ART. 27. 1. Prima della pubblicazione dell'offerta e' fatto divieto a chiunque di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie relative all'offerta. 2. Nel periodo che intercorre fra la comunicazione alla CONSOB e la pubblicazione del prospetto informativo e' fatto divieto alla societa' offerente di acquistare titoli della societa' oggetto dell'offerta. 3. Dopo la pubblicazione dell'offerta, la societa' i cui titoli sono oggetto della stessa ha facolta' di pubblicare un comunicato nel quale sia esposto ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta, nonche' la propria valutazione al riguardo. Il testo di tale comunicato deve essere approvato dalla CONSOB in relazione alla sufficienza delle informazioni fornite. 4. Dopo la pubblicazione dell'offerta e per tutta la durata di questa e' fatto divieto di effettuare contrattazioni, anche per interposta persona, dei titoli oggetto della medesima: a) all'offerente, alle societa' che lo controllano, che ne sono controllate o che sono sottoposte a comune controllo, anche attraverso patti di sindacato, o che sono con esso collegate, e al mandatario eventualmente designato dall'offerente; b) agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci dei soggetti indicati nella lettera a); c) alla societa' emittente dei titoli che formano oggetto dell'offerta, nonche' alle societa' controllanti, controllate, o che sono sottoposte a comune controllo, anche attraverso patti di sindacato, o collegate; d) agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci dei soggetti indicati nella lettera c). 5. La disposizione del comma 4 si applica alle contrattazioni sui titoli oggetto dell'offerta effettuate per proprio conto dagli istituti bancari che hanno garantito l'adempimento dell'offerente.