e  la
pubblicazione  del  prospetto  informativo  e'  fatto  divieto   alla
societa'  offerente  di  acquistare  titoli  della  societa'  oggetto
dell'offerta. 
3. Dopo la pubblicazione dell'offerta, la societa' i cui titoli  sono
oggetto della stessa ha facolta'  di  pubblicare  un  comunicato  nel
quale sia esposto ogni dato utile per  l'apprezzamento  dell'offerta,
nonche'  la  propria  valutazione  al  riguardo.  Il  testo  di  tale
comunicato deve essere  approvato  dalla  CONSOB  in  relazione  alla
sufficienza delle informazioni fornite. 
4. Dopo la pubblicazione dell'offerta e per tutta la durata di questa
e' fatto divieto di effettuare contrattazioni, anche  per  interposta
persona, dei titoli oggetto della medesima: 
    a) all'offerente, alle societa' che lo controllano, che  ne  sono
controllate  o  che  sono  sottoposte  a  comune   controllo,   anche
attraverso patti di sindacato, o che sono con esso  collegate,  e  al
mandatario eventualmente designato dall'offerente; 
    b) agli amministratori, ai direttori generali e  ai  sindaci  dei
soggetti indicati nella lettera a); 
    c)  alla  societa'  emittente  dei  titoli  che  formano  oggetto
dell'offerta, nonche' alle societa' controllanti, controllate, o  che
sono  sottoposte  a  comune  controllo,  anche  attraverso  patti  di
sindacato, o collegate; 
    d) agli amministratori, ai direttori generali e  ai  sindaci  dei
soggetti indicati nella lettera c). 
5. La disposizione del comma 4 si  applica  alle  contrattazioni  sui
titoli  oggetto  dell'offerta  effettuate  per  proprio  conto  dagli
istituti bancari che hanno garantito l'adempimento dell'offerente.