Art. 19. B i r r a 1. L'art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. La denominazione "birra analcolica" e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 3 e non superiore a 8. 2. La denominazione "birra leggera" o "birra light" e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 5 e non superiore a 11. 3. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume superiore a 11; tale prodotto puo' essere denominato "birra speciale" se il grado saccarometrico in volume e' superiore a 13 e "birra doppio malto" se il grado saccarometrico in volume e' superiore a 15.".