Art. 19. 
                              B i r r a 
   1. L'art. 2 della legge 16 agosto  1962,  n.  1354,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
     "Art. 2. - 1. La denominazione "birra analcolica"  e'  riservata
al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore  a  3  e
non superiore a 8. 
      2.  La  denominazione  "birra  leggera"  o  "birra  light"   e'
riservata  al  prodotto  con  grado  saccarometrico  in  volume   non
inferiore a 5 e non superiore a 11. 
      3. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto con  grado
saccarometrico in volume superiore a 11; tale  prodotto  puo'  essere
denominato "birra speciale" se il grado saccarometrico in  volume  e'
superiore a 13 e "birra doppio malto" se il grado  saccarometrico  in
volume e' superiore a 15.".