ART. 35. 
1. Gli amministratori della societa' emittente dei titoli che formano
oggetto  dell'offerta,  i  quali  durante  il  periodo  di  efficacia
dell'offerta stessa compiono atti di cui all'articolo  16,  comma  4,
sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire. 
2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  agli
amministratori della societa' e dell'ente offerente quando si  tratta
di offerta pubblica anche parzialmente di scambio e i titoli  offerti
in corrispettivo sono emessi dallo stesso offerente.